ISSN 2039-1676


30 ottobre 2018 |

Una piena equiparazione della portata del giudicato cautelare tra misure cautelari personali e reali

Nota a Cass., Sez. un., 31 maggio 2018 (dep. 11 ottobre 2018), n. 46201, Pres. Carcano, Rel. Petruzzellis, ric. Edil Noemi Group s.r.l.

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1. Nella decisione in esame, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sulla portata della preclusione del “giudicato cautelare[1] nella materia del sequestro preventivo[2].

Più specificamente, l’ordinanza di rimessione aveva posto al massimo Collegio il quesito «se la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, legittimi il tribunale del riesame a dichiarare inammissibile il successivo appello cautelare non fondato su elementi nuovi ma su argomenti tendenti a dimostrare, sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura»[3].

In altri termini, la questione riguarda l’ipotesi in cui sia stato applicato un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., e, una volta decorsi i termini per formulare una richiesta di riesame ai sensi dell’art. 322 c.p.p., l’interessato proponga un’istanza di revoca contestando le condizioni originarie di applicabilità della misura, in assenza di fatti nuovi. In tale situazione, si tratta di comprendere se si possano considerare preclusi la richiesta di revoca e il successivo appello avverso l’inammissibilità di quest’ultima.

Ebbene, con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite si sono espresse in termini negativi, ponendosi così sulla stessa linea di continuità delle note sentenze Buffa[4] e Romagnoli[5].

Si ricordi, infatti, che questo tema – riguardante, più in generale, il rapporto tra revoca, e conseguente appello, da un lato, e riesame, dall’altro – era già stato affrontato dalle due menzionate pronunce[6]. Tuttavia, se in materia cautelare personale la questione era stata risolta nel senso di escludere la fattispecie preclusiva[7], non altrettanto poteva dirsi per l’ambito cautelare reale. Difatti, dopo l’intervento delle Sezioni Unite del 2004[8], si erano nuovamente formati due opposti indirizzi[9].

 

2. Il primo, in linea di continuità con il precedente arresto della Suprema Corte, negava la sussistenza di un «percorso obbligato»[10], qualora la difesa avesse voluto contestare un sequestro preventivo. Questa, infatti, avrebbe potuto scegliere se presentare istanza di revoca o il riesame, senza che la mancata proposizione del secondo rimedio potesse determinare un cosiddetto “giudicato cautelare implicito”, precludendo un’istanza di cui all’art. 321, comma 3, c.p.p., fondata solo su fatti originari. In particolare, si sosteneva che la revoca potesse essere esperita non solo sulla base di un quid novi rispetto all’adozione della misura, ma anche su presupposti mancanti in origine, a meno che questi ultimi fossero già stati valutati dal giudice del riesame. Difatti, in tale caso, sarebbe stata operante una preclusione cautelare ostativa alla riproposizione di medesime questioni già valutate in sede di impugnazione[11].

A sostegno di questa tesi, si adducevano alcuni argomenti.

In primo luogo, si rilevava la profonda diversità tra revoca e riesame: la prima, a differenza del secondo, non è un mezzo di impugnazione e può essere esperita senza alcun limite temporale. Tale differenza avrebbe dunque portato a escludere una qualsiasi preclusione derivante dal mancato esperimento di uno dei due rimedi[12].

Secondariamente, si avanzava una considerazione di ordine letterale, poggiante sulla disposizione di cui all’art. 321, comma 3, c.p.p., il quale, in linea con l’art. 299 c.p.p., afferma che la revoca deve essere disposta «quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità» della misura. Pertanto, la scelta stilistica di utilizzare le locuzioni “anche” e “risultano mancanti” sarebbe stata indice univoco della volontà del legislatore di consentire lo strumento, non solo per i fatti sopravvenuti, ma, a contrario, pure per quelli originari; nonché di configurare il rimedio sia per far valere presupposti non sussistenti ab origine, sia quelli presenti al momento dell’adozione della misura, ma successivamente venuti a mancare[13].

