ISSN 2039-1676


29 dicembre 2010 |

Cass. pen., sez. VI, ud. 28 ottobre 2010, n. 41365, Pres. Lattanzi, Rel. Matera, ric. Straface

Sui presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche

Con questa pronuncia la sesta sezione della Corte di Cassazione ha colto l'occasione per qualche precisazione in merito alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.
 
Richiamando la sentenza n. 46954 del 2004, resa dalla prima sezione, essa ha infatti ribadito che “la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, né l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento”.
 
Ne consegue, dunque, che qualora l’imputato si limiti ad invocare la concessione delle attenuanti suddette in modo del tutto generico, senza presentare alcun elemento a sostegno della richiesta, il giudice non è gravato da un pregnante onere di motivazione.
 
Sulla base di tali principi di diritto, nel caso di specie la Corte ha, pertanto, respinto il motivo di ricorso concernente il diniego delle attenuanti generiche invocate dall’imputato con l’atto di appello, rilevando come la relativa motivazione potesse ritenersi implicita nella valutazione di congruità, effettuata nella sentenza di secondo grado, dei criteri per la determinazione della pena stabiliti dal giudice di prime cure.