ISSN 2039-1676


1 dicembre 2010 |

Cass. pen., sez. III,1.12.2010 (dep. 11.1.2011), n. 1784, Pres. Squassoni, Est. Ramacci, ric. Alla

A proposito del termine per la presentazione dei documenti a sostegno della dichiarazione di ricusazione

Con la sentenza che può leggersi in allegato la terza sezione della Corte di cassazione ha stabilito che nell’ambito del procedimento di ricusazione, contrassegnato dalla perentorietà dei termini e dalla rigorosa formalità degli atti, l’integrazione della documentazione posta a sostegno della dichiarazione di ricusazione, in assenza di una previsione normativa espressa, può avvenire entro la pronuncia ex art. 41 co. 1° c.p.p. da parte del giudice competente in ordine all’ammissibilità della dichiarazione stessa (la quale deve intervenire “senza ritardo”).
 
Il Collegio ha inoltre chiarito che il giudice della ricusazione ha l’onere di valutare, ai fini dell’ammissibilità della dichiarazione, i motivi addotti dalla parte circa l‘impossibilità di presentare i documenti richiesti dall’art. 38 co. 3° c.p.p.