ISSN 2039-1676


11 aprile 2018 |

Le Sezioni Unite sul rapporto tra costituzione di parte civile e sostituto processuale

Cass., SSUU, sent. 21 dicembre 2017 (dep. 16 marzo 2018), n. 12213, Pres. Canzio, Rel. Andreazza, ric. Zucchi

Contributo pubblicato nel Fascicolo 4/2018

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1. Nella sentenza in commento, le Sezioni Unite sono intervenute per chiarire, dopo anni di incertezza applicativa[1], una delicata problematica sul rapporto tra costituzione di parte civile ex art. 76 c.p.p. e sostituzione processuale di cui all’art. 102 c.p.p.

In particolare, il massimo Consesso si è pronunciato sull’ammissibilità della costituzione di parte civile effettuata dal sostituto processuale del difensore, «al quale soltanto la persona danneggiata abbia rilasciato la procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale».

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva ritenuto legittima la costituzione di parte civile avvenuta in udienza, nonostante questa fosse stata depositata dal sostituto processuale e non dal difensore, a cui era stata conferita la procura speciale ex artt. 76 e 122 c.p.p. I Giudici erano pervenuti a tale conclusione per due motivi: da una parte, poiché tale facoltà era stata espressamente concessa nella procura speciale, dall’altra, in quanto la presenza delle persone danneggiate in udienza avrebbe sanato il difetto di legittimazione.

La difesa degli imputati aveva allora proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 78, 102 e 122 c.p.p., poiché – aveva argomentato – il sostituto non potrebbe mai costituirsi parte civile al posto del difensore.

La soluzione alla problematica non era affatto pacifica nella giurisprudenza, motivo per cui la sesta sezione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite[2].

 

2. In effetti, sul tema è stato ravvisato un contrasto giurisprudenziale inconciliabile: a detta del massimo Collegio, vi sarebbero stati tre indirizzi[3], che si sarebbero caratterizzati per una divergente interpretazione sulla latitudine da attribuire all’art. 102 c.p.p., e, in particolare, sul potere di sostituzione del difensore ivi previsto.

Il primo orientamento – invocato dalla difesa dei ricorrenti – era quello più restrittivo, in quanto escludeva in generale – salvo un parziale temperamento – la legittimità del sostituto a costituirsi parte civile[4].

Si sosteneva, in particolare, che il conferimento al difensore, ex artt. 76 e 122 c.p.p., della legitimatio ad causam, ossia del diritto sostanziale ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento, sarebbe istituto ben distinto dall’attribuzione della legitimatio ad processum, vale a dire della rappresentanza processuale, di cui all’art. 100 c.p.p.: solo in quest’ultimo caso, infatti, «l'art. 102 cod. proc. pen. prevede[rebbe] la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore»[5]. Il sostituto potrebbe dunque valersi esclusivamente di quei «poteri rientranti nell'ambito del mandato alle liti e non [quelli] di natura sostanziale o processuale, che la parte del processo può attribuire al proprio difensore con procura speciale», inclusa perciò anche la costituzione di parte civile[6].

Alla luce di queste considerazioni, non assumeva nemmeno rilievo l’ipotesi in cui la facoltà di nominare un sostituto per depositare la dichiarazione fosse stata prevista nella stessa procura speciale ex artt. 76 e 122 c.p.p.[7].

L’unico caso – si affermava – per poter ritenere ammissibile la costituzione di parte civile era dato dalla presenza in udienza della persona danneggiata dal reato, la quale sanava, in questo modo, il difetto di legittimazione del sostituto processuale, in quanto «consent[iva] di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente»[8].

