ISSN 2039-1676


4 giugno 2012

Sul diritto del detenuto ad accedere agli atti amministrativi riguardanti la sua c.d. "declassificazione"

Magistrato di Sorveglianza di Vercelli, 28 marzo 2012 (ord.), Giudice Fiorentin

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Diritto del detenuto di accedere agli atti dell'amministrazione penitenziaria che lo riguardano - Diniego da parte dell'aministrazione penitenziaria per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica - Reclamo contro il diniego - Ammissibilità e fondatezza del reclamo

Il diritto del detenuto ad accedere agli atti dell'amministrazione penitenziaria che lo riguardano, essendo funzionale al pieno esplicarsi di diritti costituzionalmente garantiti - quale il diritto di difesa ex art. 24 Cost. -, non può mai essere del tutto sacrificato in ragione della salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico. E questo anche qualora la stessa legge (come nel caso della disciplina di cui all'art. 3 del D.M. n. 115/1996) precluda un accesso integrale a determinati documenti, che vanno pertanto portati a conoscenza del ristretto previa adozione di opportune cautele predisposte dall'amministrazione a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, quali in particolare l'apposizione di "omissis" o altri accorgimenti ritenuti idonei.

 Riferimenti normativi: L. 354/1975, artt. 14-ter, 35, 69; D.M. 115/1996, art. 3; L. 241/1990, art. 24