ISSN 2039-1676


12 gennaio 2016 |

Note sparse a margine del protocollo d'intesa tra Corte suprema di cassazione e Consiglio nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso penale

Per legere il testo del protocollo d'intesa oggetto del presente commento, ci cui avevamo già dato notizia, clicca qui.

 

1. Lo scorso 24 dicembre è stato pubblicato in questa Rivista il protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale sottoscritto una settimana prima dai rispettivi Presidenti.

Dalla premessa si apprende che, fin dal suo insediamento nell'incarico, il Primo Presidente della Corte era stato indotto a una riflessione sull'importanza della sinteticità e chiarezza delle decisioni giudiziarie, e degli atti di parte, dalla constatazione di una cronica ipertrofia dei motivi a sostegno dei ricorsi (e, si può aggiungere, anche dal rilievo di sentenze-trattato, difformi dal modello disegnato nei codici di rito).

A distanza di due anni e mezzo dall'avvio di questa riflessione, è maturato, alla fine, un accordo, riguardante sia i ricorsi civili, sia quelli penali.

Non breve la gestazione, scandita, dapprima, da un carteggio ispirato a comprensibile cautela da parte dell'Avvocatura per le possibili implicazioni di ordine costituzionale e processuale e poi approdata alla costituzione di una commissione di lavoro mista, incaricata di elaborare un'ipotesi di intesa sulla sinteticità e chiarezza degli atti processuali e alla stesura di uno schema di redazione dei ricorsi, funzionale ad agevolarne lettura e comprensione.

La tenuta di questa intesa è ora alla prova dei fatti: saranno, infatti, le applicazioni in concreto del protocollo a dire se, e in quale misura, l'accordo funzionerà e, all'occorrenza, in quale parte meriti correzioni e/o integrazioni e se davvero costituisca il primo passo verso la semplificazione, giovando in qualche modo all'avvio di soluzione della grave crisi in cui versa da decenni la Corte di cassazione.

Sin d'ora, però, può essere svolta, limitatamente alla materia penale, qualche utile riflessione.

 

2. In prima battuta, si può dire che si avvertono, nel testo dell'intesa, echi di preoccupazioni già emerse nel corso dell'Assemblea generale della Corte del 25 giugno 2015. che aveva dato particolare risalto alla necessità della redazione di sentenze semplificate[1]: con la precisazione che qui si pone l'accento non solo sulle decisioni della Corte di cassazione, ma anche sui ricorsi, spesso immotivatamente dilatati su argomenti secondari, non conferenti o palesemente infondati o, in alternativa, e paradossalmente, intenzionalmente ipertrofici per prevenire il rischio di un'inammissibilità dovuta alla ritenuta "non specificità" dei motivi (art. 591, comma 1, lett. c, c.p.p. in relazione al precedente art. 581, comma 1, lett. c).

Giustamente, quindi, viene richiamata l'attenzione sulle istanze di giustizia e non sulle sole risposte.

 

3. Potrebbe apparire superflua l'osservazione della inapplicabilità di sanzioni processuali per il caso di eventuali violazioni del protocollo: specie perché lo impone la regola di tassatività delle invalidità e lo conferma l'intesa stessa là dove chiarisce che esula dalle finalità dell'accordo l'intento di volere stabilire regole implicanti "conseguenze di tipo sanzionatorio (di qualsiasi tipo) sugli atti processuali eventualmente non ottemperanti agli stabiliti criteri di chiarezza e sinteticità", unico obiettivo restando quello di pervenire a una disciplina concreta del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, mediante fissazione dei suoi limiti.

Ci si potrebbe naturalmente domandare a che cosa serva una disciplina sfornita di sanzione, e che può essere quindi tranquillamente disattesa senza che ciò comporti alcuna conseguenza sfavorevole. E sarebbe arduo riconoscere superfluità alla domanda se si ragiona in un'ottica di breve periodo. Ma pesa (pesava) l'evocazione, nel medesimo contesto, da un lato, del regolamento processuale della Corte EDU[2] e, dall'altro, del decreto 25 maggio 2015 n. 40 del Presidente del Consiglio di Stato[3], che avrebbe potuto ingenerare equivoci, soprattutto in considerazione della costante giurisprudenza amministrativa nel senso dell'inammissibilità del ricorso conseguente alla violazione delle disposizioni di tale decreto[4]; sicché non può considerarsi superflua la precisazione, specie sul piano della "lealtà contrattuale".

