ISSN 2039-1676


25 settembre 2012

In tema di "mail bombing"

Tribunale di Milano, Uff. GIP, decr. 1 agosto 2012, Giud. D'Arcangelo

 

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - Danneggiamento di un informazioni, dati e programmi informatici - Invio massiccio di mail a un indirizzo di posta elettronica (mail bombing) - Fattispecie - Elemento oggettivo - Sussistenza - Scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica - Insussistenza

La condotta di chi dal sito di un noto esponente politico invita i lettori a inviare ciascuno una mail all'indirizzo di posta elettronica dell'avvocato di altro esponente politico avversario, cagionandogli così - per effetto del simultaneo invio di migliaia di mail - il temporaneo blocco della casella di posta, integra sul piano oggettivo gli estremi del delitto di danneggiamento informatico ai sensi dell'art. 635 bis c.p. o, alternativamente, del delitto di cui all'art. 97 del Codice delle comunicazioni informatiche, che rinvia quoad poenam allo stesso art. 635 c.p. Tale condotta non può ritenersi scriminata dall'esercizio del diritto di critica politica ai sensi dell'art. 21 Cost, in quanto tale diritto non copre condotte che si risolvano, come nella specie, in una violenza sulle cose, integrata dal danneggiamento dei sistemi informatici del destinatario, anche solo nella forma dell'interruzione del servizio. (Nella fattispecie, il GIP ha tuttavia accolto l'istanza di archiviazione formulata dal p.m. in ragione dell'impossibilità di dimostrare in giudizio, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta contestata - oggettivamente illecita - fosse altresì rimproverabile a titolo di dolo ai soggetti sottoposti a indagine).

Riferimenti normativi:   art. 635 bis c.p.;

                               art. 97 D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

                               art. 21 Cost.