24 luglio 2018
La Corte costituzionale dichiara illegittime le condizioni previste dall'art. 21-bis ord. pen. per l'accesso delle detenute all'assistenza all'esterno dei figli minori di dieci anni
Corte cost., sent. 4 luglio 2018 (dep. 23 luglio 2018), n. 174, Pres. Lattanzi, Red. Zanon
Segnaliamo ai lettori che con sentenza n. 174/2018 (depositata il 23 luglio 2018), la Corte costituzionale – decidendo su una questione di legittimità sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Lecce e Brindisi – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all’art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, della legge n. 354 del 1975, non consente l’accesso all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 58-ter della medesima legge».
La declaratoria di illegittimità è stata motivata in base al contrasto della norma censurata con l'art. 31 co. 2 Cost.; la questione è rimasta invece assorbita con riferimento agli altri parametri di costituzionalità indicati dal rimettente.
Nell'attesa di ospitare un commento alla ripresa della pubblicazioni dopo la pausa estiva, per la lettura del testo della sentenza rinviamo qui. (F.L.)