ISSN 2039-1676


13 gennaio 2012 |

Strasburgo condanna l'Italia per la gestione dell'emergenza rifiuti in Campania

Nota a Corte EDU, sent. 10 gennaio 2012, ric. n. 30765/08, Di Sarno e altri c. Italia

 

Come c'era probabilmente da attendersi alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza in tema di obblighi di protezione a fronte di attività pericolose, con la sentenza Di Sarno del  10 gennaio 2012 - che può leggersi in calce al documento - la Corte EDU ha condannato l'Italia per non aver adeguatamente fronteggiato l'emergenza rifiuti in Campania.

Accogliendo in parte le doglianze dei ricorrenti - 18 in tutto, che vivevano e/o lavoravano nel Comune di Somma Vesuviana - i giudici di Strasburgo hanno infatti riscontrato una violazione dell'art. 8 CEDU, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, perché per un lungo periodo le autorità italiane non erano state in grado di assicurare il corretto funzionamento del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, esponendo a pericolo la salute dei ricorrenti medesimi. Essi hanno invece escluso la violazione dell'obbligo di informazione che discende da detta norma, perché attraverso la pubblicazione di una serie di studi commissionati dal dipartimento della protezione civile i ricorrenti erano stati messi in grado di conoscere i rischi per la loro integrità fisica.

E' stata, altresì, ravvisata una violazione dell'art. 13 CEDU, perché nel sistema italiano mancava (e tuttora manca) un rimedio giurisdizionale effettivo a fronte di situazioni di questo tipo: in particolare, l'esperimento dell'azione risarcitoria in sede civile non avrebbe consentito ai ricorrenti di ottenere la rimozione dei rifiuti dalle strade, mentre era quantomeno dubbio che i residenti nelle aree colpite dalla crisi dei rifiuti potessero costituirsi parti civili nel processo penale intentato nei confronti dei presunti responsabili.

***

La pronuncia si inserisce nello stesso filone giurisprudenziale inaugurato dalla Corte con le sentenze Guerra e altri c. Italia ed L. B. C. c. Regno Unito, entrambe del 1998, che ha poi trovato seguito nelle sentenze Öneryildiz c. Turchia del 2004 (relativa a un'esplosione di metano in una discarica abusiva), Budayeva e altri c. Russia e Albekov e altri c. Russia del 2008, Kalender c. Turchia del 2009.

Essa dimostra come la Corte tenda sempre più ad affrontare esclusivamente sotto l'angolo visuale dell'art. 8 CEDU, e non anche dell'art. 2, i casi che attengono alla  tutela del diritto ad un ambiente salubre, almeno laddove non venga in rilievo un rischio specifico ed attuale per la vita (e non per la semplice incolumità fisica) di una o più persone determinate; rischio che, nel caso di specie, non si ravvisava.