Un ulteriore argomento veniva ricavato dalla definizione di “revoca”exart. 299 c.p.p. fornita dalla Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, secondo cui tale strumento rappresenta «un fenomeno estintivo che presuppone una valutazione sulla sussistenza ex ante e sulla persistenza ex post delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari»[14].

Da ultimo, una considerazione di grande rilievo sistematico poggiava sui caratteri propri della preclusione del giudicato cautelare. Più specificamente, si ribadiva quanto affermato da tempo dalla giurisprudenza ormai consolidata in materia cautelare personale[15], secondo cui tale fattispecie preclusiva non possiederebbe i caratteri propri del giudicato del procedimento principale di merito, dovendo essere declinata secondo le funzioni e le peculiarità delle misure cautelari: essa, quindi, si configurerebbe solo a seguito di una decisione nel merito resa dal tribunale della libertà o dalla Corte di cassazione, e non a causa del mancato esperimento del mezzo di impugnazione. Peraltro, tale fenomeno preclusivo coprirebbe solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte e non anche quelle deducibili, e opererebbe rebus sic stantibus, potendo sempre essere superato sulla base di fatti nuovi[16].

Il secondo indirizzo, del tutto antitetico rispetto al primo, non aveva mai menzionato, né si era in alcun modo confrontato con la decisione delle Sezioni Unite Romagnoli.

In particolare, questo orientamento si era inserito sulla stessa linea di continuità di quello precedente alla sentenza della Suprema Corte[17], ritenendo che in sede di appello ex art. 322-bis c.p.p. potessero essere fatte valere solo questioni diverse da quelle attinenti alla legittimità originaria dell’imposizione del vincolo, proprio perché – si argomentava – la valutazione del fumus delicti sarebbe stata materia riservata alla fase del riesame[18].

È evidente che, sulla scorta di tale assunto, l’interessato non avrebbe avuto alcuna libertà di scelta sul rimedio da esperire per contestare le condizioni originarie di applicabilità della misura, potendo attivare solo quello ex art. 322 c.p.p.; conseguentemente, se la difesa avesse fatto altrimenti, l’appello sarebbe stato dichiarato inammissibile, a meno che non fosse stato fondato su circostanze sopravvenute.  

La ragione di questa tesi poggiava principalmente su una riflessione avente a oggetto il rapporto tra appello e riesame: il primo, infatti, non avrebbe potuto essere considerato strumento parallelo al secondo, avente un ambito di cognizione identico, con la conseguenza che la difesa avrebbe potuto aggirare i termini decadenziali previsti per il secondo mezzo di impugnazione[19].

 

3. L’attuale pronuncia della Suprema Corte è quindi intervenuta per risolvere questa persistente incertezza interpretativa.

Nel caso di specie alla base della decisione, i giudici di merito avevano seguito il secondo indirizzo. In particolare, era stato disposto un sequestro preventivo nei confronti di una società, la quale, omettendo di proporre nei termini il riesame, aveva formulato un’istanza di revoca avverso il relativo provvedimento, che era stata però respinta, sul presupposto, appunto, della mancata presenza di elementi di novità rispetto alla data di applicazione della misura. La difesa aveva quindi proposto appello, a sua volta dichiarato inammissibile per le medesime ragioni.

Avverso quest’ultima pronuncia era stato allora esperito ricorso per cassazione, deducendo l’illegittima valutazione dei giudici, alla luce della ricordata sentenza della Suprema Corte Romagnoli. La terza Sezione, ravvisato l’inconciliabile contrasto giurisprudenziale, aveva quindi rimesso la questione alle Sezioni Unite.

 

4. Come già anticipato, queste ultime hanno avallato il primo indirizzo, riaffermando il principio di diritto secondo cui «la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti» sopravvenuti.

