ISSN 2039-1676


12 aprile 2018 |

La Consulta interviene sulla nozione di "rilievo" aprendo una zona grigia nella determinazione dei confini di applicabilità dell'art. 360 c.p.p.

Nota a Corte cost., sent. 26 settembre 2017 (dep. 15 novembre 2017), n. 239, Pres. Grossi, Red. Lattanzi

Contributo pubblicato nel Fascicolo 4/2018

Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

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Abstract. Il 15 novembre 2017 sono state depositate le motivazioni della sentenza con la quale la Consulta ha respinto la questione della legittimità costituzionale dell’art. 360 c.p.p. nella parte in cui non prevede che anche i rilievi irripetibili – neppure nel caso in cui abbiano ad oggetto il repertamento di materiale biologico per il successivo compimento di analisi genetiche – debbano essere assistiti dalle garanzie partecipative previste dalla stessa norma per gli accertamenti tecnici irripetibili. Sebbene la soluzione offerta dalla Corte Costituzionale appaia in linea con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in realtà la pronuncia in esame apre di fatto una nuova questione – relativa all’individuazione dei confini della nozione di rilievo – non scevra di immediati problemi applicativi.

 

SOMMARIO: 1. L’ordinanza di rimessione. – 2. Rilievi e accertamenti tecnici. – 3. La soluzione adottata dalla Consulta. – 4. Conclusioni.