ISSN 2039-1676


07 novembre 2011 |

Corte cost., 4 novembre 2011, n. 290, Pres. Quaranta, Est. Criscuolo (acquisizione concordata di atti nel fascicolo dibattimentale e trattamento sanzionatorio dell'imputato)

E' manifestamente infondata - in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111 Cost. - la questione di legittimità  costituzionale dell'articolo 493, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nel caso di acquisizione concordata di atti al fascicolo per il dibattimento, non si applichi a favore dell'imputato la diminuzione di pena stabilita, riguardo al giudizio abbreviato, dall'art. 442, comma 2, c.p.p.

Solo brevi cenni per dare notizia di un intervento della Corte, non il primo, sul tema degli incentivi premiali che dovrebbero essere attivati, a parere di alcuni, per incoraggiare la pratica dell’acquisizione consensuale di atti dell’indagine preliminare al fascicolo per il dibattimento.
 
Pratica virtuosa, perché utile a concentrare l’istruttoria dibattimentale sulle circostanze realmente controverse, e però non immune da costi nella prospettiva della difesa, soprattutto perché implica la rinunzia al contraddittorio nella fase genetica della prova.
 
Non a caso, spesso le tensioni nascono (come nella specie) dal consenso prestato dal difensore, che non necessita di procura speciale, e dunque può agire anche in assenza dell’imputato. Ferma restando questa regola, da un lato sembra ad alcuni necessario assicurare che la persona sottoposta a giudizio tragga almeno un vantaggio sul piano sanzionatorio da una scelta che non ha preliminarmente condiviso. E non v’è dubbio che, anche quando la decisione viene assunta effettivamente dall’accusato, gli incentivi premiali sortirebbero, nella prassi, un effetto di incremento.
 
Le tensioni in discorso si fanno tanto più sensibili quanto maggiore può essere l’incidenza del materiale di indagine nella composizione del materiale cognitivo utilizzato per la decisione del giudice dibattimentale. In effetti, se l’istruttoria dibattimentale si svuota, la differenza tra «acquisizione consentita» (senza sconto di pena) e giudizio abbreviato (con riduzione fissa e obbligatoria della pena) diventa davvero evanescente.
 
In passato era stata tentata la strada della inibizione per il difensore non procuratore a prestare il consenso previsto dalla norma censurata, in modo da riservare all’imputato la titolarità esclusiva della scelta. La Corte, però, aveva giudicato manifestamente infondata la questione (ord. n. 182 del 2001). Nel caso odierno, come si è visto, il rimettente ha cercato soluzioni nel riconoscimento della riduzione premiale di pena, che varrebbe tra l’altro a «risarcire» anche l’imputato inconsapevole. Di nuovo, è intervenuta una pronuncia di manifesta infondatezza.
 
La Corte ha ricordato la propria tradizionale giurisprudenza circa l’ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, ed ha richiamato le numerose occasioni nelle quali, a vario fine, è stato negato il fondamento di comparazioni istituite tra giudizio dibattimentale e rito abbreviato.
 
Non è mancata, per altro, una prospettazione delle obiettive differenze che, almeno sul piano teorico, dividono il giudizio abbreviato dalla specifica fattispecie in considerazione. Nell’ambito di quest’ultima, in particolare, l’imputato non perde il diritto di chiedere ed ottenere prove a suo discarico, assunte secondo il rito dibattimentale. 
 
Sembra evidente (più che per la mancata prescrizione di una procura speciale per il difensore che intenda consentire all’acquisizione degli atti) la difficoltà di regolare la materia alla luce di una pretesa «necessità costituzionale». Si è già accennato, d’altra parte, alla estrema varietà delle situazioni che possono essere ricondotte alla previsione censurata, dai casi di minima incidenza  sulla base cognitiva ai casi di sostanziale integrazione del «giudizio allo stato degli atti». Non sarebbe certo inconcepibile un ragionato intervento di riforma. Ma non è questo, notoriamente, ciò che può chiedersi alla Corte costituzionale.