Il secondo indirizzo perveniva a una conclusione opposta, ammettendo sempre la possibilità per il sostituto processuale, nominato dal difensore ex art. 102 c.p.p., di costituirsi parte civile, e, perciò, anche nell’ipotesi in cui questa facoltà non fosse stata prevista nella procura speciale ai sensi degli artt. 76 e 122 c.p.p.[9]. Tale tesi si fondava sulla considerazione che il potere del difensore di delegare un sostituto per il deposito dell’atto deriverebbe direttamente dalla legge, ossia dall’art. 102 c.p.p.; il sostituto – si aggiungeva – avrebbe «facoltà di svolgere in dibattimento ogni attività e, quindi, anche di depositare l'atto di costituzione di parte civile»[10].

L’ultimo orientamento, infine, si poneva a metà strada tra quelli appena analizzati[11].

Questo infatti ribadiva la teoria dell’indirizzo più restrittivo, secondo cui l’attribuzione della legitimatio ad causam è da tenere distinta dal rilascio del mandato alle liti, e che solo per quest’ultimo opererebbe l’art. 102 c.p.p. Tuttavia, temperava siffatto rigore, valorizzando la manifestazione di volontà della persona danneggiata: si riteneva, infatti, legittima la costituzione di parte civile del sostituto nell’ipotesi in cui la procura speciale rilasciata al difensore avesse consentito espressamente a quest’ultimo di nominare sostituti processuali per il deposito dell’atto in udienza[12].

In tal caso – si argomentava – non si rientrerebbe nell’art. 102 c.p.p., ma il sostituto riceverebbe direttamente la legitimatio ad causam dal danneggiato, al pari del difensore[13]. Si aggiungeva, altresì, che tale impostazione, da una parte, sarebbe conforme ai principi propri della giurisprudenza civile[14], dall’altra, eviterebbe un vero e proprio formalismo, nel caso in cui dovesse pretendersi un’altra e specifica procura speciale da conferire al sostituto per legittimarlo a costituirsi parte civile[15].

 

3. Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite hanno armonizzato la tesi di quest’ultimo indirizzo con quella del primo, ritenendo, in linea generale, illegittima la costituzione di parte civile del sostituto processuale del difensore, a meno che siffatta facoltà sia stata prevista nella procura speciale oppure che la persona danneggiata sia presente in udienza.

La Corte ha sostenuto tale impostazione sulla base di un ampio ragionamento, che le ha permesso anche di fare chiarezza sul quadro normativo riguardante la costituzione di parte civile.

In particolare, i Giudici, dopo aver rimarcato l’importanza di tenere distinta la legitimatio ad causam dalla legitimatio ad processum, hanno osservato che, nel primo caso, la procura speciale attribuisce il potere di costituirsi in nome e per conto proprio; nella seconda ipotesi, invece, questa «conferisce il solo mandato processuale di rappresentanza in giudizio».

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha quindi affermato che, qualora il danneggiato decida di costituirsi parte civile a mezzo di procuratore speciale, sono necessarie due diverse procure, una per la rappresentanza sostanziale, l’altra per quella processuale; queste ben potrebbero essere conferite al medesimo soggetto, e, in particolare, al difensore, che in tal modo cumulerebbe entrambe le rappresentanze.

Svolte queste premesse, le Sezioni Unite sono quindi passate ad analizzare nel merito la questione, confutando anzitutto la tesi del secondo indirizzo.

La Corte ha sostenuto che la disposizione dell’art. 102 c.p.p. sarebbe strettamente collegata alla rappresentanza tecnica, con la conseguenza che il sostituto potrebbe esercitare solo quei poteri a essa connessi, non quindi la costituzione di parte civile, attinente a una posizione giuridico-sostanziale, per la quale sarebbe sempre necessaria l’apposita procura ex artt. 76 e 122 c.p.p.