La Suprema Corte è pervenuta a tale conclusione, considerandola come «il naturale sviluppo dei principi fissati» dalle più volte richiamate sentenze Buffa e Romagnoli, così consolidando i caratteri tradizionalmente attribuiti alla fattispecie preclusiva cautelare anche in materia di sequestro preventivo. 

In particolare, la Corte ha richiamato le sue due precedenti decisioni, condividendone l’impostazione, per poi analizzare le pronunce riconducibili al secondo orientamento. In merito, il massimo Collegio sembra aver voluto chiarire un particolare aspetto, al fine di evitare future incomprensioni: si è infatti rilevato che, in realtà, tale indirizzo non aveva mai affrontato in maniera espressa la questione del rapporto tra revoca e riesame – come invece il primo orientamento – ma piuttosto quello tra quest’ultimo rimedio e l’appello. Ebbene, dalle parole della Corte, si ricava che questa diversa impostazione non sembrerebbe mutare i termini della tematica, essendo sostanzialmente la stessa: il fatto che la revoca possa essere esperita anche sulla base di elementi originari deve necessariamente condurre a escludere l’inammissibilità dell’eventuale appello avverso il suo rigetto.

Svolta questa premessa, la Corte ha giustificato la sua tesi sulla base di un articolato ragionamento.

Anzitutto, determinante sembra essere stata la formulazione letterale degli artt. 321, comma 3, c.p.p. e 299, comma 1, c.p.p., i quali – si ricordi – consentono alle parti di proporre la revoca “anche” su fatti sopravvenuti e dunque pure su quelli originari.

In secondo luogo, la Suprema Corte ha richiamato il parallelismo effettuato dalle Sezioni Unite Romagnoli tra revoca delle misure cautelari personali e reali. Ciò, in particolare, emergerebbe da una serie di elementi, quali: la definizione di revoca contenuta nella Relazione al progetto preliminare; l’identico tenore letterale dell’art. 321, comma 3, c.p.p. rispetto a quello ex art. 299 c.p.p.; nonché, infine, la medesima ratio dei due rimedi, consistente nella necessità di «una verifica costante in ordine alla correlazione della misura cautelare ai principi generali di adeguatezza e proporzionalità». Di conseguenza, quanto tradizionalmente espresso in materia cautelare personale dovrebbe valere anche in ambito reale: la revoca quindi potrebbe essere disposta pure sulla base di fatti non sopravvenuti, intesi come quelli che «pur già storicamente avveratisi al momento dell’emissione del provvedimento cautelare, non furono tuttavia, per qualsiasi motivo, compiutamente e correttamente esaminati in quel momento».

Sulla base di quest’ultimo rilievo, si è osservato come revoca e riesame sarebbero due istituti diversi, e, pertanto, non sovrapponibili: sarebbe quindi errato ritenere che l’ammissibilità della revoca fondata su elementi originari comporti un’elusione dei termini decadenziali per proporre il riesame, come sostenuto dall’indirizzo opposto.

Difatti, secondo quanto affermato già dalle decisioni Buffa e Romagnoli, mentre il riesame avrebbe a oggetto la verifica degli aspetti formali e sostanziali dell’atto, riferiti alla genesi della misura, la revoca avrebbe la funzione di vagliare solo i profili sostanziali, i quali potrebbero essere sia sopravvenuti sia preesistenti. Se dunque questo è l’ambito di cognizione dei due strumenti, l’unica preclusione derivante dall’omessa attivazione del riesame – ha concluso la Corte – sarebbe quella riferita ai soli aspetti formali del provvedimento cautelare e non anche rispetto a quelli sostanziali, sempre esaminabili attraverso lo strumento della revoca.

Peraltro, la Suprema Corte non si è limitata ad analizzare il delineato rapporto tra revoca e riesame, ma è andata oltre, soffermandosi anche su una comparazione tra quest’ultimo rimedio e l’appello, al fine di confutare più specificamente quel principio di diritto consolidato nel secondo orientamento, secondo cui la mancata attivazione dello strumento ex art. 322 c.p.p. determinerebbe l’inammissibilità di quello ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p. 

