ISSN 2039-1676


22 gennaio 2015 |

Omesso versamento di contributi previdenziali e inoffensività  del fatto: dai giudici di merito una prima risposta alle sollecitazioni della Corte costituzionale

Nota a Trib. Aosta, giud. Tornatore, sent. 7 novembre 2014, imp. G.

1. La sentenza in commento rappresenta una tra le prime, interessanti, applicazioni dei principi espressi dalla sentenza n. 139/2014 con la quale la Corte costituzionale, dichiarando l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/1983 (omesso versamento di contributi previdenziali) per violazione dell'art. 3 Cost. in ragione della mancata previsione di una soglia quantitativa di punibilità - aveva sottolineato il ruolo del principio di offensività nella selezione dei fatti concretamente meritevoli di sanzione penale.

Come si ricorderà, in quella sede (clicca qui per accedere alla relativa scheda) la Corte aveva infatti osservato come la scelta legislativa di non introdurre una soglia di punibilità della condotta - diversamente da quanto prevede la fattispecie di cui all'art. 10-bis d.lgs. 74/2000, invocata dai rimettenti quale tertium comparationis - è costituzionalmente legittima, per la ragione che le due norme incriminatrici sono poste a tutela di interessi diversamente rilevanti per l'ordinamento e che di conseguenza una ragionevole differenziazione di disciplina rientra nel corretto esercizio della discrezionalità legislativa.

Nondimeno, la Corte aveva chiuso la propria decisione osservando come tale opzione normativa lasci impregiudicata la necessità che il giudice verifichi, al fine di pervenire a una sentenza di condanna, che la condotta contestata all'imputato ha comportato un'effettiva lesione del bene giuridico, in conformità al principio di offensività.

 

2. In questo quadro si inserisce la sentenza che può leggersi in allegato. L'imputato, infatti, è chiamato a rispondere del delitto previsto dall'art. 2, comma 1-bis, cit., per aver omesso il versamento all'INPS di ritenute previdenziali per un importo complessivo di 929,00 euro, in relazione a undici mensilità relative al periodo tra gennaio 2011 e maggio 2012.

Il Tribunale di Aosta, all'esito di una sintetica ricognizione degli elementi di fatto - ritenuti sussistenti e adeguatamente provati in giudizio - assolve l'imputato proprio per difetto di offensività della condotta la quale, pur conforme alla fattispecie legale, è nondimeno ritenuta in concreto priva di carica lesiva per l'interesse all'integrità e all'efficienza del sistema previdenziale.

 

3. In via preliminare, il Tribunale sgombra peraltro il campo da un argomento talora avanzato dalla prassi giurisprudenziale più recente (soprattutto di merito: così, ad esempio, Trib. Bari, sez. II, giud. Dello Prete, sent. 16 giugno 2014, n. 1465; ma in certa misura, sia pure con un differente percorso argomentativo, anche Trib. Avezzano, giud. Venturini, sent. 24 settembre 2014, n. 712), secondo cui l'art. 2, comma 2, lett. c) della l. 67/2014 - delegando il Governo a "trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo" in questione "purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui" - avrebbe di fatto già abolito il reato.

Tale conclusione, invero, è per lo più sostenuta sulla base di una pluralità di argomenti:

(i) in primo luogo, si rileva che la legge delega - che costituisce pur sempre una legge dello Stato - avrebbe di fatto manifestato una volontà parzialmente abolitiva del reato;

(ii) in secondo luogo, si evidenzia come la stessa Corte costituzionale abbia affermato, in una remota pronuncia (n. 224 del 1990), che la legge delega si connota quale "vero e proprio atto normativo" diretto a "porre norme (legislative) costitutive dell'ordinamento giuridico [...], che hanno la particolare struttura e l'efficacia proprie dei 'principi' e 'criteri direttivi', ma che, per ciò stesso, non cessano di possedere tutte le valenze tipiche delle norme legislative come, ad esempio, quella di poter essere utilizzate, a fini interpretativi, da qualsiasi organo o soggetto chiamato a dare applicazione alle leggi" (corsivo aggiunto);

(iii) in terzo luogo - e in tal senso si esprime la citata sentenza del Tribunale di Bari - si sostiene che se l'art. 2, ult. comma, c.p. ben potrebbe indurre a derivare dalla legislazione governativa d'urgenza un effetto abolitivo già perfetto fintantoché penda il termine per la conversione, a fortiori dovrebbe concludersi nello stesso senso per l'ipotesi di legislazione delegata: si dovrebbe ritenere che quest'ultima, ancorché non espressamente disciplinata dalla norma, consenta allora l'affermazione di uno "spirito abrogativo della legge che, come tale, resta nel corpus legislativo sia pure senza attuazione formale", facendo "salve in bonam partem quelle situazioni createsi medio tempore";

