ISSN 2039-1676


10 febbraio 2015 |

Una riforma irresponsabile, un attacco alla Costituzione

Sulla proposta di riforma in materia di contrasto al terrorismo presentata dal Partito popolare in Spagna

Pubblichiamo qui la ferma presa di posizione - pubblicata su El Diario dello scorso 25 gennaio 2015 (clicca qui per accedere alla versione originale dell'articolo) - di Manuel Cancio Meliá, autorevole penalista spagnolo ed esperto di legislazione antiterroristica, sul recentissimo progetto di riforma in materia presentato al Congresso, destinato - se approvato - a modificare in maniera assai incisiva la normativa attualmente vigente.

Per scaricare il progetto di riforma qui commentato, clicca sotto su download documento.

 

Il gruppo parlamentare del Partito Popolare ha presentato al Congresso in modo del tutto improvviso - proprio prima di Natale e degli attentati di Parigi - un progetto di riforma del codice penale che - insieme a molti altri cambiamenti profondi - dà un orientamento radicalmente diverso al diritto penale spagnolo in materia di contrasto al terrorismo. Inizialmente si pretendeva, e a quanto pare si continua a pretendere, di approvare questo testo in maniera straordinariamente rapida, già durante questo mese di gennaio, ricorrendo alla maggioranza parlamentare che tuttora sostiene il governo dello Stato.

La modifica è stata presentata dallo stesso Partito Popolare, sotto forma emendamento alla propria riforma generale del Codice iniziata nel 2012 dal precedente Ministro della giustizia. Tale riforma era rimasta paralizzata nella procedura parlamentare e proprio qualche settimana fa il nuovo ministro aveva annunciato che sarebbe stata abbandonata come tale: ora invece, improvvisamente, si decide di approvarla in tempo record. Per quanto riguarda concretamente le modifiche concernenti i delitti di terrorismo, inizialmente queste volevano essere introdotte senza alcuna negoziazione con gli altri gruppi, nemmeno con il PSOE, come invece si era sempre fatto in precedenza.

Ora, dopo gli attacchi jihadisti di Parigi, il Governo ha inscenato - e il Partito Socialista si è prestato a tale gioco, pur senza essere seguito al momento da nessun'altra forza politica - un cd. "patto di Stato" contro il terrorismo jihadista, che prenderà come punto di partenza questo testo proveniente dal gruppo parlamentare del PP e che si vuole ora portare all'approvazione con un percorso separato dalla riforma generale del Codice Penale.

Si intende quindi di introdurre un testo completamente nuovo senza tenere conto dei pareri vincolanti del Consiglio Fiscale, del Consiglio Generale del Potere Giudiziario o del Consiglio di Stato, con un tale disprezzo delle forme da costituire una vera e propria elusione del procedimento legislativo. Secondo la proposta dal Partito popolare, ad esempio, un soggetto che "consulti abitualmente" - qualunque cosa ciò significhi - "uno o più servizi di comunicazione accessibili al pubblico online ovvero acquisisca o possieda documenti che siano diretti o, per il loro contenuto, risultino idonei ad incitare in altri o a rafforzare la decisione già presa di aderire ad una organizzazione o ad un gruppo terrorista ... o a collaborare con ... questi ultimi o per il perseguimento dei loro obiettivi" potrà essere condannato alla stessa pena di colui che si sottoponga ad un addestramento militare o apprenda ad usare esplosivi (si prevede la reclusione fino a otto anni); e se un altro cittadino pubblica un post in cui invita a consultare abitualmente una data pagina web che possegga le generiche caratteristiche sopra descritte, potrà essere accusato del delitto di "esaltazione o giustificazione" di delitti di terrorismo. Come ovvio, nessuno sa cosa possa essere "un contenuto" che risulti  "idoneo a rafforzare la decisione adottata di collaborare con gli scopi" di una organizzazione terrorista. Ad esempio: una lista degli appunti nella contabilità parallela del Partito popolare, attualmente oggetto di indagini giudiziarie, "rafforza" la decisione di un'altra persona di compiere un'attentato nei confronti di tale partito?

Oltre ad altre modifiche, la riforma si presenta come radicale perché modifica in radice la disciplina normativa dei delitti di terrorismo nel diritto spagnolo: da un lato, cambia la definizione delle caratteristiche e dei fini del terrorismo, sostituendo la disposizione in base a cui le organizzazioni e i gruppi terroristi devono avere il fine di "sovvertire l'ordine costituzionale o di turbare gravemente  la pace pubblica" con una previsione normativa confusa (che ricomprende altresì la formula assai indeterminata di turbare "in qualsiasi modo" la "pace sociale"), ripresa senza alcun criterio (e con evidenti errori di traduzione) da diversi testi internazionali, completamente irrilevanti per un ordinamento quale quello spagnolo.