Tale assunto – ha affermato la Corte – non sarebbe difatti in alcun modo sostenibile, e questo, anche in tale caso, per la differenza strutturale tra i due rimedi, in quanto con il riesame si può sollecitare un vaglio del percorso valutativo del primo giudice, senza la necessità di specifiche censure; viceversa, l’appello soggiace al principio strettamente devolutivo di cui all’art. 597 c.p.p.

In aggiunta, il massimo Collegio ha osservato che la stessa dichiarazione di inammissibilità del rimedio di cui all’art. 322-bis c.p.p. non troverebbe alcun valido fondamento normativo, alla luce delle tassative cause di inammissibilità previste dall’art. 591 c.p.p. La Corte, in particolare, ha rilevato come la mancata attivazione del riesame non possa rientrare nella rinuncia espressa all’impugnazione prevista dalla lett. d) dell’esaminata disposizione: il negozio processuale abdicativo dovrebbe infatti essere sopravvenuto ed esplicito, e non, come nell’ipotesi in esame, antecedente e tacito. Oltretutto, – hanno argomentato i giudici – non si potrebbe nemmeno astrattamente ravvisare nella mancata attivazione del riesame una rinuncia all’appello, considerata la non sovrapponibilità dei due rimedi e, quindi, l’assenza di una «duplicazione non consentita di garanzie».

A questo punto del ragionamento, la Corte ha affrontato quello che sembra essere il fulcro della questione, soffermandosi sulla estensione applicativa della preclusione cautelare

Più specificamente, il massimo Collegio ha riconfermato l’assunto secondo cui tale fattispecie preclusiva coprirebbe solo il dedotto e non anche il deducibile. Una diversa lettura – ha precisato la Corte – non sarebbe supportata da alcuna «previsione normativa o da una ricostruzione sistematica rispetto ad essa».

Difatti – hanno continuato i giudici – se l’operatività di questa preclusione rispetto al dedotto sarebbe dettata dal principio di funzionalità del processo di cui all’art. 111 Cost., il quale vieterebbe una reiterazione di medesime questioni già decise, non si potrebbe rinvenire la medesima giustificazione per il deducibile.

Coerentemente con tali premesse, la Suprema Corte ha disancorato la preclusione cautelare dalla previsione normativa di cui all’art. 648 c.p.p., osservando che il concetto di “giudicato” è riferibile solo alle sentenze e ai decreti penali di condanna; le ordinanze, invece, essendo provvedimenti endoprocessuali, sono di per sé sempre modificabili.

A maggior supporto di quanto affermato, la Corte ha inoltre svolto una riflessione avente a oggetto l’intera disciplina codicistica, al fine di darne una visione organica.

Si è osservato come l’unico effetto processuale previsto dal codice, nel caso di mancata attivazione del riesame, sia – oltre, ovviamente, alla maturazione della decadenza per proporre tale rimedio – quello di cui all’art. 453, comma 1-ter, c.p.p. con riferimento al cosiddetto giudizio immediato custodiale. Di conseguenza, al di fuori di questa ipotesi, – ha concluso il massimo Collegio – non si potrebbero configurare altre conseguenze derivanti dall’inosservanza del termine per proporre l’impugnazione di cui all’art. 322 c.p.p.

Da ultimo, in conclusione del suo percorso logico, la Corte ha addotto un rilevante argomento di portata sostanziale, incentrato sull’esigenza di assicurare un’effettiva tutela alla proprietà e alla libera iniziativa economica, nonché allo stesso diritto di difesa in ambito cautelare reale. La tesi prospettata – hanno osservato i giudici – sarebbe quella maggiormente in linea con la garanzia di tali diritti fondamentali: difatti, a fronte dell’assenza di un accertamento pieno e in contraddittorio dei presupposti applicativi delle misure cautelari, dettata da esigenze di prevenzione e di urgenza, la garanzia dei valori costituzionali coinvolti imporrebbe di assicurare piena libertà di scelta in capo all’interessato su quale rimedio esperire, vale a dire se chiedere una diversa valutazione dei fatti al giudice che ha disposto la misura – con conseguente diritto all’appello in caso di rigetto dell’istanza – o avvalersi di un mezzo di impugnazione, quale il riesame, proponibile davanti a un giudice diverso da quello che procede, in termini estremamente ridotti e tassativi.