(iv) in quarto luogo, infine - l'argomento si legge ad esempio nella citata sentenza del Tribunale di Avezzano -, pur dando (formalmente) atto che la legge delega, allo stato, può fungere da mero canone ermeneutico per l'interprete chiamato a valutare l'offensività concreta del fatto attribuito all'imputato, si ritiene invece che tale giudizio debba essere necessariamente ancorato a "parametri certi e normativamente prestabiliti" quali quelli stabiliti dall'art. 2, lett. c), l. 67/2014: di conseguenza, la soglia dell'offensività - e dunque della rilevanza penale del fatto - è individuata proprio nel limite dei 10.000 euro fissato dalla legge delega, con una totale coincidenza tra offensività astratta e concreta che rende, di fatto, la norma in questione immediatamente precettiva per l'interprete.

 

4. Al contrario, nella sentenza che qui si presenta il Tribunale di Aosta correttamente rileva come, in assenza del decreto delegato, nessun effetto abrogativo possa ritenersi allo stato prodotto, sicché improprio apparirebbe derivare la depenalizzazione dalla sola approvazione della delega legislativa; si tratta, peraltro, dell'impostazione che ha fatto breccia anche nella prima giurisprudenza di legittimità, ciò di cui la sentenza in commento dà adeguatamente conto (cfr. Cass., sez. fer., 31 luglio 2014, n. 38080).

Nello stesso senso, peraltro, si pone un altro recente arresto della giurisprudenza di merito (Trib. Torino, sez. IV, giud. Reynaud, 3 novembre 2014, Casciarola), secondo cui in assenza (e comunque prima) del concreto esercizio della delega - tradottosi nella promulgazione e nell'entrata in vigore del relativo decreto legislativo - non è possibile ritenere che i principi e criteri inseriti nella legge di delegazione abbiano effetto modificativo dell'ordinamento vigente.

Sarebbe arbitrario, cioè, trarre dal mero conferimento della delega uno spunto per derivare la produzione di un effetto autenticamente abolitivo, ben potendo darsi, peraltro, l'ipotesi in cui il legislatore delegato ometta di esercitare la stessa. In tale eventualità, allora, non si potrebbe contestare che la norma incriminatrice rimarrebbe formalmente e sostanzialmente in vigore: e tale è la ragione, ci pare, che sovente induce i giudici di merito a optare in favore della soluzione (pragmatica) di lunghi rinvii delle udienze in attesa dell'intervento della decreti legislativi di attuazione.

 

5. Ferma restando, dunque, la perdurante vigenza della norma incriminatrice de qua, al Tribunale pare nondimeno indubbio, anche alla luce delle stesse affermazioni della Corte costituzionale, che la legge delega ben possa essere utilizzata sul piano interpretativo al fine di orientare il giudice di merito nella sua ordinaria valutazione sull'offensività in concreto del fatto commesso dall'imputato, e dunque sulla rilevanza penale dello stesso.

Il giudice, cioè, ricorre all'argomento della legge delega al solo scopo di trarre utili indicazioni circa la concreta potenzialità offensiva della condotta: sia la modestia dell'importo - cui si aggiunge la sua manifesta inferiorità rispetto alla soglia (10.000 euro per anno) fissata dal legislatore delegante - sia la limitazione temporale delle condotte evasive entro un lasso circoscritto (diciassette mesi) inducono il Tribunale a ravvisare una "realtà aziendale di dimensioni particolarmente modeste, con un numero di dipendenti estremamente ridotto, verosimilmente giunta al termine della propria attività".

Conclusivamente, pertanto, la sentenza afferma per tale via l'irrilevanza penale del fatto, per difetto di offensività in concreto della condotta realizzata dall'imputato.

 

6. In sede di commento alla sentenza, per quanto in sintesi, pare opportuno separare il piano delle conclusioni da quello delle motivazioni addotte in loro sostegno.

Quanto al primo piano - relativo al merito della decisione - sembra invero condivisibile l'opzione assolutoria, attesa la marcata esiguità dell'importo sottratto agli enti previdenziali: anche al metro del senso comune, del resto, la condotta può dirsi sprovvista di una reale portata lesiva - finanche in termini di messa in pericolo - per il buon funzionamento del sistema assistenziale.

Il percorso argomentativo, invece, avrebbe a parere di chi scrive potuto essere più esplicito e, in definitiva, pare lasciare sul tappeto almeno una perplessità.

Anche a concedere che le circostanze di fatto descritte corrispondano a quanto emerso nell'istruttoria dibattimentale - ma la motivazione si limita a presentarle come accertate o verosimili, senza fornire indicazioni più particolareggiate - e messo tra parentesi l'argomento della volontà abrogatrice espressa dalla l. 67/2014, resta non del tutto chiaro perché, ad avviso del Tribunale, la condotta contestata all'imputato fosse da ritenersi, de lege lata e in concreto, inoffensiva.