A parere del Collegio, non sarebbero peraltro condivisibili nemmeno le argomentazioni di una sentenza[16], che aveva affermato come occorra distinguere tra costituzione di parte civile e deposito della relativa dichiarazione. Così facendo – ha argomentato la Corte – si finirebbe per introdurre nell’ordinamento un’ulteriore modalità di costituzione di parte civile che si sostanzierebbe nella mera redazione dell’atto, fattispecie che non troverebbe alcun fondamento normativo. L’art. 78 c.p.p., infatti, sarebbe chiaro nell’individuare la costituzione di parte civile o nel deposito in cancelleria o, direttamente, nella presentazione in udienza.

A questo punto, il massimo Consesso ha, da un lato, avallato il concetto, «espresso nitidamente» dal primo indirizzo, in base al quale l’attribuzione della legitimatio ad processum non attribuirebbe al difensore il potere di nominare un sostituto ex art. 102 c.p.p. per costituirsi al suo posto; dall’altro, ha, pur tuttavia, ammesso che il danneggiato potrebbe sempre acconsentire a siffatta modalità nella procura speciale ex art. 76 c.p.p., rilasciata al difensore: in tal modo si verrebbe infatti «a configurare anche in capo ad altro soggetto, per espressa volontà del titolare del diritto, il potere di costituzione di parte civile».

In aggiunta, le Sezioni Unite, per evitare rischi di fraintendimento, hanno precisato che assumerebbe rilievo solo la procura speciale di cui all’artt. 76 e 122 c.p.p. e non anche quella ex art. 100 c.p.p.; più specificamente, l’eventuale potere di nominare un sostituto contenuto in quest’ultimo atto non sarebbe idoneo ad attribuire la facoltà di costituirsi parte civile al posto del difensore, e ciò per tre ordini di ragioni.

In primo luogo, la Corte ha spiegato che, con la procura defensionale, il danneggiato non agirebbe come titolare del diritto sostanziale a costituirsi in giudizio per il risarcimento del danno, ma si limiterebbe ad attribuire la rappresentanza processuale al difensore. Secondariamente, i Giudici si sono fondati su un argomento di carattere formale: la procura speciale di cui all’art. 100 c.p.p. difetterebbe del requisito richiesto per quella ex artt. 76 e 122 c.p.p., vale a dire «la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce»[17]. Infine, essi hanno osservato che un potere di nomina di un sostituto, contenuto nella sola procura speciale ai sensi dell’art. 100 c.p.p., non potrebbe in ogni caso produrre effetti, «posto che la procura defensionale rilasciante il compito di stare in giudizio per conto del danneggiato presuppo[rrebbe] una parte civile già costituita». In altre parole, secondo la Corte, la rappresentanza tecnica opererebbe solo dopo che il danneggiato si sia costituito parte civile e, pertanto, fino a tale momento, il potere di nominare un sostituto, conferito con la procura ex art. 100 c.p.p., rimarrebbe privo di ogni effetto.

Da ultimo, la Suprema Corte ha fatto propria quell’impostazione che, in assenza di una procura speciale al difensore o al sostituto, riteneva comunque legittima una costituzione di parte civile, qualora il danneggiato fosse presente all’udienza, avendo considerato tale comportamento come un’ipotesi di costituzione avvenuta personalmente. Questo assunto – ha osservato il Collegio – sarebbe peraltro in linea con un indirizzo più generale della giurisprudenza che non attribuisce rilievo all’eventuale assenza di una procura speciale, nel caso in cui il difensore compia attività alla presenza dell’assistito[18].

 

4. Alla luce di quanto emerso, non pare del tutto condivisibile la soluzione cui sono pervenute le Sezioni Unite.

Se, da un lato, è apprezzabile che la Corte abbia tenuto in considerazione la manifestazione di volontà del danneggiato, avvalorando, così, i due temperamenti rispetto all’impostazione più rigorosa, dall’altro, suscita perplessità l’assunto del massimo Collegio, secondo cui, ai fini del perfezionamento della costituzione di parte civile – salvi comunque i due correttivi – debba essere il difensore, nominato procuratore speciale ex artt. 76 e 122 c.p.p., a depositare la dichiarazione.