 

***

 

5. La decisione rappresenta un importante approdo sistematico nella materia del giudicato cautelare: da un lato, ha fissato ancora una volta i contorni della preclusione cautelare, disattendendo quell’orientamento maggiormente rigoroso, persistente fin dalle prime applicazioni giurisprudenziali dell’istituto; dall’altro, ha stabilito, in termini più incisivi rispetto alla precedente decisione Romagnoli, un netto parallelismo tra le misure cautelari personali e quelle reali[20], circostanza quest’ultima di non poco conto, considerato che la giurisprudenza – di fronte, comunque, ad un quadro normativo lacunoso – è stata tendenzialmente meno garantista in ambito cautelare reale, rispetto a quello de libertate[21].

La soluzione prospettata pare condivisibile: la Corte infatti sembra aver fatto una corretta applicazione della preclusione del giudicato cautelare, la quale – come precisato in una nota pronuncia[22]– si inquadra nella categoria della preclusione-consumazione, vale a dire in quel fenomeno preclusivo in forza del quale l’«avere già una volta validamente esercitato una facoltà» impedisce la reiterazione della medesima[23]: si tratterebbe, in altri termini, di una preclusione «quale conseguenza della consumazione del potere»[24].

Se si tiene a mente questa definizione, si comprende come non pare si possa sostenere altra tesi se non quella fatta propria nella presente sentenza.

Per giustificare tale assunto, si consideri anzitutto la cornice normativa in materia di sequestro preventivo, dove l’art. 321, comma 3, c.p.p. è chiaro nel configurare la revoca come rimedio esperibile per contestare le condizioni di applicabilità della misura non solo sulla base di fatti sopravvenuti, ma anche sulla scorta di quelli preesistenti: l’interessato ha quindi piena libertà di scelta su quale strumento attivare, tra revoca e riesame, per far valere la legittimità originaria della cautela. Pertanto, se questo è il dato normativo, l’omesso esperimento del rimedio ex art. 322 c.p.p. nei termini decadenziali previsti non può considerarsi come causa di una preclusione sulle condizioni applicative della misura per intervenuta consumazione di un potere, e questo perché, evidentemente, la facoltà non è stata ancora esercitata.

A contrario, invece, qualora sia stato attivato il mezzo di impugnazione di cui all’art. 322 c.p.p. e siano state così decise dal tribunale della libertà questioni sostanziali, le medesime – a meno che non vi sia un quid novi – non saranno poi riproponibili con un’istanza di revoca, né, eventualmente, attraverso il successivo appello: in effetti, in questo caso, si è in presenza di una duplicazione di attività e, dunque, può correttamente operare la preclusione in esame.

Pertanto, sulla scorta di quanto osservato, si può concludere che ammettere una fattispecie preclusiva, derivante dall’omessa attivazione del rimedio di cui all’art. 322 c.p.p., sulle condizioni di applicabilità deducibili in tale sede pare costituire una scorretta applicazione della categoria della preclusione-consumazione, alla quale sembra inevitabilmente accompagnarsi un’ingiustificata compressione dei valori della proprietà, della libera iniziativa economica, e di quello inviolabile di difesa[25].

Da ultimo, in aggiunta a quanto prospettato, non si può fare a meno di condividere la piena equiparazione effettuata dalla Corte, sotto il profilo della fattispecie preclusiva in esame, tra le misure cautelari personali e quelle reali. 

