ISSN 2039-1676


25 ottobre 2016

Le Sezioni Unite sulla deducibilità con la richiesta di riesame delle questioni attinenti alla pignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo

Cass. pen., sez. un., 21 luglio 2016 (dep. 16 settembre 2016), n. 38670, Pres. Canzio, Est. Vessichelli, ric. Culasso

Con ordinanza del 4 maggio 2016 la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: «Se le questioni attinenti alla pignorabilità dei beni (costituenti, nella specie, un fondo patrimoniale) sottoposti a sequestro conservativo siano deducibili con la richiesta di riesame e debbano essere decise dal tribunale del riesame, oppure siano devolute in via esclusiva al giudice dell’esecuzione civile dopo la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a seguito della irrevocabilità della sentenza penale di condanna».

Con la sentenza che può leggersi in allegato le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio: «Le questioni attinenti alla pignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo sono deducibili con la richiesta di riesame e vanno decise dal tribunale del riesame».