ISSN 2039-1676


31 ottobre 2018 |

Per le Sezioni Unite sussiste concorso formale tra più reati di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui la condotta di violenza o minaccia sia utilizzata per opporsi a una pluralità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio

Cass., Sez. un., sent. 22 febbraio 2018 (dep. 24 settembre 2018), n. 40981, Pres. Di Tomassi, Rel. De Crescienzo, Ric. Apolloni

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1. Con una sentenza depositata lo scorso 24 settembre, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno avuto modo di chiarire il proprio orientamento in merito alla sussistenza di un unico reato o di una pluralità di reati di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui la condotta violenta o minacciosa sia utilizzata per opporsi a diversi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

La risposta fornita a tale questione, per la precisione, è nel senso della pluralità di reati: e difatti dalla pronuncia in commento si ricava che “in tema di resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., integra concorso formale di reati, a norma dell’art. 81, primo comma, cod. pen., la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio”.

 

2. Oggetto di contestazione nel caso in esame, in verità, era la continuazione tra più reati ex art. 337 cod. pen., per essersi l’imputato violentemente opposto a due distinti agenti di polizia nell’esercizio delle proprie funzioni, minacciandoli di morte, strattonandoli e tentando di prenderli a pugni.

Il giudice dell’appello, nel confermare la condanna di primo grado, si era peraltro premurato di specificare come la continuazione non fosse da ricollegarsi alla sussistenza di una pluralità di condotte delittuose, quanto piuttosto alla pluralità di pubblici ufficiali nei cui confronti il reato era stato perpetrato.

A seguito di ricorso per cassazione dell’imputato la Sesta sezione penale della Corte, assegnataria del procedimento, rilevava l’esistenza di un consapevole contrasto nella giurisprudenza di legittimità, inerente proprio alla riscontrabilità di un unico reato o, di contro, di una pluralità di reati (in concorso formale) nei casi in cui la condotta di resistenza a pubblico ufficiale fosse rivolta nei confronti di una pluralità di soggetti passivi.

Con riferimento a tale contrasto si rintracciavano due principali orientamenti in seno alla Corte di legittimità, i quali sono giunti a soluzioni contrapposte argomentando sulla base di una differente individuazione del bene giuridico tutelato dall’art. 337 cod. pen.

Secondo la prima tesi, il delitto in esame risulterebbe offensivo di ogni singolo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nei cui confronti la violenza o minaccia è esercitata al fine di ostacolare l’esercizio del suo ufficio o servizio.

Tale soluzione considera difatti l’azione delittuosa lesiva non solo del generale interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, ma, nello specifico, della libertà d’azione di ciascuno dei pubblici agenti o incaricati, ossia delle persone fisiche attraverso le quali la stessa pubblica amministrazione agisce. Di conseguenza, in presenza di una condotta violenta o minacciosa rivolta verso una pluralità di soggetti qualificati dovrebbe correttamente riconoscersi anche una pluralità di violazioni dell’art. 337 cod. pen. (tante quante i soggetti passivi coinvolti), con sequenziale applicabilità delle regole in tema di concorso di reati[1].

La seconda tesi, invece, individua il bene giuridico tutelato direttamente nel generale interesse pubblicistico, valorizzando quale momento consumativo del reato la condotta di opposizione all’atto della pubblica amministrazione, a prescindere dal numero di agenti di cui essa si serva nel caso concreto per perseguire le proprie finalità. Se dunque l’offesa viene rintracciata nell’opposizione alla pubblica amministrazione in sé, la collaterale lesione dell’integrità psico-fisica dei pubblici agenti acquisisce un rilevo esclusivamente secondario, sicché il reato di resistenza rimarrebbe comunque unico (essendo riscontrabile, nei fatti, un unico soggetto passivo, cioè la pubblica amministrazione)[2].

 

3. Alla luce di simile contrasto interpretativo, la Sesta sezione penale rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite, chiedendo loro di chiarire “se, in tema di resistenza a un pubblico ufficiale, ex art. 337 cod. pen., la condotta di chi, con una sola azione, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio, configuri un unico reato ovvero un concorso formale di reati o un reato continuato”.

Nel rispondere al quesito loro sottoposto, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover compiere due distinti passaggi argomentativi. Anzitutto, si sono sentite in dovere di delimitare l’ambito di applicazione dell’istituto del concorso formale omogeneo di reati di cui all’art. 81, comma primo, cod. pen.; in un secondo passaggio, poi, hanno affrontato il problema della corretta individuazione dell’offesa punita dal reato di resistenza a pubblico ufficiale e il conseguente nodo della ricognizione di una pluralità o meno di reati nel caso di condotte poste in essere nei confronti di più pubblici agenti.

 

4. Con riguardo al primo profilo, le Sezioni Unite hanno voluto soffermarsi sui caratteri distintivi del concorso formale di reati, e in particolare sul concetto di “azione unica” rilevante ex art. 81 co. 1 cod. pen.: tale unicità, secondo un orientamento tradizionale cui i giudici di legittimità dimostrano di volersi attenere[3], ricorrerebbe non solo nel caso in cui l’azione si risolva in un “atto unico”, ma anche quando essa si consumi mediante una “pluralità di atti” posti in essere nel medesimo contesto spazio-temporale e accomunati da un’identità di fine, sempre che tale valutazione si accompagni “a un raffronto rigoroso e costante della fattispecie astratta descritta dalla norma”.

