ISSN 2039-1676


25 luglio 2015

Decreto "salva ILVA" 2015: sollevata questione di legittimità costituzionale

Trib. Taranto, Uff. GIP, Ord. 14 luglio 2015, Giud. Rosati

 

Mettiamo a disposizione dei nostri lettori l'ordinanza con la quale il GIP di Taranto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.L. 4 luglio 2015, n. 92 (recante "Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale"), in relazione agli artt. 2, 3, 4, 32 co. 1, 35 co. 1, 41 co. 2, 112 della Costituzione.

Come già segnalato da questa Rivista (clicca qui per accedere alla relativa scheda) la disposizione in questione è stata introdotta allo scopo di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva di impianti di interesse strategico nazionale sottoposti a sequestro preventivo in relazione a reati contro la sicurezza sul lavoro, a condizione che l'azienda predisponga un piano di adeguamento degli impianti alla norma vigente. Evidente la finalità del governo di "sterilizzare" gli effetti del recente sequestro cui era stata sottoposta l'ILVA di Taranto in relazione ad un incidente mortale sul lavoro, analogamente a quanto già fatto con il precedente decreto "salva ILVA" del 2012 (D.L. 3 dicembre 2012, n. 207), quest'ultimo intervenuto nell'ambito del più noto maxi-procedimento tarantino scaturito dall'inchiesta "ambiente svenduto" e approdato proprio ieri al rinvio a giudizio di 47 imputati (clicca qui per la notizia ansa).

Rinviando per ogni dettaglio all'ordinanza allegata, ci limitiamo in questa sede a segnalare i due principali profili di interesse che a nostro avviso la contrassegnano, e che confortano quanto già da noi evidenziato in sede di prima lettura a caldo del provvedimento:

a) Quanto alla competenza a decidere sull'istanza del dissequestro, l'ordinanza afferma che l'effetto sospensivo del decreto non si produce né ipso iure, né su disposizione del Pubblico Ministero, bensì necessariamente attraverso un provvedimento adottato dal medesimo organo che ha disposto la misura cautelare reale, ossia il GIP.

b) Quanto ai profili di illegittimità costituzionale dell'atto, l'ordinanza pone l'accento sulla possibilità, offerta all'azienda sotto sequestro, di "sterilizzare" per un anno gli effetti del provvedimento cautelare, sulla sola base della unilaterale adozione di un non meglio specificato piano di adeguamento alla normativa sulla sicurezza del lavoro, in assenza di significativi controlli di carattere giurisdizionale o da parte di organi pubblici competenti in materia.

Si tratta - osserva l'ordinanza - di una disciplina ben diversa da quella prevista nel primo decreto "salva ILVA" (il già ricordato D.L. 3 dicembre 2012, n. 207), dove la sospensione dell'effetto cautelare era dotata di adeguati "contrappesi", in quanto era subordinata al rispetto un provvedimento amministrativo ad hoc (l'Autorizzazione Integrata Ambientale), adottato con la partecipazione di una pluralità di amministrazioni pubbliche e soggetto agli ordinari rimedi giurisdizionali. In altre parole, mentre il legislatore del 2012 aveva individuato un corretto punto di equilibrio tra gli interessi in gioco (salubrità dell'ambiente vs produzione e occupazione), alla luce del quale la Corte Costituzionale aveva respinto le censure di illegittimità mosse al primo decreto "salva ILVA" (sent. n. 85/2013); altrettanto non pare potersi affermare rispetto all'operato del legislatore del 2015, rispetto al quale, pertanto, il GIP di Taranto ha ritenuto di doversi nuovamente rivolgere alla Consulta, sostenendo che l'assetto di interessi definito dal nuovo provvedimento viola diverse norme della Carta Costituzionale, e in particolare: l'art. 2 (per il sacrificio dei diritti inviolabili della persona, quali la vita e l'incolumità individuale dei lavoratori); l'art. 3 (per l'ingiustificato privilegio accordato alle imprese di interesse strategico nazionale, cui corrisponde un ingiustificato svantaggio per i lavoratori loro dipendenti); l'art. 4 (da interpretare come norma che tutela il lavoro in condizioni di massima sicurezza tecnologicamente realizzabile); l'art. 32 (per il sacrificio imposto al bene della salute, da considerarsi irragionevole in assenza di adeguati contrappesi di ordine procedurale e nei controlli); l'art. 41 co. 2 (in quanto il decreto collide con il divieto di svolgere l'attività economica "in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana"); ed infine l'art. 112 Cost. (in considerazione dell'illegittima ingerenza del governo nell'esercizio della funzione giurisdizionale).