ISSN 2039-1676


24 marzo 2017

Bancarotta prefallimentare: le motivazioni della decisione della Cassazione che ha qualificato la sentenza dichiarativa di fallimento come condizione obiettiva di punibilità

Cass. pen., V sez. pen., sent. 8 febbraio 2017 (dep. 22 marzo 2017), n. 13910, Pres. Fumo, Rel. De Marzo, Imp. Santoro

Pubblichiamo immediatamente, in attesa di poter ospitare uno o più commenti articolati, la motivazione della sentenza, già segnalata da un'informazione provvisoria della quale avevamo dato tempestivamente notizia con una breve scheda redazionale (clicca qui per accedervi), con cui la Quinta sezione penale della Cassazione, rovesciando un orientamento ormai sessantennale, ha qualificato la sentenza dichiarativa di fallimento come condizione obiettiva (estrinseca) di punibilità.