ISSN 2039-1676


15 novembre 2012 |

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni della FIGC e Lega Calcio: la Cassazione sulla natura dei contributi federali erogati alle società  calcistiche

Cass. pen., Sez. II, 28 febbraio 2012 (ud. 22 novembre 2011), n. 7737, Pres. Pagano, est. Diotallevi, imp. Parente

 

1. La sentenza in commento si segnala per il contributo offerto all'esatta delimitazione del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) rispetto alla fattispecie di truffa semplice (art. 640 c.p.), nella peculiare ipotesi in cui gli artifizi ed i raggiri siano volti ad ottenere indebite erogazioni di contributi che, pur provenienti da un ente pubblico - nella fattispecie il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) -, risultino stanziati da soggetti privati - la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Calcio -.

La pronuncia, più in particolare, scioglie il nodo riguardante la natura delle risorse erogate in favore delle società calcistiche, in un settore, qual è quello dei contributi federali, connotato dalla compenetrazione tra enti di diritto pubblico e soggetti di diritto privato.  

L'opzione ermeneutica prescelta determina peraltro significative ricadute, in ordine alla possibilità di applicare, in sede sanzionatoria, l'istituto - previsto dall'articolo 322 ter c.p. - della confisca per equivalente, la cui applicabilità ai fatti di truffa è estesa, ai sensi dell'articolo 640 quater c.p., limitatamente alle fattispecie aggravate (art. 640 co. 2 n. 1 - truffa ai danni dello Stato -, art. 640 bis - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - ) ed alla frode informatica (art. 640 ter).

 

2. Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Catanzaro proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, con la quale era stato annullato il sequestro preventivo - disposto dal GIP in vista della applicabilità della confisca per equivalente - di una somma nella disponibilità della U.S. Catanzaro, ritenuta di valore corrispondente al profitto di una truffa aggravata ex art 640 bis, commessa in danno della FIGC e della Lega Calcio.

Secondo l'impostazione accusatoria, un rappresentante della società calcistica, con la commissione di condotte integranti autonomi reati fallimentari, avrebbe fornito una fuorviante rappresentazione delle condizioni economiche della società (in verità tutt'altro che floride, diversamente da quanto appariva alla lettura dei bilanci), determinando l'ammissione della U.S. Catanzaro ai contributi previsti in favore delle squadre di calcio: contributi da considerare a tutti gli effetti erogazioni provenienti da ente pubblico.

Occorre sul punto evidenziare che le società calcistiche, in presenza di parametri sintomatici di stabilità economica e finanziaria, sono destinatarie di contributi erogati dalla FIGC per il tramite della lega di riferimento (l'ente di controllo del calcio in Italia è infatti composto da sette organi, distinti tra leghe ed associazioni, tra cui anche la Lega Calcio). Una parte significativa di detti contributi è peraltro stanziata dal CONI, ente deputato alla sorveglianza ed alla tutela delle federazioni sportive nazionali, di cui la FIGC è, a sua volta, un organo, al pari delle federazioni rappresentative di tutti gli sport professionistici. 

Va altresì osservato che per entrambe le federazioni espressione del mondo calcistico (FIGC e Lega Calcio) è pacifica la natura di enti di diritto privato, trattandosi di associazioni non riconosciute. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, istituito dalla legge n. 426/1942, è, per contro, soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (statuita, da ultimo, dal d.lgs. n. 242/1999), nonché destinatario di finanziamenti erogati direttamente dal Governo italiano.

Ebbene, secondo la Procura di Catanzaro le risorse elargite in favore delle società calcistiche rappresenterebbero 'contributi (..) o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle comunità europee', secondo l'accezione fatta propria dalla fattispecie di truffa prevista dall'art. 640 bis, in quanto tali risorse sarebbero ascrivibili direttamente al CONI. Di conseguenza sarebbe ammissibile l'applicabilità dell'istituto del sequestro preventivo in vista della confisca per equivalente, giusto il richiamo all'art. 322 ter compiuto dall'art. 640 quater.

