ISSN 2039-1676


28 febbraio 2014 |

La relazione del presidente Silvestri sulla giurisprudenza della Corte costituzionale nel 2013

Relazione del Presidente Prof. Gaetano Silvestri sulla giurisprudenza costituzionale del 2013, letta nella riunione straordinaria della Corte costituzionale il 27 febbraio 2014

Per scaricare la relazione del Presidente in epigrafe, clicca sotto su downolad documento. Per scaricare l'intera relazione sulla giurisprudenza costituzionale nel 2013 predisposta dal Servizio Studi della Corte, pubblicata ieri sul sito www.cortecostituzionale.it, clicca qui.

 

1. Pubblichiamo qui l'annuale relazione inaugurale del Presidente della Corte costituzionale, nella quale vengono fotografati con rara chiarezza ed efficacia i principali trend della giurisprudenza costituzionale nell'anno appena trascorso.

 

2. Numerose sono le indicazioni preziose anche per il penalista. Il Presidente evoca, anzitutto, le due sentenze sul conflitto tra Presidente della Repubblica e Procura di Palermo e il caso dell'ILVA di Taranto, alle quali anche la nostra Rivista ha dedicato ampio spazio. Due sentenza emblematiche, secondo Silvestri, dello sforzo effettuato dalla Corte di vigilare sul corretto equilibrio tra i poteri dello Stato: equilibrio che deve essere fermamente salvaguardato anche nell'ipotesi in cui uno dei poteri abbia sconfinato dalle proprie prerogative, o male utilizzato le stesse, dovendosi escludere che tale ciricostanza possa operare come una sorta di "causa giustificatrice dell'appropriazione di una competenza da parte dell'altro potere".

La sentenza sull'ILVA ha, d'altra parte, insistito sul concetto - molto caro alla giurisprudenza recente della Corte - del necessario bilanciamento tra i diritti fondamentali che la Corte è chiamata a compiere, onde evitare che a uno dei diritti in conflitto possa essere assegnata "una prevalenza assoluta sugli altri", giacché la tutela dei diritti - come affermato dalla Corte già nella nota sentenza sulle 'pensioni svizzere', nel 2012 - "deve essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate e in potenziale conflitto tra loro".

 

3. La medesima esigenza di evitare che un diritto divenga 'tiranno' nei confronti degli altri diritti e valori costituzionali potenzialmente confliggenti sta alla base dell'approccio con cui la Corte ha proseguito nella strada - aperta dalle storiche sentenze gemelle del 2007 - dell'integrazione del nostro ordinamento costituzionale con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla Corte di Strasburgo: integrazione della quale è stata, peraltro, rimarchevole espressione la sentenza n. 210/2013 sulle ricadute interne del caso Scoppola, al quale anche la nostra Rivista ha dedicato amplissimo spazio. Adelante, ma con juicio, sembra dire il Presidente: "la Corte costituzionale [...] deve sempre effettuare il necessario bilanciamento tra il diritto di volta in volta preso in considerazione singulatim dalla Corte europea ed il complesso dei diritti tutelati dalla Carta costituzionale nazionale, perché non si verifichino squilibri nocivi al principio di eguaglianza, che verrebbe ad essere violato da una iper-tutela di un diritto a scapito di altri".

 

4. Quanto poi ai rapporti tra ordinamento interno e Unione europea, il Presidente sottolinea giustamente l'importanza storica del primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia nell'ambito di un procedimento in via incidentale, operato con l'ordinanza n. 207/2013: un passo che si inserisce anch'esso nel quadro di una progressiva integrazione normativa e giurisprudenziale dell'ordinamento interno in quello europeo, pur con la consapevolezza sempre attuale dell'esistenza di invalicabili 'controlimiti' alle limitazioni di sovranità che derivano dall'art. 11 Cost., rappresentati dai "principi e diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana, che mai potranno essere intaccati da norme esterne di qualsiasi rango e provenienza", e sul cui rispetto - ribadisce il Presidente - la Corte costituzionale è chiamata a vigilare.

 

5. Ulteriore leitmotiv della giurisprudenza della Corte nel 2013 è stato, infine, il principio di eguaglianza, in nome del quale si è proseguita - per ciò che concerne specificamente la materia penale - la strada della demolizione degli automatismi presuntivi in tema di misure custodiali, introdotti dall'improvvida stagione dei pacchetti sicurezza nel decennio scorso.

 

6. La relazione del Presidente è stata, come al solito, accompagnata dalla corposa relazione predisposta dall'Ufficio Studi, alla cui lettura integrale - di fondamentale importanza anche per il penalista - non si può in questa sede che fare integrale rinvio.