ISSN 2039-1676


25 gennaio 2012

Il Tribunale di Milano si pronuncia sulla responsabilità  penale da mancato versamento del superprelievo in materia di quote latte

Trib. Milano (sent.), ud. 29.9. 11 (dep. 29.12.11), Pres. ed Est. Canevini

Massime a cura di Alberto Aimi.

 

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO - Mercato comunitario del latte - Primo acquirente - Sussistenza

Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il soggetto al quale sono attribuiti gli obblighi di trattenuta e versamento del prelievo supplementare ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge 30 maggio 2003, n. 119  (il c.d. primo acquirente), attesa la natura pubblicistica delle finalità perseguite con l'istituzione di tale figura e considerata la natura pubblica (per destinazione) delle risorse finanziarie che il primo acquirente è chiamato a gestire.

Riferimenti normativi: C.p. art. 358
   

 
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PECULATO - Mercato comunitario del latte -  Mancato versamento del prelievo supplementare - Sussistenza

Integra il delitto di peculato, e non quello di truffa ai danni dello Stato, la condotta del primo acquirente che omette di trattenere le somme imputate a superprelievo e di versarle all'Agenzia Nazionale per le Erogazioni in Agricoltura, qualora il primo acquirente sia un soggetto effettivamente esistente, mantenga  un'operatività effettiva sul mercato, e non emergano significativi profili di occultamento o di alterazione artificiosa della realtà  tali non consentire l'accertamento dell'omessa trattenuta e dell'omesso versamento.

Riferimenti normativi: C.p. art. 314
  C.p. art. 640


REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PECULATO - Mercato comunitario del latte -  Sanzione amministrativa di cui all'art. 5 co. 5 d.l. n. 49/2003 - Rapporto di specialità - Insussistenza

Non è configurabile rapporto di specialità previsto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - in forza del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale - tra il delitto di peculato e la violazione amministrativa prevista dall'art. 5 co. 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge 30 maggio 2003, n. 119, avente ad oggetto l'inosservanza, da parte degli acquirenti, degli obblighi e dei termini previsti dalla normativa in materia di mercato del latte. Ciò in quanto la norma penale tutela i beni giuridici della integrità patrimoniale della P.A., la capacità di perseguirne i fini mediante destinazione dei beni e l'onestà e probità dei soggetti chiamati ad attuare tali fini tramite la gestione diretta del patrimonio ad essa destinato, mentre la norma che prevede l'illecito amministrativo mira a tutelare il corretto funzionamento e l'adeguata applicazione del complesso meccanismo di controllo della produzione lattiero-casearia, sanzionando le violazioni anche meramente formali dei cosiddetti primi acquirenti.

Riferimenti normativi: C.p. art. 314
  D.l. n. 49/2003 art. 5

 

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - TRUFFA AI DANNI DELLO STATO - Mercato comunitario del latte - Interposizione fittizia di un primo acquirente "apparente" - Sussistenza - Fattispecie

Integra il delitto di truffa ai danni dello stato la condotta chi interponga fittiziamente una società cooperativa quale primo acquirente "apparente", in tal modo inducendo in errore l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sull'effettiva identità del reale primo acquirente (Nella fattispecie, gli imputati avevano attuato un complesso schema contrattuale tra due società cooperative, allo scopo di creare l'apparenza della cessazione dell'attività di acquirente di una di esse, la quale continuava in realtà a ricevere il latte e a commercializzarlo ai propri precedenti clienti, garantendo la prosecuzione del pagamento dei quantitativi di latte prodotti oltre la quota assegnata).

Riferimenti normativi: C.p. art. 640


RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE CONTRO L'ENTE - Ammissibilità - Esclusione

Non è ammissibile la costituzione di parte civile contro l'ente per il danno derivante dall'illecito amministrativo di cui l'ente risponde ex d.lgs. 231/2001, in quanto la responsabilità dell'ente è una figura complessa che - in assenza di una previsione espressa che consenta al giudice competente a conoscere l'illecito dell'ente di conoscere i danni da esso derivanti - non può essere ricondotta al richiamo dell'art. 185 c.p.

Riferimenti normativi: C.p. art. 185
  C.p.p. art. 74
  D.Lgs. n. 231/2001 art. 34