ISSN 2039-1676


25 ottobre 2016

Le Sezione Unite sulla rilevanza del deposito anticipato della sentenza rispetto al termine indicato dal giudice ai fini della ripresa della decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare

Cass. pen., sez. un., 25 maggio 2016 (dep. 29 luglio 2016), n. 33217, Pres. Canzio, Est. Diotallevi, ric. PM in proc. Cozzolino

Con ordinanza del 24 febbraio 2016 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: «Se, disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio ex art. 304, comma 1, lett. c), c.p.p., durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544 commi 2 e 3, debba farsi riferimento, ai fini della ripresa della decorrenza dei termini di fase, alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, ovvero alla diversa, antecedente, data in cui la sentenza sia stata effettivamente depositata».

Con la sentenza che può leggersi in allegato le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio: «Qualora sia stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio ex art. 304, comma 1, lett. c), c.p.p. durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3, stesso codice, deve farsi riferimento, ai fini della ripresa della decorrenza dei termini di fase, alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza».