1 dicembre 2010 |
Cass. pen., sez. III, 1.12.2010 (dep. 11.1.2011), n. 1799, Pres. Squassoni, Est. Ramacci, ric. Trincas
La rinuncia ad un'impugnazione nel procedimento cautelare non determina il c.d. "giudicato cautelare"
Applicando alle misure cautelari personali i principi espressi da Cass., S.U., 9 luglio 2004, n. 29952 in tema di misure reali, la terza sezione della Corte di cassazione, con la sentenza che può leggersi in allegato, ha stabilito (in contrasto con il proprio precedente orientamento) che la dichiarazione di inammissibilità del gravame cautelare determinata dalla rinuncia all’impugnazione non consente la formazione del giudicato cautelare e non può conseguentemente dare luogo ad alcuna preclusione.
Si afferma, infatti, che l’istituto del giudicato cautelare (di matrice giurisprudenziale) trova la propria ratio nel principio di economia processuale e tende ad impedire la reiterazione indefinita di istanze relative a misure cautelari, sostanzialmente basate su argomentazioni già divenute oggetto di valutazione da parte del giudice.
La rinuncia all’impugnazione rappresenta semplicemente un fatto che impedisce la continuazione del procedimento incidentale e che impone al giudice una mera presa di cognizione della improcedibilità.
Essendo pertanto omessa qualsiasi valutazione del quadro cautelare, non può invocarsi alcun impedimento ad un nuovo giudizio sulla misura.