In realtà, sembra necessario distinguere tra costituzione di parte civile e deposito della dichiarazione[19].

A supporto di tale impostazione, si possono esporre una serie di ragioni.

Innanzitutto, pare dirimente un argomento di carattere letterale. Se si analizza l’art. 78 c.p.p., la soluzione della Corte sembra richiedere qualcosa di più rispetto a quanto previsto nella disposizione: questa infatti si limita a stabilire che «la dichiarazione di costituzione di parte civile è […] presentata in udienza», senza prevedere che debba essere il difensore, nominato procuratore speciale, a provvedervi fisicamente. Sulla base del tenore letterale dell’articolo, dunque, per ritenere perfezionata la costituzione di parte civile, pare sufficiente che la dichiarazione venga depositata in udienza, indifferentemente se dal difensore o dal suo sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.; viceversa, quello che, in ogni caso, sarebbe necessario è che l’atto venga redatto e sottoscritto dal difensore, che di certo non potrebbe delegare siffatte attività al sostituto.

È da precisare che non si mette affatto in discussione la distinzione tra legitimatio ad causam e legitimatio ad processum: il diritto sostanziale di agire in giudizio per il risarcimento, conferito dal danneggiato al difensore, rimarrebbe comunque in capo a quest’ultimo, il quale sarebbe l’unico legittimato a costituirsi parte civile; si ritiene, tuttavia, che l’attività materiale di deposito dell’atto non rientri nella legitimatio ad causam, quanto, piuttosto, nell’ambito delle attività defensionali costituenti la rappresentanza tecnica e che, pertanto, siffatta facoltà sia perfettamente delegabile al sostituto ex art. 102 c.p.p.[20].

È, altresì, da rilevare che l’interpretazione qui sostenuta non andrebbe a introdurre – come affermato dalle Sezioni Unite – una terza modalità di costituzione di parte civile, integrata dalla mera redazione dell’atto: infatti, pare potersi affermare – conformemente a quanto previsto dall’art. 78 c.p.p. – che la costituzione continui a perfezionarsi con il deposito della dichiarazione in udienza, solo che non sarebbe necessario l’adempimento personale del difensore.

Un ulteriore argomento, sempre di carattere letterale, attiene alla considerazione che l’art. 78 c.p.p. è una disposizione estremamente dettagliata sulla «formalità della costituzione di parte civile»[21], tanto da prevedere, a pena di inammissibilità, il contenuto specifico della dichiarazione: se, pertanto, la norma non fa alcuna menzione circa la necessità della presenza fisica della persona che si costituisce parte civile, dovrebbe coerentemente dedursi che ciò non sia richiesto[22].

In aggiunta, sembra essere manifestamente irragionevole esigere – peraltro, nel silenzio della disposizione – che una mera attività di tipo materiale debba essere necessariamente compiuta dal difensore. È da osservare come ad assumere rilievo sia la circostanza che la dichiarazione venga redatta e sottoscritta da quest’ultimo e, in seguito, depositata in udienza, mentre è irrilevante, dal punto di vista pratico, che a presentare l’atto sia egli stesso o il suo sostituto. In altri termini, la presenza fisica del difensore non aggiungerebbe nulla, sotto un profilo qualitativo, e, pertanto, il diritto sostanziale ad agire in giudizio a lui conferito dal danneggiato non verrebbe leso, non essendo, oltretutto, il deposito dell’atto un’attività intuitu personae. Al contrario, l’interpretazione della Corte pare comprimere, senza una giustificazione, il potere della persona danneggiata a costituirsi parte civile.

È, inoltre, da considerare come la soluzione accolta dalle Sezioni Unite crei un’irragionevole disparità tra i due modi di costituzione di parte civile, ossia, mediante presentazione della dichiarazione in udienza, oppure attraverso il deposito dell’atto nella cancelleria del giudice, seguito dalla notifica alle altre parti.