A ben vedere, le Sezioni Unite paiono essersi discostate, quantomeno in questo arresto, da quelle considerazioni svolte a livello giurisprudenziale – tanto dalla Corte costituzionale[26], quanto dalla Cassazione[27]–, secondo cui la disparità di trattamento in termini di garanzie tra materia cautelare personale e reale troverebbe giustificazione nella diversa gradualità dei valori in gioco nei rispettivi ambiti: da un lato, l’inviolabilità della libertà personale e, dall’altro, la proprietà, suscettibile di limitazione in funzione degli interessi collettivi coinvolti.

Sembra quindi che la Corte abbia colto quei rilievi, più volte prospettati dalla dottrina, secondo la quale talvolta un sequestro preventivo ha un’incidenza maggiore rispetto ad alcune misure cautelari de libertate[28]. Inoltre, i giudici hanno pienamente valorizzato quanto si legge nella Relazione al progetto preliminare al codice di procedura penale, che ricorda come «questa misura [sia] particolarmente grave per la sua potenzialità lesiva dei diritti costituzionali coinvolti che si ricollegano all’uso della cosa sequestrata»[29].

 

 


[1] Per un’analisi di tale istituto, si veda, per tutti, C. Conti, La preclusione nel processo penale, Milano, 2014, pp. 339-350.

[2] Più nello specifico, sul giudicato cautelare in materia di sequestro preventivo, cfr. P. Felicioni,I l regime dei controlli e il giudicato cautelare, in Aa.Vv.,Sequestro e confisca, a cura di M. Montagna, Torino, 2017, pp. 235-237; M. Pierdonati, Fumus in re ipsa del delitto e “giudicato cautelare” nel sequestro preventivo, in Dir. pen. proc., 2009, p. 994 ss.

[3] Per un esame dell’ordinanza che ha rimesso la questione alla Suprema Corte si permetta di rinviare a E. Grisonich, Di nuovo alle Sezioni Unite la risoluzione di un contrasto sul giudicato cautelare nel sequestro preventivo, in questa Rivista, fasc. 5/2018, p. 315 ss.

[4] Cfr. Cass., Sez. Un., 8 luglio 1994, Buffa, in Cass. pen., 1994, p. 2928, con nota di D. Potetti, Riesame, appello e revoca in tema di misure cautelari: una convivenza difficile.

[5] V. Cass., Sez. Un., 24 maggio 2004, c. fall. in proc. Romagnoli, in Cass. pen., 2004, p. 3097, con nota di C. Vitiello, Sui limiti del giudicato cautelare, in Cass. pen., 2005, p. 3934 e ss.

[6] Peraltro, è da rilevare che, prima ancora delle decisioni Buffa e Romagnoli, le Sezioni Unite si erano già espresse sul tema, in termini, però, opposti, ritenendo configurabile il giudicato cautelare a seguito dell’omessa impugnazione del riesame: cfr., in materia cautelare personale, Cass., Sez. Un., 18 giugno 1993, Dell’Olmo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 528; in ambito reale, Cass., Sez. Un., 12 novembre 1993, Galluccio, in Giust. pen., 1994, III, c. 206. Per una dettagliata analisi della questione, prima e a seguito della sentenza Buffa, si veda M. Bargis, Procedimento de libertate e giudicato cautelare, in Aa.Vv., Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni. Atti del Convegno Foggia-Mattinata, 25-27 settembre 1998, Milano, 2000, pp. 173-191.

[7] V. Cass., Sez. Un., 8 luglio 1994, Buffa, cit., p. 2932. Si osservi, tuttavia, che, pure dopo tale decisione, vi erano state ancora prese di posizione opposte: cfr. Cass., Sez. IV, 26 marzo 1997, n. 878, in CED. Cass., n. 207662.

[8] Ci si riferisce sempre a Cass., Sez. Un., 24 maggio 2004, c. fall. in proc. Romagnoli, cit., p. 3097.

[9] Per un’analisi più dettagliata di questi due orientamenti che hanno determinato l’intervento delle Sezioni Unite, si consenta di rinviare nuovamente a E. Grisonich, Di nuovo alle Sezioni Unite la risoluzione di un contrasto, cit.

