ISSN 2039-1676


12 aprile 2011 |

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011 (Misure umanitarie di protezione temporanea in favore dei cittadini nordafricani affluiti nei primi mesi del 2011 nel territorio italiano)

Il testo del decreto e le reazioni dell'Unione europea

Pubblichiamo in allegato il testo del d.P.C.M. del 5 aprile 2011, con cui il Governo ha deciso di attribuire un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi in favore dei “cittadini appartenenti a Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1 gennaio al 5 aprile 2011”.
 
Il decreto ha rilievo, per quanto specificamente riguarda la prospettiva penalistica, in quanto rende lecito il soggiorno dei migranti rientranti nel suo ambito di applicazione, escludendo così la possibilità che agli stessi venga contestato il reato di cui all’art. 10 bis t.u. imm.
 
Le ragioni “sostanziali” che hanno determinato l’intervento del Governo erano state esplicitate nei giorni precedenti dalle stessi fonti governative, secondo cui la concessione del permesso di soggiorno avrebbe consentito ai cittadini nordafricani di lasciare il territorio italiano, recandosi negli altri Paesi europei (in modo particolare la Francia, che costituisce la meta ultima del viaggio di gran parte dei cittadini tunisini sbarcati sulle nostre coste): coerentemente con tali intenzioni, l’art. 2 co. 3 del decreto espressamente prevede che “il permesso di soggiorno consente all’interessato, titolare di un documento di viaggio, la libera circolazione dei Paesi dell’Unione europea, conformemente alle previsioni della Convezione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giungo 1995 e della normativa comunitaria”.
 
La questione, tuttavia, si è rivelata più complessa di quanto pareva presagire il Governo. Le ipotesi di eccezionale afflusso di stranieri sono infatti espressamente disciplinate, in ambito comunitario, dalla dir. 2001/55/CE, recante appunto “norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi”. Tale direttiva prevede sì che agli sfollati, ai quali viene riconosciuta la protezione temporanea, sia consentito a determinate condizioni di circolare nel territorio nell’Unione, ma la possibilità di invocare il contenuto della direttiva è espressamente subordinata, ai sensi dell’art. 5 co. 1, ad una decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata, che accerti l’esistenza del presupposto su cui si fonda la direttiva, cioè la sussistenza di una situazione integrante gli estremi di “un afflusso massiccio di sfollati”.
 
Il Governo italiano, senza seguire l’iter procedurale fissato dalla direttiva, ha deciso di riconoscere unilateralmente la protezione temporanea, con il risultato però che gli altri Paesi membri non saranno a questo punto tenuti ad accogliere gli stranieri in possesso del permesso rilasciato dall’autorità italiana, a meno che essi non siano in possesso dei requisiti richiesti in via generale dall’accordo di Schengen per il passaggio di un cittadino extracomunitario da un Paese all’altro dell’Unione (requisiti tra i quali vi è, in particolare, la verifica della disponibilità economica dello straniero).
 
Il risultato, in concreto, è che i cittadini stranieri muniti del permesso temporaneo concesso dall’autorità italiana in effetti non potranno – in contrasto con quanto espressamente previsto dal decreto – circolare in Europa sulla base di tale documento. Nel frattempo, come ampiamente noto i Ministri degli Interni di tutti i Paesi membri dell’Unione hanno mostrato di non condividere la richiesta italiana di applicare la direttiva del 2001, ritenendo non sussistano i requisiti di eccezionalità della situazione previsti dalla direttiva stessa. Si è venuta così a creare una situazione di impasse, che non è facile immaginare come potrà essere risolta.