Ebbene, le decisioni sul punto, nel secondo caso, ritengono pacifico che l’atto non debba essere personalmente depositato e altresì notificato dal difensore, potendo dunque provvedervi anche il sostituto ex art. 102 c.p.p.[23]; non si vede dunque per quale motivo dovrebbe pervenirsi a opposta conclusione nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata in udienza, quasi a voler sanzionare tale scelta, incentivando l’altra.

Oltretutto, si ritiene che le Sezioni Unite abbiano interpretato l’art. 78 c.p.p., senza tenere in considerazione il principio di ragionevole durata del processo. Ci si riferisce, più specificamente, al caso in cui il difensore sia impedito a comparire all’udienza e la procura speciale non abbia previsto la possibilità di nominare un sostituto per presentare la dichiarazione, o il danneggiato non sia presente: alla luce di quanto affermato dalla Corte, non potendo il sostituto, ex art. 102 c.p.p., depositare l’atto, non vi sarebbe altra soluzione che disporre un rinvio, con conseguente allungamento, senza una ragionevole giustificazione, dei tempi processuali.

Da ultimo, pare di rilievo considerare che la tesi sostenuta dalla Corte finirebbe per pregiudicare la stessa effettività del diritto della persona danneggiata ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, ponendosi così in contrasto con l’art. 6 C.e.d.u., di certo applicabile anche alla parte civile[24]. La Corte e.d.u. ha, infatti, più volte affermato che «lo scopo della Convenzione consiste nel tutelare diritti non teorici e illusori, ma concreti ed effettivi»[25]: se, dunque, il nostro ordinamento consente al danneggiato di esercitare l’azione civile in sede penale, è tenuto coerentemente ad assicurare l’effettività di questo diritto, che altrimenti rimarrebbe solo sulla carta.

Sulla scorta di tali argomenti, sembra di poter concludere che la soluzione accolta dalle Sezioni Unite sconta un approccio immotivatamente formalistico, che pare pregiudicare gli interessi della vittima del reato ad avere una tutela effettiva in tempi ragionevoli.

 

 


[1] Già nei primi anni di applicazione del nuovo codice di procedura penale, la dottrina aveva rilevato come vi fossero molteplici dubbi sulla costituzione di parte civile nella quotidiana pratica del diritto: cfr. E. Svariati, Procuratore speciale, difensore e sostituto del difensore di parte civile, in Cass. pen., 1996, p. 1534.

[2] Cfr. Cass., Sez. VI, ord. 17 ottobre 2017 (dep. 27 ottobre 2017), n. 49527, in questa Rivista, 22 dicembre 2017.

[3] È da precisare che l’ordinanza di rimessione aveva invece individuato due orientamenti: v. Cass., Sez. VI, ord. 17 ottobre 2017 (dep. 27 ottobre 2017), n. 49527, cit.

[4] V., ad esempio, Cass., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 38763, in DeJure; Cass., Sez. II, 8 marzo 2017, n. 15812, in Arch. n. proc. pen., 2017, p. 527; Cass., Sez. II, 12 maggio 2016, n. 22473, in Foro it., 2016, II, c. 480; Cass., Sez. III, 5 novembre 2014, n. 6184, in DeJure; Cass., Sez. V, 3 febbraio 2010, n. 19548, in Cass. pen., 2011, p. 1164; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2009, n. 6680, in CED. Cass., n. 246147; Cass., Sez. III, 13 maggio 2005, n. 22601, in CED. Cass., n. 231793.

[5] Così, Cass., Sez. V, 23 ottobre 2009, n. 6680, cit.

[6] In questi termini, Cass., Sez. IV, 13 maggio 2005, n. 22601, cit.

