ISSN 2039-1676


12 ottobre 2018 |

L'irrilevanza penale delle (in)competenze tecnico-scientifiche del datore di lavoro indispensabili per la valutazione dei rischi

Contributo pubblicato nel Fascicolo 10/2018

Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Abstract. La costante severità che caratterizza la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità penale per errata valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro rappresenta la deriva di un impianto normativo che individua nel datore di lavoro il destinatario di uno specifico compito, prescindendo dal suo grado di competenza tecnico-scientifica. Imprigionato nella “terra di mezzo” tra l’obbligo indelegabile di effettuare la valutazione dei rischi, con l’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e la carenza di conoscenze tecnico-scientifiche adeguate, il datore di lavoro è ritenuto penalmente responsabile quandanche, per supplire ai propri deficit gnoseologici, si sia avvalso di idonei ed esperti consulenti che, tuttavia, non siano stati in grado di contribuire al riconoscimento della fonte di pericolo al fine di rendere prevedibile ed evitabile l’evento lesivo. La persistenza dei tradizionali dubbi sulla legittimità costituzionale di un tale forma di responsabilità da posizione non ha ancora oggi condotto l’ordinamento ad individuare nuovi schemi finalizzati a migliorare le performance prevenzionistiche.

SOMMARIO: 1. Premessa: la necessità di perimetrare la responsabilità penale del datore di lavoro. – 2. La nomina di “datore di lavoro” e l’effettivo esercizio dei poteri datoriali. – 3. La delega di funzioni. – 4. La valutazione dei rischi exart. 17 d.lgs. 81/08: obbligo indelegabile del datore di lavoro. – 5. Le competenze tipiche del manager d’azienda e la pretesa dell’ordinamento giuridico. – 6. Sintetica ricognizione della giurisprudenza di legittimità in tema di “errata valutazione dei rischi”: irrilevanti le (in)competenze tecnico-scientifiche del datore di lavoro. – 7. La dimensione oggettiva della diligenza esigibile dal datore di lavoro: la colpa per mancata acquisizione delle competenze tecnico-scientifiche. – 8. La necessità di considerare, per l’affermazione della responsabilità penale, le (in)competenze tecnico-scientifiche del datore di lavoro. – 9. Cenni sulla responsabilità penale del delegato alla valutazione dei rischi. – 10. Prospettive de lege ferenda: la certificazione del DVR da parte dell’ente statale.