Dall'altro, la riforma pretende esplicitamente di sganciare i delitti di terrorismo dalla loro connessione con organizzazioni o gruppi. Al di là del fatto che in tal modo si converte l'eccezione in regola - poiché in Spagna non vi è stato alcun caso di atti di terrorismo senza una organizzazione -, ciò che è certo è che il Codice spagnolo - a differenza della maggioranza dei paesi vicini - già prevede l'azione del terrorista isolato all'art. 577 c.p. (nonostante sia stato applicato in numerosi casi di guerriglia urbana, i promotori della riforma sembrano aver dimenticato che tale norma esiste e che è tuttora in vigore). Così che tale "idea-base" della riforma, ripetuta come un mantra, non appare nemmeno essere necessaria.

A tali cambiamenti strutturali si aggiunge un'applicazione della nuova pena dell'ergastolo (chiamata dai suoi promotori, rivelando in questo modo tanta confusione quanta ipocrisia, "pena della prigione permanente rivedibile", una pena che era stata rifiutata  da tutte le altre forze politiche, incluso il PSOE) per tutti gli atti di terrorismo da cui derivi la morte delle vittime. Tuttavia, l'elemento che più colpisce del testo è un sistematico offuscamento dei concetti e dei limiti del penalmente rilevante nella formulazione delle diverse fattispecie di reato: una deliberata confusione che renderà possibile che esempi assurdi come quelli prima menzionati accadano realmente e portino a detenzioni e, chissà, persino a condanne.

In sintesi: dal punto di vista tecnico-giuridico si tratta di un testo molto debole, con il quale si sostituisce radicalmente la disciplina spagnola, che è rimasta invariata nel suo nucleo essenziale per decenni, che ha accompagnato quasi tutto il processo del terrorismo dell'ETA, che è tra le più severe del mondo occidentale ed era stata riformata nel 2010, spingendosi, ancora una volta, più in là di qualunque altro paese vicino. La mancanza di qualsiasi rigore giuridico del progetto non si esaurisce nella cattiva tecnica legislativa: si tratta di una tipizzazione manifestamente incostituzionale che disprezza totalmente i principi costituzionali di offensività, di legalità e di proporzionalità e restringe indebitamente le libertà di espressione e di informazione. A livello giuridico, un vero e proprio delirio.

E' un testo che - da una prospettiva politica - non solo non è conforme alla Costituzione spagnola, ma nemmeno a quella di qualunque Stato occidentale; è un testo sulla base del quale può essere istituita una dittatura.

Tuttavia la cosa peggiore è che non servirà a nulla. La riforma si propone - supponiamo, perché fino a questo momento i suoi promotori non hanno fornito alcuna giustificazione pubblica degna di questo nome - di assicurare una "reazione energica" al fenomeno del cd. terrorismo jihadista, in particolare dopo la recente affermazione di Daesh come potere politico e militare in gran parte del territorio siriano e iracheno (grazie al grande successo degli sforzi per esportare la democrazia occidentale in Iraq a forza di bombe e carri armati, sostenuti a quel tempo dal governo di Aznar) e in un contesto caratterizzato dal timore di una nuova ondata di attentati da parte di combattenti non collegati ad alcuna organizzazione ("lupi solitari") di ritorno in Europa.

Tuttavia, da un lato, appare chiaro che la proposta confonde l'ambito della intelligence necessaria con quello dei tribunali e, come noto, la prevenzione attraverso i servizi di intelligence mal si concilia con il carattere pubblico dei processi penali. D'altro lato, tutte queste possibili condotte poste in essere da terroristi non collegati ad alcuna organizzazione - tutta la catena  dall'addestramento o integrazione in un'organizzazione sino agli atti di violenza - sono già ampiamente criminalizzate in Spagna. Dall'ultima riforma approvata dal secondo governo di Rodríguez Zapatero - che aprì la strada a questa legislazione imprecisa - è incluso fra i delitti anche il cd. "indottrinamento" o "diffondere messaggi o slogan" che possano incoraggiare delitti di terrorismo. Quanto a ciò che ora si aggiunge con una descrizione vaga, la cd. "autoradicalizzazione", ossia il consultare determinati contenuti, leggere determinati testi non è una condotta che un paese che desidera chiamarsi libero possa vietare -inoltre  è evidente che con la persecuzione penale, a titolo di terrorista di chi si avvicini al mondo salafista-jihadista semplicemente consultando una pagina web, l'unico risultato che si conseguirà sarà di confermare le peggiori ingiurie che i terroristi ripetono nei confronti dello Stato e quindi portare ancor più militanti nelle file dei gruppi terroristi. In sintesi: il sistema penale convertito in officina  di reclutamento del terrorismo, con la conseguente morte della Costituzione. (Traduzione italiana di Emanuela Fronza)