Per vero, il giudice, dopo aver valorizzato la modestia dell'importo evaso, conclude ritenendo di trovarsi di fronte a un "episodio del tutto occasionale e destinato a non ripetersi". Tuttavia, non può non ravvisarsi l'esorbitanza di tale affermazione rispetto allo spettro delle valutazioni richieste all'interprete in sede di sindacato sull'offensività in concreto della condotta, per una duplice ragione: in primo luogo perché sembra richiamare considerazioni utilmente spendibili altrove (ad esempio, in sede di valutazione della capacità a delinquere ai fini della commisurazione della pena ex art. 133 c.p.; ovvero circa la sussistenza dei presupposti per la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 164 c.p.), ma certamente non - quantomeno, de lege lata, ma sul punto si prospettano novità normative - in ordine alla possibilità di escludere la punibilità per irrilevanza del fatto; in secondo luogo, perché non si vede quale incidenza possa rivestire una valutazione prognostica sulla futura condotta dell'imputato in ordine alla verifica circa la carica offensiva per il bene tutelato di una condotta dallo stesso già realizzata nel passato (e per la quale è tratto a giudizio).

La perplessità che resta sullo sfondo, irrisolta, è costituita allora dalla problematica - specialmente in relazione a reati di danno - distinzione tra inoffensività in concreto ed esiguità di un'offesa comunque sussistente.

 

7. È evidente, infatti, che attraverso la propria condotta l'imputato ha effettivamente apportato un vulnus al sistema previdenziale - privato di contribuzioni per 929,00 euro -, ma non è esplicitato il motivo per cui, nonostante l'offesa, egli appaia non bisognoso di pena. L'argomento vero, allora, è in definitiva costituito proprio dall'evidente esiguità dell'importo delle ritenute non corrisposte, anche (e soprattutto) se paragonato alla soglia di punibilità in via di introduzione; si tratta, tuttavia, di una questione di fatto che la sentenza in commento non sviluppa ulteriormente, come invece - ci pare - sarebbe risultato opportuno, eventualmente in relazione alla prassi giurisprudenziale formatasi su casi simili nonché, eventualmente, anche ai precedenti dello stesso Tribunale.

Né ci sembra, in definitiva, una questione di dettaglio, per almeno tre ragioni: i) perché si tratta della scelta di non punire un fatto comunque offensivo - sia pure in modo che si vuole, giustamente, ritenere trascurabile - per il bene tutelato; ii) perché in altri contesti la Suprema Corte ha mostrato atteggiamenti di intransigenza, optando per la penale rilevanza di condotte anche scarsamente offensive in concreto (emblematico è quanto osservato, sul diverso terreno della coltivazione di stupefacenti, da Cass., Sez. un., 10 luglio 2008, n. 28605, secondo cui "la condotta è inoffensiva soltanto se il bene tutelato non è stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo (irrilevante, infatti, è a tal fine il grado dell'offesa), sicché l'offensività non ricorre soltanto se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile"; iii) perché, in una prospettiva più ampia, occorre assicurare in ordine a casi simili una tendenziale omogeneità di valutazioni, che solo una trasparente scelta di campo in punto di motivazione sembra rendere possibile.

Basti l'esempio, al riguardo, della già citata sentenza del Tribunale di Torino (sez. IV, 3 novembre 2014, Casciarola, cit.), la quale, all'esito di un percorso argomentativo largamente sovrapponibile a quello oggetto della sentenza in commento, giunge alla conclusione opposta, condannando l'imputata in relazione all'omesso versamento di contributi per una somma complessiva di euro 696,00 nell'arco di tre anni. Secondo quel giudice, infatti, "affermare, in un caso come questo, che la condotta sia inoffensiva, significherebbe attribuire patente di liceità alla sistematica omissione contributiva effettuata da datori di lavoro aventi un solo dipendente, ciò che, sul piano nazionale, concernerebbe un numero elevatissimo di soggetti debitori, con conseguente sicuro pregiudizio del bene penalmente protetto, come detto assistito da una speciale garanzia costituzionale".

Nondimeno, la questione non sarà risolta nemmeno dalla prossima (eventuale) depenalizzazione delle condotte sotto-soglia: una volta che il Governo avrà esercitato la delega, infatti, ci sembra che la questione assumerà la nuova veste - già peraltro nota ai giudici di merito - della possibilità di ritenere l'inoffensività della condotta anche in presenza di un fatto che effettivamente superi le soglie indicate dal legislatore, ma in misura - ancora una volta - esigua