ISSN 2039-1676


16 marzo 2018 |

La nuova domiciliazione "assentita" presso il difensore di ufficio

Contributo pubblicato nel Fascicolo 3/2018

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Abstract. L’art. 1, comma 24, della legge 23 giugno 2017, n. 103 cd., riformando diverse norme del codice di rito, ha aggiunto all’art. 162 cod. proc. pen. un nuovo comma 4-bis, richiedendo ai fini dell’efficacia dell’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, che sia raccolto l’assenso di quest’ultimo. Si tratta di una riforma doverosa, che trova fondamento anche su un pronunciamento della Corte Costituzionale. La formulazione della nuova norma, tuttavia, lascia aperto il delicato tema delle conseguenze dell’inefficacia dell’atto, in particolare sulla possibilità di procedere in assenza dell’imputato.

 

SOMMARIO: 1. L’elezione di domicilio “forzata”. – 2. Elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio e conoscenza del procedimento. – 3. L’intervento della Corte Costituzionale. – 4. La riforma introdotta dalla legge “Orlando”. – 5. segue: L’elezione di domicilio inefficace. – 6. Conseguenze sul piano del diritto intertemporale.