22 giugno 2018 |
Il concorso tra reato e illecito amministrativo di fonte regionale alla prova del ne bis in idem convenzionale
Nota a Trib. Roma, Sez. VIII pen., sent. 18 maggio 2017 (dep. 17 luglio 2017), n. 6298, Giudice Roja, imp. Torneo
Contributo pubblicato nel Fascicolo 6/2018
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Abstract. La sentenza che si annota si muove in un terreno già ampiamente battuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza interna, sia di merito che di legittimità. Tratta, infatti, la vexata quaestio della compatibilità di sistemi a “doppio binario” con il principio del ne bis in idem convenzionale. La specificità di questa pronuncia, però, sta nel fatto che per la prima volta il problema si pone in relazione ad un illecito amministrativo di fonte regionale applicato in concorso con un reato, in esito a due distinti procedimenti. La pronuncia risolve il problema ricorrendo alla “valvola di sfogo” offerta dalla Grande Camera di Strasburgo nel noto caso A e B c. Norvegia; tuttavia essa spinge l’interprete a confrontarsi, ancora una volta, con un tema sempre vivo, nonostante il revirement operato dalla Grande Camera, e a ricercare gli strumenti idonei a garantire il rispetto del diritto convenzionale innanzitutto tra gli istituti che il diritto interno mette a disposizione. L’articolo si propone di dimostrare come i meccanismi di raccordo tra illecito amministrativo e reato, predisposti dal legislatore del 1981 con la l. n. 689, possano oggi essere valorizzati – almeno in relazione a questo specifico caso, ma con possibilità di estendere l’operazione ad altre situazioni analoghe – per garantire l’unicità dell’accertamento richiesta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo sulla base dell’art. 4 Prot. 7 CEDU.
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il caso oggetto di decisione e la pronuncia del Tribunale di Roma – 3. Alcune riflessioni in merito al diritto convenzionale… – 4. …ed al diritto nazionale. – 4.1. La disciplina del concorso tra norme penali e norme sanzionatorie amministrative regionali: l'art. 9, comma 2, della legge n. 689 del 1981 – 4.2. Una possibile soluzione processuale: la competenza del giudice penale a decidere sull’illecito amministrativo – 5. Considerazioni conclusive.