ISSN 2039-1676


22 dicembre 2017

Sezioni unite: non è più ammissibile, in nessun caso, il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall’indagato od imputato

Cass., Sez. Un., c.c. 21 dicembre 2017, Pres. Canzio, Rel. De Amicis, ric. Aiello (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 21 dicembre 2017, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, permanga la sua legittimazione a proporre personalmente ricorso in materia di misure cautelari».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta:

«Negativa. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere personalmente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione».

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

L’ordinanza che aveva rimesso la questione alle Sezioni unite (Sez. V, 2 novembre 2017 - dep. 8 novembre 2017, n. 51068, Pres. Fumo, Rel. Morosini) può essere consultata, in formato PDF, cliccando sulla icona sovrastante.

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)