Sotto altro profilo, il riferimento al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione avrebbe potuto sottintendere un ampliamento, per via giurisprudenziale, dei casi di cosiddetta "non autosufficienza del ricorso", che ne determina l'inammissibilità: ipotesi tanto più allarmante per l'Avvocatura, ove si tenga conto che quel principio rimanda a un'indicazione elaborata in ambito civilistico. A quel che consta, infatti, le prime decisioni sull'argomento risalgono, per la giurisprudenza civile di legittimità, agli anni Ottanta (nell'archivio CED la prima massima che richiama il concetto reca il n. 448138 ed è riferita a sez. I civ., 18 settembre 1986 n. 5656), mentre, per la giurisprudenza penale, le prime sentenze che vi fanno riferimento sono del 2004 (sez. V, 20 maggio 2004 n. 43419 e sez. I, 10 giugno 2004 n. 37972, entrambe inedite) e la prima massima ufficiale, al n. 233778 dell'archivio CED, si riferisce a sez. I, 20 aprile 2006 n. 20370.

Com'è stato osservato in dottrina, lo sviluppo della tematica si è avuto solo a seguito della modifica, nel 2006, della lettera e) dell'art. 606 c.p.p., senza che però siano state avviate, nell'ambito della giurisprudenza penale, elaborazioni concettuali autonome rispetto a quelle, risalenti nel tempo e appena ricordate, della giurisprudenza civile[5].

 

4. Se si guarda però a prospettive di lungo periodo, ci si convince che la disciplina appena dettata ha un'utilità che va ben al di là del contingente e immediatamente percepibile significato.

In sostanza, se, all'esito della sperimentazione avviata, dovesse verificarsi che le disposizioni del protocollo risultano prevalentemente eluse, si potrebbe pensare all'introduzione, per legge, di una norma analoga a quella dell'art. 120, comma 6, c.p.a., con l'attribuzione al Presidente della Corte di cassazione della facoltà di fissare con apposito decreto le dimensioni del ricorso e di altri scritti difensivi. In caso contrario, e cioè se si registrasse un generale adeguamento alle previsioni del decreto, si sarebbe raggiunto, senza necessità di altri atti, il risultato di contenere in limiti ragionevoli almeno gli scritti difensivi.

Naturalmente, dovrebbe spettare allo stesso Presidente assicurare il rispetto di analogo "contenimento" negli atti di giurisdizione della Corte. È dubbio sia compito facile: a sentire, infatti, autorevoli voci interne alla Corte, vi si opporrebbero le resistenze delle "sensibilità letterarie di molti colleghi" che sarebbero vanificate dall'esigenza di adeguarsi a più secche motivazioni[6].

Quel che al Presidente della Corte sarebbe comunque interdetto è il contenimento di atti giudiziari affetti da ipertrofia assunti in sede di merito: atti che, quando immediatamente impugnabili per abnormità, o comunque suscettibili mediatamente di sindacato nelle sedi di impugnazione, obbligano gli impugnanti a dimensioni delle loro censure non contenibili in termini fisiologici. Del tema, non nuovo alla patologia delle prassi giurisprudenziali, si sono occupate, in alcune circostanze, la sezione disciplinare del CSM e le Sezioni unite civili della Corte di cassazione[7], con valutazioni fortemente critiche di ingiustificate prolissità.

Ma a questo punto è legittima la domanda: è possibile, ed è giusto, fissare delle regole limitative per il ricorso avverso un provvedimento giudiziario quando l'oggetto di esso, diretto o mediato, abbia fatto strame di quelle stesse regole?

 

5. Qualche ulteriore interrogativo nasce dalla mancata estensione del protocollo all'Avvocatura dello Stato, come invece accaduto, anche in forza di un espresso comando legislativo, per il decreto n. 40/2015 del Presidente del Consiglio di Stato. Conseguentemente, ad essa - in assenza di una sottoscrizione del protocollo ad opera dei suoi organi rappresentativi - sembra difficile estenderne sic et simpliciter l'efficacia.

Idem per i ricorsi della parte pubblica. Per una questione di par condicio, Procure generali e Procure della Repubblica dovrebbero sottostare alle stesse regole fissate per i difensori; tuttavia, non solo esse non risultano destinatarie dirette del protocollo, ma non hanno neanche avuto modo di interloquire nella sua elaborazione e, in assenza di una disposizione di legge che le obblighi, difficilmente potrebbero ritenersi vincolate alle regole dettate in esso. Non si tratta di un problema formale: molto spesso ci si imbatte, specie nei maxi-processi, in ricorsi di varie centinaia di pagine, inclini a soffermarsi diffusamente su temi estranei al sindacato della Corte di cassazione.

