ISSN 2039-1676


20 giugno 2017

Alle Sezioni unite il tema della sospensione del termine per la redazione delle sentenze durante il periodo feriale

Cass., sez. IV, ord. 13 giugno 2017 (dep. 14 giugno 2017), n. 29781, Pres. Izzo, Rel. Serrao, ric. D’Arcangelo

Diamo immediata notizia del primo provvedimento con il quale la Corte di cassazione, relativamente al procedimento penale, ha sostenuto la tesi che – dopo l’entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67, e dopo le modifiche apportate al periodo feriale dal d.l. 12 settembre 2014, n.132 (come convertito ex l. 162 del 2014) – il termine di cui all’art. 544 c.p.p., imposto al giudice per la redazione della sentenza non contestuale, resta sospeso durante il periodo feriale, a  norma dell'art.1 delle l. legge  7  ottobre 1969, n.742.

L’interesse del tema non riguarda tanto (o meglio, non solo) l’effettività del diritto al riposo per il personale dell’ordine giudiziario, compromesso dall’obbligo di osservanza dei termini non sospesi, a maggior ragione dopo l’intervenuta diminuzione del periodo feriale tradizionalmente dedicato alla redazione dei provvedimenti urgenti. Il fatto è, soprattutto, che la legge connette la decorrenza del termine per l’impugnazione alla scadenza del termine fissato appunto, ex lege, per il deposito della sentenza motivata. Diviene dunque essenziale stabilire, a fini di esercizio della facoltà di impugnare, se il periodo feriale, che sospende certamente il termine per l’impugnazione, sospenda anche quello cui è ancorata la decorrenza del termine medesimo.

In un quadro normativo poi modificato più volte, le Sezioni unite della Cassazione avevano affermato il principio della continuità di decorrenza del termine a disposizione del giudice (avevano cioè negato la sospensione), con la conseguenza che, nel caso della sua scadenza in periodo feriale, quello per l’impugnazione avrebbe dovuto e dovrebbe computarsi a partire dal primo giorno di ripresa del lavoro giudiziario (Cass., Sez. un., 19 giugno 1996, n. 7478, Giacomini, in Cass. pen.  1996, 3591).

L’orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità, più volte, anche dopo le recenti riforme, delle quali è stata negata l’incidenza rispetto al tema specifico (Sez. V, 24 febbraio 2017, n. 18328, ric. Clivio, inedita; Sez. II, 16 novembre 2016, n. 12305/17, ric. Raele;  Sez. III, 6 luglio 2016, n. 40363, ric. Cestaro).

Con l’ordinanza qui pubblicata, invece, la Corte afferma proprio che i mutamenti intervenuti nel quadro normativo, compresi quelli sulla rilevanza del diritto al riposo di tutti i lavoratori, imporrebbero una revisione dell’indirizzo consolidato. Di conseguenza, il termine ex ​art. 544 c.p.p. in scadenza nel periodo feriale sarebbe sospeso e si consumerebbe solo dopo la fine del periodo stesso, posticipando in misura corrispondente la decorrenza del termine per l'impugnazione.

Dall’accoglimento del mutato principio di diritto deriverebbero conseguenze decisive nel caso sottoposto a giudizio, posto che l’appello a suo tempo proposto dal ricorrente dovrebbe considerarsi tardivo o non, a seconda, appunto, che il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza di primo grado si consideri sospeso, o non, durante il periodo feriale.

Ravvisata com’è ovvio l’insorgenza di un contrasto di giurisprudenza sul punto, foriero di gravi e diffuse conseguenze pratiche, il Collegio ha ritenuto di rimettere la questione alle Sezioni unite.

Il Presidente della Corte ha fissato l’udienza per la trattazione del ricorso, ad opera delle Sezioni unite, alla data del 20 luglio 2017.

Daremo notizia tempestiva, come sempre, delle informazioni provvisorie che saranno eventualmente diffuse in quella data (Guglielmo Leo).