ISSN 2039-1676


29 ottobre 2018

Le Sezioni unite sulla sospensione condizionale disposta d’ufficio nel giudizio di appello

Cass., Sez. un., u.p. 25 ottobre 2018, Pres. Carcano, Rel. Mazzei, ric. Salerno (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla pubblica udienza del 25 ottobre 2018, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se, e a quali condizioni, il giudice d’appello debba motivare il concreto esercizio, positivo o negativo, del potere-dovere di applicare d’ufficio la sospensione condizionale della pena».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data risposta nei termini seguenti:

«Fermo il dovere di motivazione da parte del giudice, l’imputato non può dolersi della mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, qualora non l’abbia richiesta nel giudizio di appello».

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni parzialmente difformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

 

Per accedere ad una copia in formato PDF dell’ordinanza che aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite (Sez. 3, 17 aprile – 9 agosto 2018, n. 38398, Pres. Savani, Rel. Aceto) cliccare sulla icona in alto a destra dello schermo.

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)