ISSN 2039-1676


08 gennaio 2015 |

Attività circense e detenzione di animali in ambienti inadeguati: applicabile l'art. 727, co. 2 c.p.

Trib. Tivoli sent. n. 2135 del 30 settembre 2014, Est. Minutillo Turtur

 

1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, il Tribunale di Tivoli ha ritenuto integrata la contravvenzione di cui all'art. 727 co. 2 c.p - che punisce la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze - nel caso del proprietario e gestore di un circo accusato di aver detenuto animali in gabbie di ridotte dimensioni e prive di luce.

Il procedimento che ha portato alla pronuncia in commento trae origine dall'attività di controllo effettuata da alcuni agenti del Nucleo investigativo prevenzione reati contro gli animali, dalla quale emergeva che il circo gestito dall'imputato si caratterizzava per la presenza di un gruppo di tir all'interno dei quali erano predisposte le gabbie per il trasporto e la permanenza di diversi animali, tra cui un leone marino, aquile e alligatori. La struttura del circo era tale per cui l'esposizione degli animali, o almeno di parte di essi, durante gli spettacoli avveniva negli stessi automezzi utilizzati per il trasporto[1]. Di conseguenza gli animali venivano costretti a vivere, in assenza di luce, nelle anguste gabbie utilizzate per il trasporto, di dimensioni tali da impedire anche il minimo movimento;  gli uccelli, in particolare, non potevano distendere le ali; il leone marino non era in grado di nuotare e l'alligatore viveva in uno stato di assoluta impossibilità di movimento. Nella zona in cui il circo era posizionato al momento del controllo, d'altra parte, non si riscontrava la presenza di alcuna adeguata struttura alternativa deputata alla permanenza degli animali.

 

2. Il Tribunale ha ravvisato nella condotta dell'imputato gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 727 co. 2 c.p. in ragione del fatto che le condizioni in cui gli animali erano costretti a vivere dovevano considerarsi del tutto incompatibili con la loro natura - in quanto comportavano la rinuncia da parte degli animali allo svolgimento della loro attività tipica - e tali da infliggere ad essi gravi sofferenze, che si manifestavano con comportamenti sintomatici di stress e ansia. Infatti, se le gabbie così come erano configurate potevano ritenersi idonee allo spostamento degli animali da un luogo all'altro, non altrettanto poteva affermarsi con riferimento al loro impiego come luogo di permanenza degli stessi. Il tribunale ha poi ritenuto irrilevanti al fine di escludere la responsabilità dell'imputato: la regolarità da un punto di vista amministrativo dell'attività da esso svolta (circostanza che "non esclude l'integrazione della condotta contestata laddove, come nel caso in esame, emergano modalità di detenzione oggettivamente incompatibili con la loro caratteristica naturale"); la condizione di buona nutrizione degli animali; la sottoposizione degli animali a controllo veterinario (funzionale non ad assicurare il loro benessere, ma il proficuo proseguimento dell'attività) e l'"amore per gli animali" professato (almeno a parole) dall'imputato[2].

 

3. Due i profili di diritto, uno di natura sostanziale e l'altro di natura processuale, che vengono in rilievo nel caso di specie.

a) Una prima questione riguarda la riconducibilità della detenzione di animali in condizioni inadeguate alla loro natura nell'alveo della fattispecie delittuosa di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter c.p. ovvero della contravvenzione di cui all'art. 727 co. 2 c.p., come ritenuto dalla sentenza annotata. Rispetto a tale questione viene peraltro in rilievo la disposizione di cui all'art. 19-ter disp. coord. c.p., che esclude l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo IX-bis c.p. nei casi previsti dalle leggi speciali in alcune materie, tra cui appunto l'attività circense. Prima di interrogarci sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 544-ter c.p. nel caso specifico - questione non affrontata nella sentenza - pare quindi opportuno concentrarci preliminarmente sul tema della rilevanza dell'art. 19-ter disp. coord. c.p. Sulla portata di tale norma, come segnalato sulle pagine di questa Rivista,  ha avuto modo di intervenire la Corte di Cassazione[3] (in questa Rivista, con nota di T. Giacometti) - proprio in relazione ad un caso inerente all'attività circense. La Suprema Corte ha negato che la norma implichi un'automatica esclusione dell'applicabilità dei delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544 bis e ss. c.p.) ogni qualvolta le condotte tipiche siano poste in essere nello svolgimento di una delle attività elencate dall'art. 19-ter: le citate fattispecie delittuose sono infatti messe fuori gioco nel solo caso in cui le predette attività (compresa quella circense) siano svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano. Di conseguenza, nel caso oggetto della decisione in commento la configurabilità del delitto di cui all'art. 544-ter­  non può escludersi a priori, in virtù della semplice applicazione dell'art. 19-ter disp. coord. c.p.

