ISSN 2039-1676


22 dicembre 2010 |

La nozione di "condizioni d'abbandono materiale e morale" nel delitto di infanticidio (art. 578 c.p.)

Nota a Cass. pen., sez. I, ud. 7 ottobre 2010, n. 40993

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha affrontato il problema della definizione del concetto di “condizioni di abbandono materiale e morale”, elemento specializzante del delitto di infanticidio (art. 578 c.p.).
 
Come noto, affinché la condotta omicida di una madre, posta in essere durante il parto o immediatamente dopo di esso nei confronti del feto o del neonato, possa rilevare ai sensi dell’art. 578 c.p. e non ai sensi della più grave fattispecie di cui all’art. 575 c.p., deve essere stata determinata da “condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto”.
 
Sull’interpretazione di tale espressione si riscontrano orientamenti difformi sia in giurisprudenza che in dottrina.
 
E', invero, incontestato che le condizioni di abbandono materiale e morale debbono sussistere congiuntamente ed oggettivamente; e che, inoltre, debbono essere connesse al parto, nel senso che, in conseguenza della loro oggettiva esistenza, la madre ritenga di non potere assicurare la sopravvivenza del neonato o la nascita del feto.
 
Controversa è, peraltro, la precisa definizione di tali condizioni.
 
Per ciò che concerne gli orientamenti emersi in giurisprudenza, secondo un primo indirizzo, tali condizioni sono ritenute non sussistenti qualora esistano dei servizi socio-sanitari fruibili da parte della donna nel momento del parto, o persone (non necessariamente familiari o conoscenti intimi) che al momento del parto possano aiutarla (si veda, ad esempio, C. Ass. Cagliari, 17 ottobre 1986; C. Ass. d’Appello di Genova 2 marzo 1990; Cass., sez. I, 3 ottobre 1986 n. 1007; Cass., sez. I, 26 maggio 1993 n. 7756; Cass., sez. I, 10 febbraio 2000 n. 2906; Cass., sez. I, 17 aprile 2007 n. 24903). Inoltre, alla luce di un orientamento ancora più rigoroso, lo stato di abbandono della madre “deve esistere da tempo e costituire una condizione di vita, che si sostanzia nell’isolamento materiale e morale della donna dal contesto familiare e sociale, produttivo di un profondo turbamento spirituale, che si aggrava grandemente, sfociando in una vera e propria alterazione della coscienza, in molte partorienti immuni da processi morbosi mentali e, tuttavia, coinvolte psichicamente al punto da smarrire almeno in parte il lume della ragione” (Cass., sez. I, 25 novembre 1999, n. 1387; Cass., sez. I, 7 ottobre 2009, n. 41889).
 
Un secondo orientamento interpretativo, invece, dà rilievo alla situazione individuale e soggettiva della madre: le condizioni d’abbandono sono ravvisabili nella totale solitudine della donna, lasciata a sé stessa dalle persone che dovrebbero esserle più vicine (dal padre del nascituro ai parenti più stretti), indipendentemente dalla possibilità del ricorso all’aiuto di presidi sanitari. La donna, quindi, è priva di quella solidarietà psicologica ed affettiva indispensabile in un momento delicato (si veda, ad esempio, Trib. Min. di Bari, 7 aprile 1988; C. Ass. di Latina 2 giugno 1988; C. Ass. di Brindisi 16 dicembre 1988; C. Ass. di Genova 14 novembre 1989; Trib. Min. di Perugia 8 novembre 1996; Cass., sez. I 13 giugno 1991 n. 8489; Cass., sez. I 18 novembre 1991 n. 311; Cass., sez. I,  15 aprile 1999 n. 9694). In questa prospettiva si è osservato che ai fini della configurazione del reato de quo è irrilevante la disponibilità da parte dell’imputata di sufficienti mezzi di sussistenza, essendo bastevole la condizione di solitudine e di abbandono determinata anche da un ambiente familiare totalmente indifferente al dramma umano delle donna. Inoltre, è stato attribuito rilievo anche alla totale incomunicabilità e all’assoluta incapacità dell’ambiente familiare di cogliere l’evidenza dello stato della donna e di avvertire ogni esigenza di aiuto e di sostegno necessari alla stessa.
 
La dottrina prevalente si schiera a favore della seconda soluzione giurisprudenziale, evidenziando come le condizioni d’abbandono materiale e morale debbano essere intese secondo un’accezione psicologica: si tratterebbe di una solitudine interiore, determinata dalla mancanza di qualsiasi sostegno e assistenza durante la gestazione, accentuatasi proprio nel momento del parto (in questo senso Ambrosetti, L’infanticidio e la legge penale, Padova, 1992, p. 51).
 
