ISSN 2039-1676


04 giugno 2012

Sul diritto del detenuto ad accedere agli atti amministrativi riguardanti la sua c.d. "declassificazione"

Magistrato di Sorveglianza di Vercelli, 28 marzo 2012 (ord.), Giudice Fiorentin

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Diritto del detenuto di accedere agli atti dell'amministrazione penitenziaria che lo riguardano - Diniego da parte dell'aministrazione penitenziaria per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica - Reclamo contro il diniego - Ammissibilità e fondatezza del reclamo

Il diritto del detenuto ad accedere agli atti dell'amministrazione penitenziaria che lo riguardano, essendo funzionale al pieno esplicarsi di diritti costituzionalmente garantiti - quale il diritto di difesa ex art. 24 Cost. -, non può mai essere del tutto sacrificato in ragione della salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico. E questo anche qualora la stessa legge (come nel caso della disciplina di cui all'art. 3 del D.M. n. 115/1996) precluda un accesso integrale a determinati documenti, che vanno pertanto portati a conoscenza del ristretto previa adozione di opportune cautele predisposte dall'amministrazione a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, quali in particolare l'apposizione di "omissis" o altri accorgimenti ritenuti idonei.

 Riferimenti normativi: L. 354/1975, artt. 14-ter, 35, 69; D.M. 115/1996, art. 3; L. 241/1990, art. 24