ISSN 2039-1676


16 giugno 2008

Trib. Castrovillari, 16.6.2008 (sent.), Pres. ed Est. Grimaldi (Disastro innominato)

Una pronuncia innovativa in materia di disastro cd. innominato "ambientale"

DISASTRO INNOMINATO – Pericolo per l’incolumità pubblica – Smaltimento abusivo di rifiuti – Sussistenza 

 

Integra il delitto c.d. di disastro innominato di cui all’art. 434 co. 1 l’immissione illegittima di sostanze inquinanti nell’ambiente che sia idonea a recare offesa al bene dell’incolumità pubblica, compromettendo in maniera grave ed estesa valori della persona intesa come collettività, quali la vita, la sicurezza, la salute. (Nella specie, il Tribunale ha ritenuto penalmente rilevante ai sensi dell’art. 434, co. 1 c.p. la condotta degli imputati che avevano abusivamente interrato circa 30 mila tonnellate di rifiuti tossici nocivi nei pressi di alcuni terreni agricoli).

 

Riferimenti normativi:

C.p. art. 434 comma 1

 

 

 

  

DISASTRO INNOMINATO – FATTISPECIE AGGRAVATA – Smaltimento abusivo di rifiuti – Insussistenza

 

Non integra il delitto di disastro innominato di cui all’art. 434, co. 2 c.p. l’immissione illegittima di sostanze inquinanti nell’ambiente che abbia provocato il mero superamento, in un dato alimento, dei valori soglia fissati in via cautelativa dalle agenzie regolatorie, in quanto da tale superamento non discende automaticamente il reale e concreto pericolo per la pubblica incolumità la cui verificazione è necessaria per l’integrazione della fattispecie in esame. (Nella specie, il Tribunale ha ritenuto penalmente irrilevante ai sensi dell’art. 434, co. 2 c.p. la condotta degli imputati che avevano abusivamente interrato circa 30 mila tonnellate di rifiuti tossici nocivi nei pressi di alcuni terreni agricoli).

 

Riferimenti normativi:

C.p. art. 434 comma 2

 

 

 

DISASTRO C.D. INNOMINATO – FATTISPECIE AGGRAVATA – Nozione di disastro

 

Rientrano nella nozione di disastro innominato di cui all’art. 434, co. 2 c.p. sia gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza che si verificano in un arco di tempo ristretto, sia quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività, che consentono di affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità. (Massime a cura di Alexander Bell).

 

Riferimenti normativi:

C.p. art. 434 comma 2