ISSN 2039-1676


30 maggio 2014

Sulla violazione dell'obbligo, per il sorvegliato speciale, di esibire a richiesta la "carta di permanenza"

Cass., Sez. Un., ud. 29 maggio 2014, Pres. Santacroce, Rel. Fumo, Ric. P.g. in proc. Sinigaglia (informazione provvisoria)

 

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito all'udienza pubblica del 29 maggio 2014, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se il sorvegliato speciale sottoposto all'obbligo o al divieto di soggiorno che non porti con sé e non esibisca a richiesta di ufficiali ed agenti di polizia di sicurezza  la carta di permanenza risponda del reato di cui al comma primo dell'art. 9 della l. n. 1423 del 1956 (attualmente, comma 1 dell'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011) o di quello previsto dal comma secondo del medesimo articolo (attualmente, comma 2 dell'art. 75 del d.lgs. cit.) o, infine, della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, quesito è stata data la seguente soluzione: «Risponde della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.».

La deliberazione è stata assunta sulle difformi conclusioni del Procuratore generale.

Pubblicheremo la sentenza non appena saranno depositate le motivazioni.

Mettiamo intanto a disposizione dei nostri lettori l'ordinanza della II sezione penale (n. 10854/14) che aveva rimesso la questione alle Sezioni unite (cliccare qui). (GL)