ISSN 2039-1676


20 giugno 2018 |

Un'interessante pronuncia della Cassazione su epidemia, avvelenamento e adulterazione di acque destinate all'alimentazione

Cass., Sez. IV, sent. 12 dicembre 2017 (dep. 28 febbraio 2018), n. 9133, Pres. Piccialli, Est. Tornesi

Contributo pubblicato nel Fascicolo 6/2018

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1. Con la sentenza in commento, la quarta Sezione penale della Corte di cassazione, con riferimento al caso di contaminazione dell’acqua pubblica avvenuto nel Comune di San Felice del Benaco in provincia di Brescia nel giugno del 2009, che aveva determinato una diffusa infezione di gastroenterite nella popolazione, ha riqualificato il reato di epidemia colposa, originariamente contestato al responsabile del settore idrico della società deputata alla gestione dell’acquedotto civico, in quello di adulterazione colposa di sostanze alimentari, di cui agli artt. 440 co. 1 e 452 co. 2. c.p.

 

2. La vicenda, che aveva suscitato in quegli anni un certo clamore mediatico, riguarda un’infezione di gastroenterite che aveva colpito, nell’estate 2009, più di 1500 persone tra turisti e residenti di un piccolo comune appartenente alla provincia di Brescia e che era dovuta alla presenza di alcuni virus e batteri patogeni (tra cui Norovirus, Clostridium Perfrigens e Escherichia Coli) nell’acqua potabile distribuita dall’acquedotto comunale.

Nel febbraio 2013, il Tribunale di Brescia dichiarava il dirigente del settore ciclo idrico della società addetta alla gestione e manutenzione dell’acquedotto locale, responsabile del reato di epidemia colposa, di cui agli artt. 40 co. 2, 438 co. 1 e 452 co. 1, n. 2, c.p., dichiarando in esso assorbito l’ulteriore reato contestato della pubblica accusa di commercio colposo di sostanze alimentari nocive (ex artt. 444 e 452, co. 2, c.p.), per aver omesso le dovute misure di manutenzione dell’acquedotto, nonché quelle necessarie nel processo di trattamento e potabilizzazione delle acque, a cui era seguita la proliferazione dei microrganismi patogeni.

Risultava, infatti, provato dalle relazioni peritali che l’adozione dell’opportuno sistema di disinfezione e una manutenzione meno deficitaria dell’acquedotto pubblico avrebbero garantito un sufficiente grado di potabilità dell’acqua erogata alla cittadinanza.

La Corte d’appello di Brescia confermava la decisione dei giudici di primo grado, pur concedendo all’imputato l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p. in considerazione del risarcimento dei danni effettuato in favore di numerose parti civili e della condotta collaborativa tenuta dopo la propagazione dell’infezione, al fine di ripristinare la salubrità dell’acqua ormai contaminata.

La difesa proponeva quindi ricorso per cassazione, denunciando, in particolare, l’erronea applicazione dell’art. 438 c.p. sulla base del rilievo che esso configurerebbe non già un reato a forma libera, bensì a forma vincolata, che non ammette pertanto l’applicazione dell’art. 40 cpv.

 

3. La Suprema Corte muove innanzitutto dalla ricostruzione della nozione giuridica di “epidemia” prevista dall’art. 438 c.p. Tale nozione – osservano i giudici – risulta più ristretta rispetto a quella elaborata, e universalmente riconosciuta, da parte della scienza medica[1], poiché la locuzione “mediante la diffusione di germi patogeni”, contenuta nella fattispecie incriminatrice, circoscrive la punibilità alle sole condotte che abbiano cagionato l’evento secondo un preciso percorso causale e cioè mediante la propagazione volontaria o colpevole di germi patogeni.

Ne discende, quindi, che tale disposizione non può che riferirsi ad una condotta commissiva a forma vincolata, “di per sé incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma 2, cod. pen., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera, ovvero a quelle la cui realizzazione prescinde dalla necessità che la condotta presenti determinati requisiti modali”. Pertanto, la clausola di equivalenza di cui all’art. 40 cpv. e quindi la responsabilità omissiva, rectius per omesso impedimento di un evento che si aveva l’obbligo giuridico di impedire, risulta incompatibile con la natura giuridica del reato di epidemia.

 

4. La Corte precisa inoltre che la condotta ascritta all’imputato risulta carente di tipicità non solo in relazione all’art. 438 c.p. per i motivi appena illustrati, ma anche rispetto al reato di commercio colposo di sostanze alimentari nocive, di cui agli artt. 444 co. 1 e 452 co. 2 c.p., originariamente contestato all’imputato e ritenuto assorbito nel più grave delitto di epidemia dai giudici di merito.

Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, l’acqua potabile distribuita negli acquedotti non può essere ricondotta alla nozione di “sostanza alimentare” di cui all’art. 444 c.p. Tale requisito va riconosciuto – prosegue la Corte – soltanto alle acque minerali confezionate ed immesse sul mercato e non già alla mera acqua corrente, la quale non subisce alcun processo di trasformazione industriale, seppur contenuto (come avviene appunto nel caso in cui l’acqua venga prelevata dalla rete idrica per essere poi trattata e imbottigliata). La salubrità delle acque destinate all’alimentazione esula, pertanto, dall’oggetto di tutela di tale disposizione.

 

5. Esclusa la possibilità di applicare al caso di specie le fattispecie di epidemia e commercio di sostanze alimentari nocive, la Cassazione si interroga su quale debba essere la corretta qualificazione giuridica del fatto, chiedendosi in particolare se possano essere configurate le figure delittuose previste dagli artt. 439 co. 1 e 440 co. 1 c.p., nella forma colposa di cui all’art. 452, che sanzionano rispettivamente l’avvelenamento di acque e l’adulterazione di sostanze alimentari. Entrambe le fattispecie, infatti, menzionano in modo espresso, accanto alle “sostanze alimentari”, anche le “acque”.

Ma dove si colloca il discrimine tra le due fattispecie?

La Corte muove dall’assunto secondo cui la condotta di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione di cui all’art. 439 presenta un “intrinseco coefficiente di offensività, tant'è che il concreto pericolo per la salute pubblica deve ritenersi implicitamente ricompreso nella stessa tipologia di condotta”.

L’ipotesi delittuosa di cui all’art. 440 co. 1 si connota, invece, per una minore pregnanza lesiva, come dimostrato dal fatto che il legislatore ancora la punibilità soltanto al caso in cui la condotta di adulterazione o contraffazione determini, in concreto, un pericolo per la salute pubblica (“chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione… rendendole pericolose alla salute pubblica”).

Ne deriva quindi che le due fattispecie – quella di avvelenamento e quella di adulterazione – si pongono in un rapporto di sussidiarietà: l’avvelenamento si caratterizza per l'immissione di sostanze contaminanti di natura e in quantità tale che la loro assunzione, pur non avendo necessariamente potenzialità letale, produce in via ordinaria effetti tossici di notevole allarme sanitario, mentre l’adulterazione di acque determina un rischio sanitario di entità minore.

Il distinguo tra le due norme incriminatrici deve quindi essere ravvisato nella maggiore o minore gravità dell’offesa, ovvero nella maggiore o minore pericolosità in concreto della condotta rispetto al bene giuridico protetto da entrambe le disposizioni (la salute dei cittadini). 

 

6. Sulla scorta di tale criterio discretivo, i supremi giudici hanno ritenuto che la condotta tenuta nel caso concreto dal responsabile dell’acquedotto locale fosse riconducibile all’ipotesi colposa del delitto di cui all’art. 440 co. 1 c.p., in ragione della concentrazione non elevata degli agenti patogeni veicolati nell'acqua pubblica (come riscontrato dalle analisi chimiche e batteriologiche dei tecnici dell’ASL sui campioni d’acqua) e del loro ruolo eziologico nella diffusione della malattia infettiva – la gastroenterite – che, pur essendo stata contratta da un numero significativo di persone, non era risultata particolarmente nociva per la salute, tenuto conto anche della rapidità dei tempi di guarigione (inferiori a venti giorni).

I giudici osservano poi che, a differenza dell’epidemia, la fattispecie delittuosa di adulterazione di acque è suscettibile di essere integrata sia in forma commissiva che omissiva qualora, come accaduto nel caso in commento, il titolare della posizione di garanzia ometta di adottare le misure necessarie ad evitare la proliferazione di virus e batteri che determinino il corrompimento delle acque destinate al consumo umano, poiché l’art. 440 c.p. contempla un reato a forma libera, senza alcuna predeterminazione ex lege delle modalità di realizzazione dell’evento lesivo.

 

7. Alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, la Sezione IV della Cassazione ha riqualificato il reato contestato in quello di adulterazione colposa di acque destinate all’alimentazione di cui agli artt. 40 co. 2, 440 co. 1 e 452 co. 2, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per essersi tale reato ormai estinto per intervenuta prescrizione.

 

 


[1] Essa identifica – si legge nella sentenza – come epidemia “ogni malattia infettiva o contagiosa suscettibile, per la propagazione dei suoi germi patogeni, di una rapida ed imponente manifestazione in un medesimo contesto e in un dato territorio colpendo un numero di persone tale da destare un notevole allarme sociale e un correlativo pericolo per un numero indeterminato di individui”.