[7] Si veda, di recente, Cass., Sez. II, 8 marzo 2017, n. 15812, cit., pp. 527-528. Cfr. anche, nello stesso senso, Cass., Sez. II, 12 maggio 2016, n. 22473, cit., c. 480; Cass., Sez. III, 5 novembre 2014, n. 6184, cit. Tuttavia, è da rilevare che, nella pronuncia in commento, le Sezioni Unite hanno affermato che siffatto indirizzo non ha preso «una posizione specifica sulla operatività di una previsione in procura speciale della relativa facoltà».

[8] V. Cass., Sez. V, 3 febbraio 2010, n. 19548, cit., p. 1164.

[9] Cfr. Cass., Sez. V, 24 ottobre 2013, n. 51161, in DeJure; Cass., Sez. fer., 6 agosto 2013, n. 35486, in DeJure; Cass., Sez. V, 14 dicembre 2012, n. 10396, in DeJure; Cass., Sez. V, 7 marzo 1995, n. 3769, in Cass. pen., 1996, p. 1533.

[10] V. Cass., Sez. V, 24 ottobre 2013, n. 51161, cit.

[11] V. Cass., Sez. V, 7 gennaio 2016, n. 18258, in DeJure; Cass., Sez. III, 29 ottobre 2015, n. 50329, in DeJure; Cass., Sez. V, 27 maggio 2014, n. 30793, in DeJure; Cass., Sez. V, 4 febbraio 2014, n. 14718, in DeJure; Cass., Sez. V, 8 febbraio 2005, n. 11954, in CED. Cass., n. 231713. 

[12] Cfr., ad esempio, Cass., Sez. V, 7 gennaio 2016, n. 18258, cit.

[13] V. Cass., Sez. III, 29 ottobre 2015, n. 50329, cit.

[14] Cfr. Cass., Sez. V, 8 febbraio 2005, n. 11954, cit.

[15] V. Cass., Sez. V, 4 febbraio 2014, n. 14718, cit.

[16] Cfr. Cass., Sez. V, 16 febbraio 2017, n. 18508, in CED. Cass., n. 270208.

[17] Così prevede l’art. 122 c.p.p.

[18] Le Sezioni Unite hanno in particolare fatto riferimento a Cass., Sez. Un., 31 gennaio 2008, n. 9977, in Arch. n. proc. pen., 2008, p. 281.

[19] In tal senso, si veda Cass., Sez. V, 16 febbraio 2017, n. 18508, cit.

[20] Cfr. M. Bontempelli, Formalità e formalismi in tema di costituzione di parte civile, in Arch. n. proc. pen., 2017, p. 530, il quale osserva che «la mera presentazione in udienza da parte del sostituto della dichiarazione sottoscritta dal difensore, non implica esercizio del potere di costituzione da parte di quel soggetto processuale». Più in generale, in senso critico, v. anche E. Squarcia, Formalismo e (discutibili) limitazioni all’esercizio dell’attività del difensore della parte civile, in Cass. pen., 2013, pp. 215-220. A favore, invece, di tale impostazione, cfr. M. Pietropolli-M. Pozzato, Sulla possibilità del procuratore speciale designato ai sensi degli artt. 76 e 122 c.p.p. di farsi sostituire al fine della costituzione di parte civile, in Arch. n. proc. pen., 2006, pp. 681-682.

[21] Così la rubrica dell’art. 78 c.p.p.

[22] V., in tal senso, S. Guadalupi, Costituzione di parte civile, procura speciale ad causam e poteri autonomi del sostituto processuale del difensore, in Arch. n. proc. pen., 2006, p. 88.

[23] Cfr. Cass., Sez. II, 8 marzo 2017, n. 15812, cit., p. 528; Cass., Sez. II, 12 maggio 2016, n. 22473, cit., c. 481; Cass., Sez. III, 5 novembre 2014, n. 6184, cit.

[24] Si veda, ad esempio, Corte e.d.u., 20 marzo 2009, Gorou c. Grecia (n. 2), §§ 24-25.

[25] Cfr. Corte e.d.u., 13 maggio 1980, Artico c. Italia, § 33.