ISSN 2039-1676


23 novembre 2011 |

Sul divieto, penalmente sanzionato, di costruire in zone oggetto di incendio nei dieci anni successivi

Cass. pen., Sez. III, 23.9.2011 (dep. 5.10.2011), n. 36106, Pres. Squassoni, Est. Ramacci

L'art. 10 comma 1, quinto periodo della l. 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) vieta, per dieci anni, la costruzione in zone boscate o pascoli percorsi dal fuoco, salvi i casi in la realizzazione delle opere fosse prevista, in data precedente all'incendio, dagli strumenti urbanistici vigenti. La violazione di tale divieto è sanzionata dall'art. 10 comma 3, l. 353/2000 con la pena prevista all'art. 20 comma 1 lett. c) della l. 28 fabbraio 1985, n. 47 (arresto fino a due anni e ammenda da € 15.494 a € 51.646).

Con la sentenza che può leggersi in allegato la Cassazione ha precisato che l'eccezione al divieto di costruire in zone boscate o pascoli percorsi dal fuoco nei dieci anni successivi all'incendio, normativamente stabilita per gli edifici, strutture ed infrastrutture finalizzati ad insediamenti civili ed attività produttive già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data dell'incendio, riguarda esclusivamente le costruzioni conformi non solo al piano regolatore generale a tale data vigente, ma anche agli strumenti di attuazione del piano.

La conformità della costruzione realizzata rispetto agli strumenti urbanistici vigenti alla data dell'incendio, quale presupposto per l'esclusione della responsabilità penale per la contravvenzione prevista dall'art. 10 comma 4, deve essere dunque valutata, secondo la sentenza allegata, tanto con riferimento al piano regolatore generale comunale, quanto ai suoi strumenti di attuazione in quanto funzionali a realizzare le scelte urbanistiche delineate, in via generale, dal PRG, ossia, nel caso di specie, le Norme Tecniche di Attuazione e, per i terreni ad uso agricolo, il Piano Aziendale di Sviluppo Agricolo. Cass. pen., Sez. III, 22.9.2011 (dep. 5.10.2011), n. 36106, Pres. Squassoni, Est. Ramacci