ISSN 2039-1676


18 maggio 2018 |

Particolare tenuità del fatto: la Corte costituzionale salva l'indice-requisito della non abitualità

Nota a Corte cost., ord. 10 ottobre 2017 (dep. 21 dicembre 2017) n. 279, Pres. Grossi, Red. Lattanzi

Contributo pubblicato nel Fascicolo 5/2018

Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto. 

Per leggere il testo dell'ordinanza annotata, clicca qui.

 

Abstract. L’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis c.p., è prevista per i soli comportamenti che non risultino abituali. Da ciò deriva l’inapplicabilità dell’esimente a condotte che, pur cagionando un danno patrimoniale di particolare tenuità (tale da legittimare il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 c.p.), vengono poste in essere da soggetti gravati da precedenti penali. La Corte costituzionale, con l’ordinanza in epigrafe, ha escluso che tale limitazione sia irragionevole, sostenendone la compatibilità con i principi costituzionali asseritamente violati e chiarendone la ratio ispiratrice. Il presente contributo intende mostrare come i dubbi sulla costituzionalità dei parametri utilizzati dall’art. 131 bis c.p. siano spesso più paventati che reali, pur residuando profili la cui ambiguità non può essere sottaciuta.

SOMMARIO: 1. La questione. – 2. La non abitualità quale presupposto applicativo dell’esimente. – 2.1. Surrettizia apertura ad un diritto penale dell’autore? – 2.2. Compatibilità con il dettato costituzionale. – 3. Fondamento della non punibilità per particolare tenuità del fatto. – 4. Questioni di legittimità connesse. – 4.1. Esclusione del giudizio di bilanciamento delle circostanze. – 4.2. Irrilevanza delle circostanze attenuanti comuni; rapporto tra tenuità ‘attenuante’ e tenuità esimente. – 5. Profili problematici. Conclusioni.