Quale criterio idoneo a discernere tra unicità e pluralità di reati, inoltre, le Sezioni Unite precisano di prescegliere la teoria secondo la quale si ha concorso formale omogeneo ogni volta che l’azione naturalisticamente intesa è concretamente causa di una pluralità di lesioni del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. A tal proposito, i giudici decidono di negare espressamente fondamento giuridico a quell’opinione, formulata da autorevoli voci in dottrina[4], che considera sussistente una pluralità di reati nei soli casi in cui le diverse offese riguardino c.d. beni altamente personali (quali i beni della vita, dell’integrità fisica o della libertà personale).

Di conseguenza, la soluzione di ogni caso problematico in tema di “unità o pluralità dell’azione” (rectius, di reati) richiederebbe, a giudizio delle Sezioni Unite, l’“ideale scissione della complessiva vicenda fattuale in tante parti quanti sarebbero gli eventi giuridici”, per verificare successivamente se ciascuno degli “autonomi frammenti fattuali” del caso di specie integri o meno la fattispecie incriminatrice, sotto il profilo tanto oggettivo quanto soggettivo.

 

5. Sulla base di queste premesse teoriche, dunque, le Sezioni Unite inquadrano finalmente il problema della resistenza a pubblico ufficiale, sottolineando l’esigenza di ricavare l’interesse protetto dalla norma incriminatrice dall’esame della struttura della fattispecie legale in questione.

Il ragionamento contrario, volto a definire la condotta incriminata dalla norma partendo da un’aprioristica individuazione del bene giuridico tutelato, celerebbe infatti il “vizio logico di confondere oggetto materiale e oggetto giuridico della tutela, che segna i limiti entro i quali il primo è tutelato”.

È dunque alla condotta di violenza o minaccia esercitata per “opporsi a un pubblico ufficiale (…) mentre compie un atto del suo ufficio” che bisogna guardare per determinare la specifica offesa punita dalla fattispecie incriminatrice in esame: l’elemento oggettivo del reato risulta difatti interamente tipizzato sotto il profilo modale e teleologico, concernendo tutte quelle condotte commissive-oppositive che siano contemporaneamente connotate da violenza o minaccia − rivolte nei confronti del pubblico ufficiale o soggetto equiparato − e dallo scopo di ostacolare l’esercizio della funzione pubblica da parte del soggetto passivo. In questo senso, anche l’utilizzo dell’espressione “mentre compie un atto di ufficio o di servizio” appare chiaramente diretto a limitare la rilevanza penalistica della condotta nell’ambito di un obiettivo nesso funzionale e temporale con l’esercizio dell’atto d’ufficio o servizio.

Le Sezioni Unite ritengono pertanto che sia corretto, alla luce di queste valutazioni, individuare il bene giuridico protetto dalla fattispecie de qua nel regolare funzionamento della pubblica amministrazione, escludendo al contempo la possibilità di considerare la fattispecie pluri-offensiva (e quindi negando il rango di interesse parimenti protetto dalla norma al bene dell’integrità psico-fisica dei pubblici agenti persone fisiche). La portata di tale interesse tutelato, tuttavia, a loro giudizio deve essere accuratamente definita in correlazione alle caratteristiche della condotta delittuosa in esame.

Sulla base della preliminare osservazione per cui la pubblica amministrazione deve essere considerata un’organizzazione complessa, costituita tanto dai beni materiali strumentali al perseguimento delle finalità pubblica, quanto dalle persone fisiche che per essa agiscono, in virtù di un rapporto di immedesimazione organica, le Sezioni Unite concludono infatti che lesiva del “regolare andamento della pubblica amministrazione” è non solo qualunque condotta di manomissione dei suddetti beni strumentali, ma anche ogni interferenza nel procedimento volitivo o esecutivo di coloro che sono preposti alla realizzazione della volontà pubblica. L’interesse protetto, perciò, deve essere letto nella sua specifica declinazione quale interesse a preservare la sicurezza e la libertà di determinazione e di azione degli organi pubblici, mediante la protezione delle persone fisiche che singolarmente o in collegio ne esercitano le funzioni o ne adempiono i servizi, così come previsto dagli artt. 336, 337 e 338 cod. pen”.

Nel caso del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, dunque, è sbagliato ritenere che oggetto materiale dell’opposizione punita sia l’atto pubblico in sé, e non l’azione di ogni singolo pubblico ufficiale o incaricato; tale considerazione è del resto avvalorata anche della scelta, quali modalità della condotta del delitto in esame, della violenza o minaccia, scelta che contribuisce a conferire “centralità al singolo soggetto pubblico chiamato a manifestare la volontà della pubblica amministrazione”.