Un’altra parte della dottrina è a favore di un’interpretazione restrittiva dell’elemento specializzante, muovendo dalla considerazione che nell’attuale società la gravidanza illegittima non viene ormai sentita in termini di disvalore e che la gravidanza e la maternità dovrebbero per legge essere sempre più adeguatamente assistite (Grasso, Problemi ermeneutico-applicativi della nuova normativa sull’infanticidio, in Dir. fam., 1988, p. 1716-1717).
 
Il caso di specie cui si riferisce la sentenza qui commentata, in particolare, ha ad oggetto la condotta di M.R.G., la quale, il 27 luglio 2007, verso l’alba, partoriva nel bagno di casa, senza l’assistenza e l’aiuto di alcuno dei familiari, un bambino; provvedeva da sola al taglio del cordone ombelicale e, dopo avere imbavagliato e soffocato il neonato, lo avvolgeva in un sacco dell’immondizia e lo gettava nel cassonetto dei rifiuti. Il bambino era nato da una relazione con un uomo sposato, il quale aveva preannunciato il suo rifiuto di riconoscere in futuro il bambino. La donna, sottoposta a numerosi interrogatori, aveva dichiarato di aver taciuto la notizia della gravidanza ai familiari per paura delle loro reazioni. I familiari dell’imputata avevano riferito di non essersi accorti dello stato di gravidanza (pur vivendo con la M.R.G. in un’abitazione composta di due stanze ed avendo notato il forte aumento di peso della donna) e di non avvertito nulla di strano il 27 luglio. Da altre deposizioni emergeva che era immediatamente percepibile lo stato di gravidanza di M.R.G. e che tuttavia i parenti non ne avevano mai parlato esplicitamente.
 
Il fatto veniva qualificato dai giudici di merito come omicidio (ed occultamento di cadavere). In particolare, la sentenza d’appello escludeva l’ipotesi dell’infanticidio in base alla considerazione che la condizione d’abbandono materiale e morale non può essere intesa come fatto contingente, ma come una condizione di vita, aderendo all’orientamento della sopra citata sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, 25 novembre 1999, n. 1387. I giudici di merito ritenevano che la condizione di abbandono della donna aveva costituito un fatto contingente e non si era tradotto nell’isolamento della donna dal contesto familiare. Infatti, M.R.G. per sua libera scelta non aveva rivelato ai familiari di essere incinta e la paura di parlare del suo stato di gravidanza era riconducibile non ad una situazione di fatto, ma ad una sua supposizione. Inoltre, uno dei familiari della donna, C.D.L., si era offerto di aiutarla, ricevendo un netto rifiuto.
 
Contro la sentenza di condanna per omicidio volontario (ed occultamento di cadavere) proponeva ricorso per Cassazione la M.R.G., lamentando, con il primo motivo, che erroneamente non era stato configurato nel caso di specie il reato di cui all’art. 578 c.p., in quanto non si era tenuto conto del contesto di isolamento, ipocrisia, negazione, degrado socio-economico in cui era maturato il suo gesto, nonché dello scarso livello culturale della famiglia e della scarsa credibilità delle dichiarazioni rese dal C.D.L.
 
La Suprema Corte, dopo avere esposto i due suddetti orientamenti interpretativi che si registrano nella giurisprudenza di legittimità, mostra di aderire al secondo di tali orientamenti. Infatti, afferma che l’abbandono “morale e materiale” costituisce un requisito della fattispecie oggettiva da leggere “in chiave soggettiva”: la concreta situazione di abbandono, pur rappresentando un dato concreto che deve effettivamente sussistere, non deve rivestire carattere di assolutezza; è invece sufficiente la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto.
 
A sostegno di tale conclusione i giudici di legittimità annoverano, in primo luogo, la lettura logico-sistematica e la ratio scusante della norma. Il regime sanzionatorio più mite rispetto al delitto di omicidio volontario troverebbe invero giustificazione sul piano soggettivo: il fatto è meno colpevole in considerazione delle condizioni di turbamento psichico ed emotivo connesse al parto e al contesto di particolare difficoltà in cui esso viene a collocarsi. Espressione di questa ratio della norma sono la sua configurazione come reato proprio ed il differente regime sanzionatorio previsto nei confronti dei correi a seconda che abbiano, o meno, agito “al solo scopo di favorire la madre”.
 
In secondo luogo, la Corte di Cassazione, sottolineando quanto è stato osservato da attenta dottrina (Catanesi-Troccoli, La madre omicida. Aspetti criminologica, in Rass. it. criminologia, 1994, II, p. 174-175), rileva che, per l’interpretazione della nozione di “abbandono materiale e morale” di cui all’art. 578 c.p., è necessario fare riferimento alle più moderne acquisizioni scientifiche, in base alle quali esiste una complessa, difficile ed articolata condizione psicologica individuale legata alla maternità.

La Suprema Corte annulla quindi la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del fatto come omicidio volontario e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte d’Assise d’appello di Napoli.