ISSN 2039-1676


14 novembre 2010 |

Legge 13 ottobre 2010, n. 175

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione

Giovedì 11 novembre è entrata in vigore la l. 13 ottobre 2010, n. 175 (pubbl. in G.U. n. 257 del 27 ottobre 2010) che, intervenendo sull’art. 10 della l. 31.5.1965, n. 575, fa divieto ai soggetti sottoposti in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di svolgere attività di propaganda elettorale in favore o in pregiudizio dei candidati partecipanti a qualunque tipo di competizione elettorale, dal momento della presentazione delle liste alla chiusura delle operazioni di voto; la trasgressione è punita con la reclusione da uno a cinque anni, e con le pene accessorie dall’interdizione dai pubblici uffici.
La medesima pena si applica anche al candidato alla competizione elettorale che - conoscendo la misura di prevenzione a carico del soggetto - richieda comunque l’attività di propaganda, e se ne avvalga concretamente.
Al fine di scongiurare il rischio di un utilizzo strumentale di questa seconda disposizione, si subordina la punibilità del candidato all’esistenza di prove ulteriori oltre alla dichiarazione del soggetto sottoposto alla misura.