ISSN 2039-1676


10 maggio 2011 |

Esclusione dagli appalti pubblici per gli imprenditori che non denunciano l'attività  estorsiva

Prima applicazione da parte della Procura di Reggio Calabria dell'art. 38 co. 1 lett. m ter d.lgs. 163/2006, che dispone l'esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici nei confronti degli imprenditori che non denunciano l'attività  estorsiva di cui siano vittime

Il documento che si pubblica in allegato è una comunicazione di omessa denuncia di attività estorsiva che la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha indirizzato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
 
Si tratta della prima applicazione dell’art. 38 co. 1, lett. m ter d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (introdotto dalla l. 15 luglio 2009, n. 94), disposizione che sancisce l’esclusione per tre anni dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici degli imprenditori, vittime dei reati di concussione ed estorsione, aggravati dalla finalità mafiosa (art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152), che non abbiano denunciato tali reati all’Autorità Giudiziaria. Secondo quanto stabilisce la lett. m ter dell’art. 38 citato, la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti degli imputati e deve essere comunicata all’Autorità di vigilanza dal procuratore della Repubblica procedente.