Residua, poi, il problema - proprio del processo penale - del diritto personale dell'imputato di proporre ricorso (art. 607 c.p.p.).

Pare molto difficile ipotizzare che le regole del protocollo possano applicarsi anche all'imputato. E se questo è vero, c'è una non piccola falla nel sistema, così come concepito. Se, infatti, è vero - come ripetuto autorevolmente anche nella recente Assemblea generale della Corte - che la facoltà dell'imputato di presentare personalmente il ricorso oggi "è mezzo per abusi professionali e per elusione fiscale", un difensore potrebbe, attraverso la comoda interposizione personale, eludere le disposizioni del protocollo, proponendo e presentando ricorso da lui concepito direttamente a nome del difeso.

Infine, e si tratta di tema oggettivamente estraneo all'intesa, ma pur meritevole di qualche attenzione, nelle procedure per la risoluzione di conflitti, ci si può imbattere a volte in atti di inusitata e ingiustificabile lunghezza.

In quest'ultimo caso, come in quello dei ricorsi di parte pubblica, le dissimmetrie poste in evidenza potrebbero essere colmate con un intervento del Ministero della giustizia, che - per quanto risulta dal testo del protocollo - è stato coinvolto nell'intero iter procedurale, ma è rimasto estraneo alla sottoscrizione del protocollo.

 


[1] In quell'occasione fu il consigliere Agrò a soffermarsi sulla necessità di sentenze "brevi", secondo il modello proprio del processo amministrativo.

[2] Secondo l'art. 47.4 del regolamento, in caso di inosservanza degli obblighi previsti nei paragrafi 1 e 2, concernenti il contenuto del ricorso e le modalità del suo deposito, il ricorso stesso non può essere esaminato dalla Corte e quindi incorre nella sanzione dell'irricevibilità.

[3] In Gazz. Uff. n. 128 del 5 giugno 2015. Si tenga però presente che il decreto in questione era previsto da una norma di legge (art. 120, comma 6, c.p.a.), secondo cui "al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2 (scil.: c.p.a.) le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti."

[4] Sia pure in obiter, Cons. Stato, 30 novembre 2015 n. 5400; TAR Toscana, 11 dicembre 2015 n. 1688 e 4 settembre 2015 n. 1185. Ma la giurisprudenza amministrativa, anche prima del decreto n. 40/2015 del Presidente del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V., 22 gennaio 2015 n. 274 e 11 giugno 2013 n. 3210), e quella civile erano orientate nel senso di ritenere inammissibile il ricorso che non soddisfacesse i requisiti di sinteticità, chiarezza e specificità (in tal senso anche Sez. un. civ., 11 aprile 2012 n. 5698; sez. lav., 30 settembre 2014 n. 20589). Peraltro pare improbabile, anche de iure condendo, che si possa affermare, in materia penale, un principio per cui il superamento del limite ordinario di pagine di ricorso, in mancanza di autorizzazione presidenziale al superamento di quel limite, ne determini l'inammissibilità, così come già enunciato negli obiter sopra ricordati in sede di giurisdizione amministrativa.

Inequivocabile, invece, la disciplina del regolamento processuale della Corte EDU che stabilisce in modo chiaro la sanzione come conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni procedurali dettate.

[5] Conti, L'autosufficienza del ricorso per cassazione in materia penale, relazione al convegno di Roma del 14 giugno 2012 sul tema L'autosufficienza del ricorso per cassazione, in www.cortedicassazione.it. È stato in proposito rilevato che esigue sono le massime memorizzate nell'archivio del CED della Corte di cassazione sul tema (a tutt'oggi appena quindici).

[6] Agrò, Relazione all'Assemblea generale della Corte di cassazione, in www.cortedicassazione.it.

[7] Sez. un. civ., 24 settembre 2010 n. 20159, resa su ricorso contro Cons. sup. mag., sez. disc., 19 ottobre 2009 n. 156, riferisce di un decreto di perquisizione di 1.418 pagine, dichiaratamente eccedente, per forma e contenuto, le finalità perseguite. Ma non è infrequente imbattersi, nella pratica giudiziaria, in capi di imputazione o decreti di rinvio a giudizio prossimi o superiori alle 1.000 pagine. È vero che per tali provvedimenti non esiste alcuna disposizione del codice che faccia da pendant all'art. 546 c.p.p., imponendo concisa esposizione dei motivi. Ma è evidente che la ratio enucleabile dal sistema processuale esige analoga concisione per ogni atto del procedimento.