 

3. Di diverso avviso il giudice del riesame, il quale, sconfessando l'impostazione del p.m. già recepita dal GIP, riqualificava il reato contestato in truffa semplice (art. 640 c.p.), sulla base della ritenuta natura privatistica dei contributi erogati all'U.S. Catanzaro, i quali ripeterebbero la condizione giuridica degli enti eroganti (nella specie, Lega Calcio e FIGC). La derubricazione del reato comportava altresì l'annullamento della misura cautelare, non configurabile nell'ipotesi di truffa semplice.

 

4. La Corte di cassazione esprime una netta preferenza per l'opzione ermeneutica sostenuta dalla pubblica accusa, individuando nelle somme elargite da Lega Calcio e FIGC alla società calcistica vere e proprie sovvenzioni pubbliche.

La decisione della Corte è fondata su un triplice ordine di argomenti.

a) In primo luogo, il Collegio - ribadendo un principio di diritto già affermato nella sentenza n. 19539/2011 (CED n. 250497) - precisa che "in materia di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il concetto di contributo (.. ) va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell'attuazione di un interesse pubblico". Da ciò, argomenta la Corte, "consegue che le somme provenienti da un pubblico finanziamento, anche in ragione dell'obbligo di rendiconto (..), continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo originario della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate".

b) Statuita la generica permanenza del carattere di pubblicità della sovvenzione, anche quando essa giunga nella disponibilità dell'ente privato finanziario, la Corte si sofferma sulla peculiare natura delle federazioni sportive ed, in particolare, sul loro concreto atteggiarsi in presenza di attività di organizzazione e promozione dello sport: "secondo la giurisprudenza civile ed amministrativa è assolutamente prevalente l'orientamento secondo cui le federazioni sportive, pur costituendosi come soggetti privati (..), in presenza di determinati presupposti assumono la qualifica di 'organi del CONI' e partecipano della natura pubblica di questo". In particolare, il discrimen tra pubblico e privato è da individuare nella "natura dell'attività svolta, che può qualificarsi di natura privata quando attiene alla vita interna della federazione e i rapporti tra società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti; di natura pubblicistica, quando invece tale attività è finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva, dovendo in tal caso le federazioni stesse essere considerate organi del CONI". Pertanto, osserva conclusivamente la Corte, "gli atti di quest'ultimo tipo - che realizzano interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva - diventano esplicazione di poteri pubblici e partecipano della natura pubblicistica dell'Ente di riferimento".

c) La FIGC non fa eccezione alla regola appena enunciata: "in considerazione della personalità giuridica di diritto pubblico del CONI (..) le attività che mirano alla realizzazione degli interessi pubblici istituzionali dell'organizzazione sono oggettivamente incorporate nell'attività di promozione e diffusione dello sport, istituzionalmente svolta dal CONI. All'interno di questo quadro vanno necessariamente iscritte la natura e la finalità dei contributi annualmente versati dal CONI alle singole federazioni e, nel caso in specie, dalla FIGC alla Lega Calcio". L'opera compiuta da tali due federazioni, connessa all'organizzazione ed allo svolgimento dei campionati di calcio e, più in generale, all'attività agonistica nel settore calcio, è da iscriversi "all'attività promozionale dello sport (..), con la conseguenza che le erogazioni di denaro assegnate alla Lega di riferimento, e poi pervenute alle singole società, non possono non seguire una normativa di diritto pubblico, anche quando entrano nella materiale disponibilità dell'ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo originario della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate".

La natura pubblicistica delle attività di erogazione dei contributi federali è peraltro desumibile dallo stesso statuto della FIGC, laddove è prescritto l'obbligo, per le società professionistiche, di assoggettamento alla verifica dell'equilibrio economico e finanziario e al rispetto dei principi di corretta gestione "secondo modalità e principi approvati dal CONI", disponendo a tal fine anche l'instaurazione di una commissione di vigilanza (COVISOC): il tutto in armonia con quanto previsto dal quadro normativo e regolamentare che governa l'attività del CONI.

 

5. In conclusione, ad avviso della Corte, non può essere condivisa la valutazione operata dal Tribunale del riesame, in ordine alla natura privatistica dei contributi erogati dalla FIGC per il tramite della Lega Calcio, "con la conseguente possibilità (..) di ipotizzare la sussistenza del reato di cui all'art. 640 bis c.p. e del relativo ricorso (..) alla misura cautelare reale del sequestro preventivo per equivalente".