ISSN 2039-1676


10 luglio 2013 |

Trasformazione del reato da contravvenzione in delitto e conseguente abolitio criminis parziale per le ipotesi colpose

Cass. sez. I, 19 aprile 2013 (dep. 21 maggio 2013), n. 21362/13, Pres. Chieffi, Est. Bonito

 

1. Nella sentenza in commento, relativa ad una fattispecie di diritto penale dell'immigrazione, la Cassazione, annullando senza rinvio la decisione di condanna pronunciata dai giudici del merito, trova l'occasione per fornire alcune interessanti indicazioni in materia di abolitio criminis (parziale).

 

2. Il caso era quello di una signora cui era stata contestato il reato di cui all'art. 22 co. 12 t.u. imm., per avere, nel 2007, occupato alle proprie dipendenze uno straniero sprovvisto di valido titolo di soggiorno: all'epoca dei fatti, la norma configurava una fattispecie contravvenzionale, punita con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore assunto. Nel 2008, il cd. Pacchetto sicurezza (d.l. 23.5.2008, n. 92, conv. in l. 24.7.2008, n. 125), nell'ottica di un generale irrigidimento del sistema penale di contrasto al fenomeno dell'immigrazione irregolare, aveva trasformato il reato da contravvenzione in delitto, punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 per lavoratore: con la conseguenza - certamente non perseguita dal legislatore, ma d'altra parte inevitabile alla luce dei principali generali in tema di imputazione soggettiva - che le ipotesi colpose (come quella del datore di lavoro che assumesse un lavoratore straniero del quale ignorava, anche colpevolmente, la situazione di irregolarità) non risultavano più punibili, la nuova qualificazione come delitto imponendo, in mancanza di alcuna espressa previsione di punibilità anche delle ipotesi colpose, l'accertamento di un coefficiente soggettivo doloso in capo al datore di lavoro[1].

 

3. Il problema affrontato dalla Cassazione riguarda gli effetti intertemporali della trasformazione: i fatti colposi (come quelli oggetto della condanna impugnata) commessi prima del 2008 sono ancora punibili alla luce della previgente fattispecie contravvenzionale, oppure la restrizione dell'area della rilevanza penale alle sole ipotesi dolose, conseguente alla trasformazione del reato da contravvenzione a delitto, si riverbera anche ai fatti antecedenti alla modifica normativa? La Corte d'appello di Napoli aveva ritenuto non applicabile la nuova disciplina, in quanto più severa di quella in vigore al momento dei fatti, e, pur attribuendo alla condotta natura colposa, confermava la condanna, applicando la previgente fattispecie contravvenzionale. La Cassazione, riprendendo le specifiche indicazioni sul punto di autorevole dottrina[2], reputa invece che "l'intervento normativo del 2008 abbia reso penalmente irrilevante la responsabilità colposa, risolvendosi, per tale ipotesi, in una abolizione parziale della fattispecie previgente", con conseguente applicabilità dell'art. 2. co 2. c.p. Le ipotesi dolose rimangono invece punibili, e ad esse si applica, ex art. 2 co. 4, la più favorevole qualificazione a titolo di contravvenzione vigente al momento del fatto.

 


[1] Per questa osservazione, già nei primi commenti "a caldo" della riforma, sia consentito il rinvio a Masera, Immigrazione, in Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, a cura di Mazza-Viganò, Giappichelli, 2008, p. 39.

[2] Specificamente sulla questione degli effetti intertemporali rispetto alle ipotesi colpose della "trasformazione di una fattispecie da contravvenzione in delitto doloso", cfr. Marinucci-Dolcini, Corso di diritto penale, Giuffrè, III ed., 2001, p. 279 s.