ISSN 2039-1676


19 gennaio 2011 |

Cass., sez. III, 19.1.2011 (dep. 10.2.2011), n. 115, Pres, De Maio, Est. Ramacci, ric. C.

Sull'acquisizione di dichiarazioni del cittadino straniero irregolare residente all'estero e sulla validità  della nomina a difensore trasmessa a mezzo fax

La terza sezione della Corte di cassazione, con la sentenza allegata, ha affrontato il tema dell’acquisizione mediante lettura nonché dell’utilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari da una cittadina straniera irregolare residente all’estero, resasi irreperibile prima del dibattimento.
 
La Corte afferma che la presenza sul territorio nazionale e l’elezione di domicilio in Italia al momento dell’assunzione delle dichiarazioni non consentono l’applicazione dell’art. 512 bis c.p.p.
 
Per quanto concerne, invece, la valutazione ex ante della futura impossibilità di rendere testimonianza e la conseguente applicabilità dell’art. 512 c.p.p., la Corte ha escluso che la condizione di straniero irregolare e il mantenimento della residenza anagrafica nel paese di provenienza possano costituire indicazioni certe di una successiva sottrazione al dibattimento, soprattutto in presenza di elementi di segno contrario (ravvisati, nel caso di specie, nella lunga permanenza in Italia prima del procedimento e nel soggiorno, per un periodo prolungato, in luoghi protetti noti alla polizia giudiziaria).
 
Con riferimento all’utilizzabilità delle dichiarazioni ex art. 526 co. 1 bis c.p.p., la Corte, richiamando i principi espressi dall’art. 6 C.E.D.U., ha negato che dall’irreperibilità sopravvenuta possa desumersi in via presuntiva una scelta volontaria della dichiarante di sottrarsi all’esame dibattimentale ed ha posto in evidenza come le dichiarazioni assunte ex art. 512 c.p.p. non abbiano costituito nel caso di specie l’unico elemento in grado di sorreggere il giudizio di responsabilità.
 
Nella medesima sentenza la Corte ha altresì ritenuto invalida la nomina del difensore di fiducia effettuata a mezzo fax. Sul punto, il Collegio ha chiarito che nell’ipotesi in cui la dichiarazione di nomina pervenga all’Autorità procedente attraverso mezzi di comunicazione non contemplati dal codice, si impone al giudice un rigoroso controllo dei requisiti minimi richiesti dal legislatore per la validità dell’atto. In applicazione di tale principio, si è ritenuta esente da censure la pronuncia di invalidità di una nomina effettuata mediante l’invio a mezzo fax da un’utenza straniera di un foglio manoscritto sottoscritto in modo illeggibile.