ISSN 2039-1676


08 aprile 2010

Trib. Milano, 08.04.2010 (ord.), Pres. Ichino (caso Unipol)

Processo Unipol: individuazione della competenza territoriale e legittimazione attiva alla costituzione di parte civile per i fatti di aggiotaggio

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO – MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO – aggiotaggio manipolativo – conseguenze in tema di competenza per territorio
 
Il reato di manipolazione del mercato posto in essere mediante l’acquisto o la vendita di titoli in borsa si consuma nel momento in cui le negoziazioni di tali titoli siano concluse, cioè si siano incrociate le offerte di segno contrario e sia stato fissato il prezzo dello strumento finanziario. In tale caso, la competenza territoriale risiede nel luogo in cui si sono concluse le transazioni ed è avvenuto l’inserimento degli ordini di vendita e di acquisto delle azioni nel sistema informatico di Euromobiliare SIM S.p.A., e cioè della società di intermediazione finanziaria presso la quale sono stati inseriti in via telematica sul mercato tutti gli ordini di acquisto e di vendita dei titoli, che ha sede a Milano.
 
Riferimenti normativi:
D.l.vo 58/1998 (T.u.f.), art. 185
 
C.p.p. art. 8
 
 
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO – PARTE CIVILE – Legittimazione attiva degli operatori del mercato – Sussistenza
 
In tema di costituzione di parte civile, l’operatore del mercato la cui offerta pubblica di scambio sia fallita per effetto diretto e mirato di condotte di manipolazione del mercato è legittimato ad agire civilmente in sede penale, in quanto il reato di manipolazione del mercato è un reato plurioffensivo che pone a rischio tanto la regolare formazione dei prezzi del mercato finanziario quanto la normale attività dei singoli operatori del mercato direttamente ed immediatamente danneggiati dall’azione fraudolenta. (Massime a cura di Anna Liscidini)
 
Riferimenti normativi:
D.l.vo 58/1998 (T.u.f.), art. 185
 
C.p.p. art. 74