ISSN 2039-1676


03 febbraio 2011

Cass. civ. S.U., 9.11.2010 (dep. 26.1.2011), n. 1768, Pres. Vittoria, Rel. Spirito (negata l'efficacia extrapenale alle sentenze che dichiarano il reato estinto per prescrizione o amnistia)

Per le S.U. civili l'art. 652 c.p.p. ('Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno') è disposizione eccezionale e non applicabile in via analogica alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o amnistia

Con la sentenza n. 1768/2011, depositata lo scorso 26 gennaio, le Sezioni Unite civili, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il seguente principio di diritto:

"La disposizione di cui all'art. 652 c.p.p. (così come quelle di cui agli artt. 651, 653 e 654 del codice di rito penale) costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un'interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benchè, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto (nella specie, il giudice penale, accertati i fatti materiali posti a base delle imputazioni e concesse le attenuanti generiche, per effetto dell'applicazione di queste ha dichiarato estinto il reato per prescrizione). In quest'ultimo caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (nella specie, il giudice civile ha proceduto ad un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale)".


La motivazione della sentenza può leggersi nel documento qui sotto allegato.