ISSN 2039-1676


25 novembre 2011 |

E' legittimo partecipare al processo penale con un copricapo islamico?

A proposito della notizia, riportata dalla stampa, della richiesta di un parere al CSM da parte del Presidente del Tribunale di Torino

E' apparsa sui principali quotidiani, nei giorni scorsi, la notizia dell'allontanamento dall'aula disposto da un giudice del Tribunale di Torino, durante un processo penale, nei confronti di un'interprete di religione islamica che indossava il velo (v. ad es. Il Corriere della Sera del 15 novembre 2011, a pag. 23: "Il giudice: via l'interprete, ha un copricapo islamico"). La donna, invitata dal giudice a rimuovere il copricapo, opponeva un rifiuto motivato dal proprio credo religioso ("la mia religione me lo impone").

La stampa ha altresì riferito che il Presidente del Tribunale di Torino ha sottoposto al C.S.M. il quesito della legittimità o meno della partecipazione al processo penale a capo coperto.

Non è la prima volta che casi analoghi si presentano nell'esperienza giudiziaria, attirando l'attenzione della carta stampata. Nel 2009, ad esempio, fece notizia l'allontanamento dall'aula di un imputato di fede islamica, durante un processo celebratosi a Milano (l'ordinanza può leggersi in www.olir.it). In quell'occasione, che rappresenta un precedente analogo al caso di cui oggi si discute, ventitré islamici, imputati in un processo in tema di terrorismo internazionale e in stato di detenzione, si presentarono nell'aula d'udienza indossando tutti un copricapo. Il giudice li invitò a toglierlo e tutti lo fecero, tranne uno che si rivolse al giudice affermando: "è un simbolo religioso, anche tu giudice porti la croce".

Il Tribunale di Milano, nel citato precedente del 2009, motivò l'allontanamento dall'aula richiamando i "poteri di disciplina dell'udienza, attribuiti al giudice ex art. 470 c.p.p." , tra i quali rientra "la facoltà di adottare tutti i provvedimenti opportuni per garantire il decoro e il rispetto nei confronti dell'Autorità giudiziaria, funzionali all'ordinata celebrazione dell'udienza". Per "consolidata prassi istituzionale - si legge nella citata ordinanza - nessuno può presenziare in udienza a capo coperto, ad eccezione delle Forze dell'ordine adibite alla sicurezza dell'udienza stessa. Gli stessi ufficiali di P.G., qualora presenti in udienza per finalità diverse da quelle della sicurezza (ad es., assunzione di testimonianza), seppur in divisa, devono presentarsi a capo scoperto". L'imputato, pertanto, "è stato invitato a togliere il copricapo, così come sarebbe avvenuto per qualsiasi altra persona in udienza". Dal momento poi che, dopo aver rifiutato di adempiere all'invito del giudice, ha legittimamente rinunciato alla sua presenza in udienza, "nessun diritto della difesa appare violato".

L'ordinanza milanese, che pone peraltro l'ulteriore e diverso problema della garanzia del diritto di difesa, estraneo al caso torinese, non affronta peraltro il problema, centrale, della rilevanza del motivo religioso dell'uso del copricapo nell'aula d'udienza. La medesima ordinanza, d'altra parte, fa riferimento a una "prassi istituzionale" della cui legittimità ci sembra lecito dubitare, se riferita a copricapo indossati per motivi religiosi, per almeno due motivi:

a) da un alto, perché non sembra vero che nessuno, al di fuori delle Forze dell'ordine adibite alla sicurezza dell'udienza, può presenziare in aula a capo coperto: l'art. 6 della l. 8 marzo 1989 n. 101, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane", stabilisce infatti al comma 1, con chiaro riferimento al giuramento "a capo scoperto" in udienza previsto in passato dall'art. 142 c.p.p. del 1930 , che "Agli ebrei che lo richiedano è consentito prestare a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello Stato" . Orbene, anche se il vigente sistema processuale penale non conosce più forme di "giuramento", non ci sembra irragionevole ritenere che l'anzidetta disposizione, introdotta in relazione a quel solenne atto processuale, possa trovare in via analogica un ambito di applicazione ben più ampio, consentendo agli ebrei di indossare la kippah davanti all'Autorità giudiziaria in qualunque fase del processo penale (anche, cioè, in occasione di atti privi della solennità propria del giuramento, quale la mera presenza in udienza, in qualità di imputato, di testimone o di interprete);

b) dall'altro lato, ci sembra che sia la libertà di abbigliamento religioso, quale forma di manifestazione della più ampia libertà di religione (art. 19 Cost.), ad imporre - con riferimento a tutte le confessioni religiose (ex art. 8, comma 1 Cost.) - che le disposizioni relative al processo penale, ivi comprese quelle in materia di disciplina dell'udienza, non comprimano quella libertà se non negli stretti limiti in cui ciò sia imposto da effettive esigenze di sicurezza pubblica, strumentali alla tutela di beni di rilievo costituzionale quali la vita o l'incolumità pubblica, ovvero dall'esigenza di identificare con certezza i soggetti processuali, per il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria.

Il problema, oggi nuovamente d'attualità e sul quale il CSM dovrà pronunciarsi, è stato oggetto di più ampie riflessioni che chi scrive ha svolto, nel 2009, in un articolo pubblicato nella rivista telematica Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, al quale ci permettiamo di rinviare (il lavoro, intitolato "Islam, abbigliamento religioso, diritto e processo penale: brevi note a margine di due casi giurisprudenziali", è altresì pubblicato ne Il diritto ecclesiastico, 2009, n. 1-2, p. 315 s.).