ISSN 2039-1676


24 ottobre 2013 |

La formazione della prova nei processi di criminalità  organizzata (TESI DI LAUREA)

Università: Università  degli Studi di Trento

Prof. Relatore: Marcello Luigi Busetto

Sul versante del "contrasto" al crimine mafioso campeggia l'eterno problema di conciliare l'efficacia degli strumenti repressivi con il rispetto dei valori cardine posti a tutela del singolo. Invero, nel corso degli ultimi decenni le descritte esigenze di difesa sociale hanno portato all'introduzione di una cospicua serie di misure legislative che, gradualmente, ha finito per creare un vero e proprio "sottosistema penale antimafia": un microcosmo normativo in cui la portata delle garanzie individuali viene relativizzata in una prospettiva di "lotta alla mafia", modulando gli istituti cardine del sistema sulle peculiarità criminologiche del fenomeno mafioso.

L'art. 416 bis c.p., la norma incriminatrice su cui fa perno l'intero apparato derogatorio, delinea una fattispecie che combina lo scarso livello di tipicità - carattere peculiare dei reati associativi - a elementi costitutivi di chiara derivazione criminologica. Tale indeterminatezza, tuttavia, pone il problema della qualificazione dei comportamenti all'interno dell'alveo delle "condotte mafiose". Una questione cruciale sotto due punti di vista: da un lato, in tema di costruzione dell'imputazione, la tecnica di tipizzazione della fattispecie rischia di pregiudicare l'effettivo esplicarsi della dialettica processuale; dall'altro, invece, la contestazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p. apre a un "universo processuale parallelo" caratterizzato da numerosi profili di atipicità.

All'interno di questo scenario, il presente lavoro punta l'attenzione sul tema della formazione della prova e, in particolare, sugli istituti di cui agli articoli 190 bis ("requisiti di prova in casi particolari") e 500 ("contestazioni nell'esame testimoniale") del codice di procedura penale. In quest'ambito, infatti, l'interrogativo circa la percorribilità di un "doppio binario" merita ponderate riflessioni: non è soltanto necessario comporre il conflitto tra esigenze repressive e garanzie difensive, ma occorre altresì considerare che è dalla scelta delle regole di acquisizione probatoria che deriva la qualità della ricostruzione giudiziale.

In questa prospettiva, pertanto, non deve trascurarsi la capacità, tratto distintivo dei sodalizi mafiosi, di inquinare il materiale probatorio (si pensi alla creazione ad arte del clima di omertà e al ricorso sistematico all'intimidazione dei testimoni). Né tantomeno, però, si possono obliterare le potenzialità euristiche del metodo del contraddittorio che, trovando esplicito riconoscimento a livello costituzionale, costituisce lo statuto metodologico cui deve ispirarsi la giurisdizione penale.