ISSN 2039-1676


29 marzo 2018

Sul termine massimo di durata della misura di sicurezza della casa di lavoro

Mag. Sorv. Udine, ord. 22 marzo 2018 (dep. 27 marzo 2018), Est. Fiorentin, ric. S.

Pubblichiamo un’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Udine in cui viene affrontata la questione dei criteri per individuare il termine massimo della misura di sicurezza della casa di lavoro, anche sotto il profilo della legittimità della disciplina risultante sul piano costituzionale e convenzionale.

 

Il principio di diritto alla base della decisione – con cui è stata respinta l’istanza di scarcerazione del soggetto internato in esecuzione della misura – è il seguente: «Ai fini della determinazione del termine massimo di durata della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro conseguente alla declaratoria di abitualità nel reato (art. 103 cod. pen.), occorre fare riferimento – alla luce del disposto degli artt. 1 comma 1-quater, d.l. 52/2014, conv. l. 81/2014 e 278 cod. proc. pen. – alla pena massima edittale più elevata tra quelle previste per i reati accertati nelle sentenze di condanna presupposto della ritenuta abitualità, avuto riguardo al principio di assorbimento desumibile dall’art. 209 cod. pen. Non può, quindi, ritenersi fondata la dedotta questione di costituzionalità (assunta anche sotto il profilo della violazione CEDU) dell’evocato compendio normativo né può ritenersi consentita una lettura “costituzionalmente orientata” della disposizione di cui all’art. 217 cod. pen. che faccia coincidere il termine minimo di durata della misura di sicurezza detentiva ivi indicato con quello di durata massima della stessa».