[10] Così, Cass., Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 23641, in CED. Cass., n. 256155.

[11] Cfr. Cass., Sez. V, 20 ottobre 2016, n. 3838, in CED. Cass., n. 269086; Cass., Sez. I, 5 febbraio 2014, n. 19504, in CED. Cass., n. 263402; Cass., Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 23641, cit.; Cass., Sez. II, 20 aprile 2012, n. 17201, in CED. Cass., n. 252817.

[12] V. Cass., Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 23641, cit.

[13] Cfr. Cass., Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 23641, cit.

[14] V. Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in G. Conso – V. Grevi – G. Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati, vol. IV, Padova, 1990, p. 737.

[15] Cfr., ancora una volta, Cass., Sez. Un., 8 luglio 1994, Buffa, cit., p. 2932.

[16] V. Cass., Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 23641, cit.

[17] Più specificamente, tale indirizzo si era spesso richiamato a Cass., Sez. III, 11 giugno 2003, n. 29234, in CED. Cass., n. 226353.

[18] In tal senso, cfr. Cass., Sez. V, 22 aprile 2015, n. 31725, in CED. Cass., n. 265303; Cass., Sez. VI, 26 ottobre 2011, n. 5016, in CED. Cass., n. 251783; Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 17364, in CED. Cass., n. 236602.

[19] Cfr. Cass., Sez. III, 8 marzo 2007, n. 17364, cit.

[20] Si veda, però, contro tale equiparazione, S. Ruggeri, voce Giudicato cautelare, in Enc. dir.Annali, III, Milano, 2010, p. 427, il quale, con riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite Romagnoli, ha affermato che «il diverso calibro dei beni in gioco non sembrerebbe lasciare spazio a meccaniche trasposizioni dei risultati interpretativi faticosamente raggiunti sul terreno delle cautele personali».

[21] Sul punto, cfr. P. Gualtieri, Il sequestro preventivo tra carenze normative e (dis)orientamenti giurisprudenziali, in Dir. pen. proc., 2017, p. 145 e ss.

[22] Ci si riferisce a Cass., Sez. Un., 28 giugno 2005, Donati, in Cass. pen., 2006, p. 35.

[23] Cfr. G. Chiovenda, Cosa giudicata e preclusione, in Id., Saggi di diritto processuale civile (1894-1937), vol. III, Milano, 1993, p. 233. Sulla preclusione e sui suoi profili applicativi nel procedimento penale, si rinvia, per ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, a C. Conti, La preclusione, cit., passim.

[24] V. Cass., Sez. Un., 28 giugno 2005, Donati, cit., p. 34.

[25] Cfr., in particolare, il condivisibile rilievo di E. Marzaduri, Opinioni a confronto. Preclusioni processuali e ragionevole durata del processo, in Criminalia, 2008, p. 247, secondo cui un principio generale di preclusione può essere inteso solo limitatamente alla preclusione-consumazione: altrimenti «non pare del tutto astratto il pericolo che il giudice finisca con l’attribuirsi il compito di creare (e non solo interpretare) il diritto».

[26] V. Corte cost., 17 febbraio 1984, n. 48, in Giur. cost., 1994, pp. 291-292.

[27] Cfr. Cass., Sez. Un., 31 marzo 2016, n. 18954, in Cass. pen., 2016, p. 3146, con nota critica di F. Varone, Riesame delle misure cautelari reali e l. n. 47 del 2015: le Sezioni Unite elaborano una soluzione farisaica?

[28] V.P. Gualtieri, Sequestro preventivo impeditivo –fumus e ricorso per cassazione nel sequestro preventivo, in Giur. it., 2018, p. 1714; G. Spangher, Considerazioni sul processo “criminale” italiano, Torino, 2015, p. 114 e ss.

[29] Cfr. Relazione al progetto preliminare, cit., p. 780.