Una volta ammessa l'applicabilità, in astratto, delle disposizioni contenute nel titolo IX-bis c.p. all'attività circense pare opportuno interrogarci sulla configurabilità, nel caso concreto, della fattispecie delittuosa di maltrattamento di animali, prevista dall'art. 544-ter c.p. La questione assume una particolare rilevanza soprattutto in seguito ad una pronuncia della Corte di Cassazione (in questa Rivista, con nota di E. Pirgu), nella quale è stato affermato che la collocazione di animali in ambienti inidonei alla loro naturale esistenza, inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità e delle condizioni tecniche integra la "sottoposizione a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale"[4] punita dall'art. 544-ter c.p. Condivisibile ci pare la critica[5] per cui ricondurre le ipotesi di detenzione di animali in condizioni inadeguate nell'ambito della fattispecie di maltrattamento di animali porti sostanzialmente a 'mettere da parte' la contravvenzione di cui all'art. 727 co. 2 c.p. proprio nei casi che paiono naturalmente riconducibili al suo ambito di applicazione (la norma punisce infatti la"detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze"). In ragione di queste considerazioni, riteniamo di poter condividere la qualificazione giuridica dell'ipotesi in esame effettuata dal Tribunale nella sentenza in commento.

b. Da ultimo la sentenza affronta il tema, di natura processuale, della titolarità dell'interesse delle associazioni animaliste, nel caso di specie la LAV e il WWF, a costituirsi parte civile e ad essere legittimate al risarcimento del danno[6]. Il Tribunale ha ritenuto di poter riconoscere tale interesse in capo alle associazioni costituitesi, in ragione del fatto che tali enti rivestono un ruolo volto a sollecitare una cultura istituzionale di rispetto per gli animali, a indagare e denunciare le situazioni di lesioni degli interessi degli animali perpetrate nel contesto ambientale di interazione con l'uomo e ad accogliere animali maltrattati. Tale interesse è stato quindi ritenuto leso dalla condotta dell'imputato, che ha cagionato un danno alle associazioni animaliste costituitesi parte civile, con conseguente necessità della loro attivazione per la tutela del benessere degli animali e per il supporto degli animali maltrattati.

 


[1] In particolare la struttura del circo si caratterizzava per il posizionamento dei tir in circolo e di un tendone appoggiato sopra di essi, in modo tale da creare uno spazio centrale per il pubblico che poteva osservare gli animali all'interno delle gabbie, mediante l'apertura di un lato degli automezzi in cui erano collocate.

[2] Quest'ultimo fatto avrebbe potuto valere al massimo ad escludere il dolo, ma non la responsabilità dell'imputato tout court dal momento che la contravvenzione di cui all'art. 727 co. 2 c.p. è suscettibile di essere commessa sia con dolo che con colpa.

[3] Cfr Cass. pen, Sez. III, 6 marzo 2012,. n. 11606. In senso conforme si veda anche Cass. pen., Sez. III,  28 febbraio 2013, n. 16497, in Dejure.

[4] Nel caso di specie potrebbe anche venire in rilievo la condotta, anch'essa prevista dall'art. 544-ter, di cagiona, per crudeltà o senza necessità, una lesione ad un animale. In sentenza viene infatti specificato che dalle prove acquisite e dalla documentazione acquisite emergeva poi la sussistenza di "un'effettiva lesione e di una diminuzione dell'originaria integrità degli animali". Pur omettendo, in questa sede, di approfondire la questione, in questo caso, parrebbe comunque rivelarsi problematico perlomeno ritenere sussistente il dolo di lesioni, necessario per la configurazione del delitto di cui all'art. 544-ter, ragione per cui sembrerebbe preferibile la ricostruzione dell'ipotesi in esame come contravvenzione, ai sensi dell'art. 727 co. 2 c.p., come del resto ha optato il Tribunale.

[5] E. Pirgu, Detenzione di animali in spazi inadeguati: delitto (art. 544 ter c.p.) o contravvenzione (art. 727 c.p.)?, in questa Rivista.

[6] Sul tema della costituzione di parte civile degli anti e delle associazioni animaliste si veda G.L. Gatta, sub art. 727 c.p., in E. Dolcini, G. Marinucci (a cura di), Codice penale commentato, III ed., Milano, 2011, pp. 6980 ss. La costituzione di parte civile da parte delle associazioni animaliste necessita di un'effettiva lesione di un interesse assunto dall'ente come proprio scopo di esistenza, da cui deriva un danno, patrimoniale o non patrimoniale, come conseguenza diretta e immediata del reato.