ISSN 2039-1676


30 giugno 2014 |

Pubblicato ed entrato in vigore un decreto legge sul risarcimento dei detenuti vittima di sovraffollamento (con una importante e problematica modifica in materia di custodia cautelare in carcere)

Decreto legge 26 giugno 2014, n. 92 (Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile)

Segnaliamo immediatamente ai nostri lettori, in attesa di poterne fornire un primo commento, che il 27 giugno è stato pubblicato in G.U. il d.l. in epigrafe, già entrato in vigore sabato 28 giugno (clicca qui per scaricare il testo), che contiene una rilevantissima modifica in materia di custodia cautelare in carcere, destinata a produrre immediati effetti anche sulle misure in corso di esecuzione.

L'art. 8 del d.l. modifica infatti l'art. 275 co. 2-bis c.p.p. come segue: "Non puo' essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Non puo' applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sara' superiore a tre anni".

La norma è ispirata al lodevole intento di evitare la permanenza in carcere di imputati che, una volta condannati in definitiva, potrebbero beneficiare delle misure dell'esecuzione della pena presso il domicilio, della detenzione domiciliare o dell'affidamento in prova, e che - laddove non in stato di custodia cautelare in carcere - avrebbero diritto alla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 c.p.p.

Salva l'esigenza di una più approfondita riflessione, può tuttavia sin da subito evidenziarsi che il legislatore sembra aver trascurato che la concreta ammissione di questi condannati a tali benefici è sempre subordinata a una valutazione individualizzata da parte del tribunale di sorveglianza, chiamato a tener conto anche di ovvie e concorrenti esigenze di tutela sociale; mentre il legislatore pare essere stato mosso dall'idea di un'automatica concessione di questi benefici a tutti coloro che siano condannati a una pena sino ai tre anni di reclusione, anche allorché siano plurirecidivi o non offrano alcuna garanzia di non reiterazione del reato.

Il risultato pratico di questo novum legislativo è, allora, quello di impedire il soddisfacimento di qualsiasi esigenza cautelare, anche la più pressante, a fronte di conclamate situazioni di inadeguatezza degli arresti domiciliari, rispetto ad imputati di reati di notevole allarme sociale, le cui pene tuttavia raramente superano, in concreto, i tre anni di reclusione: dai furti in abitazione alle piccole rapine, allo stalking e ai maltrattamenti in famiglia, nonché - per passare a reati tipici dei colletti bianchi - alla corruzione per l'esercizio delle funzioni o all'illecito finanziamento ai partiti. Con l'impossibilità, per di più, per il giudice procedente di disporre la custodia cautelare in carcere nemmeno in caso di trasgressione degli obblighi inerenti alla misura in concreto applicata, l'art. 280 co. 3 c.p.p. derogando al limite di cinque anni di pena massima di cui al precedente comma 2, ma non al limite di cui all'art. 275 co. 2-bis ora modificato.

Il punto dovrà essere oggetto di attenta riflessione in fase di conversione del decreto, che pure merita deciso apprezzamento nella parte in cui introduce uno specifico rimedio risarcitorio in favore dei detenuti vittima di sovrffollamento carcerario, mediante la previsione di un'inedita forma di risarcimento 'in natura' consistente in uno sconto di pena di un giorno per ogni dieci giorni trascorsi in situazione di sovraffollamento secondo gli standard individuati dalla giurisprudenza europea: una soluzione che chi scrive, sulla scorta dell'esperienza di altri paesi a noi vicini  (Germania e Spagna in testa) aveva già proposto anche come rimedio all'irragionevole durata del processo, in via alternativa rispetto alla prescrizione del reato durante il processo (cfr. Viganò, Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo, 18 dicembre 2012).