 

6. All’esito di tale analisi, le Sezioni Unite ritengono quindi di poter aderire a quell’orientamento giurisprudenziale che riconosce espressamente la sussistenza di una pluralità di reati di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui la condotta di opposizione abbia a oggetto una pluralità di soggetti pubblici, risolvendo la questione sottoposta dalla Sesta sezione penale nel senso dell’esistenza di un concorso formale omogeneo di reati ex art. 337 cod. pen.

Di conseguenza, nel caso di specie, avendo l’imputato esercitato violenza e minaccia, nel medesimo contesto spazio-temporale, nei confronti di entrambi i pubblici ufficiali che stavano in quel momento svolgendo le proprie funzioni, l’aumento di pena conseguente all’applicazione dell’art. 81 cod. pen. (pur se in relazione alla diversa disciplina del reato continuato) doveva considerarsi legittimo.

 

* * *

 

7. La soluzione fornita dalle Sezioni Unite alla quaestio iuris oggetto di controversia nel caso in esame appare condivisibile nel proprio risultato interpretativo, ma impone a nostro avviso alcune precisazioni in relazione al percorso argomentativo che le stesse hanno scelto di seguire.

La pronuncia qui oggetto d’analisi, infatti, sembra aver tentato di risolvere congiuntamente − e in maniera non del tutto soddisfacente − due problemi che, invece, sembrano distinti.

Da un lato, infatti, la questione che per prima merita attenzione è se la condotta di chi nello stesso momento (o in stretta prossimità temporale) si opponga a più pubblici ufficiali, mediante violenza o minaccia, integri uno solo o più reati di resistenza a pubblico ufficiale; dall’altro, laddove già si sia riscontrata la pluralità di reati, il secondo problema sta nel chiarire se essi configurino un’ipotesi di concorso formale o materiale (in quest’ultimo caso, eventualmente avvinti dalla continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen.).

Tale commistione, in verità, è probabilmente imputabile già al modo in cui è stata formulata la stessa questione di diritto sottoposta alle Sezioni Unite, la quale faceva espresso riferimento alla condotta di resistenza posta in essere con “una sola azione”; e proprio in merito alla definizione del concetto di “azione unica” tanto la giurisprudenza di legittimità, quanto la maggior parte degli Autori che si sono occupati del tema tendono invero a sovrapporre il piano dei criteri utilizzati al fine di sciogliere i problemi di unità o pluralità di reati con il piano della delimitazione dell’ambito di applicazione dell’istituto del concorso formale di reati rispetto al concorso materiale.

Come infatti messo chiaramente in luce dalla dottrina più recente[5], criteri quali quello dell’identità del contesto spazio-temporale e dell’identità dello scopo sono stati inizialmente coniati proprio per rispondere al problema del discernimento delle situazioni in cui, pur a fronte di una pluralità di “atti”, il reato si potesse ritenere unico: salvo poi essere quasi meccanicamente trasposti all’interno della disciplina di cui all’art. 81 comma 1 cod. pen., che, tuttavia di per sé presuppone proprio la pluralità di reati[6].

Se, dunque, il criterio − di natura prettamente giuridica − della pluralità di offese a beni giuridici facenti capo a soggetti distinti ci appare idoneo a guidare la decisione nel senso della sussistenza di una pluralità di reati (anche se con le dovute precisazioni che saranno svolte di qui a breve), la differente questione della commissione di tali distinti reati con una sola azione o con più azioni, ai fini dell’applicabilità della disciplina del concorso formale o materiale, avrebbe certamente meritato una trattazione più chiara e approfondita: tanto più che, nel caso di specie, la formale contestazione mossa all’imputato era a titolo di continuazione, e dunque implicitamente riferibile a un concorso materiale di reati.

Si potrebbe difatti ritenere che, a fronte di una pluralità di condotte di minaccia e di violenza poste in essere nei confronti di soggetti diversi, ciò che rileva ai fini del riconoscimento di un concorso formale di reati debba essere, più che l’identità del contesto criminoso (criterio di cui s’è del resto denunciata la scarsa determinatezza, con riferimento al suo utilizzo in tema di unità-pluralità di reati[7]), l’effettiva sovrapposizione delle azioni esecutive relative ai distinti reati[8].

 

8. Da ultimo, anche la scelta delle Sezioni Unite di rintracciare quale unico bene giuridico tutelato dalla fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen. l’interesse al regolare andamento della pubblica amministrazione non appare del tutto condivisibile.

In particolare, a giudizio della Corte ciascuna lesione della sfera individuale dei pubblici agenti coinvolti nella fattispecie delittuosa, pur considerata nella sua specificità, non può che riflettersi sulla più generale offesa dell’interesse pubblicistico, in virtù del rapporto organico che intercorre tra pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e pubblica amministrazione.

Tale interpretazione, sebbene dichiaratamente muova dall’analisi delle caratteristiche della struttura del reato in questione, in realtà ci sembra non valorizzare appieno la tipicità delle condotte di violenza o minaccia descritte dalla norma incriminatrice: operazione intellettuale che, invece, appare necessaria se − come vigorosamente sostenuto da parte della dottrina[9] − riteniamo fondamentale attribuire un contenuto univoco e uniforme all’interno del nostro ordinamento giuridico alle nozioni di violenza e minaccia quali peculiari modalità della condotta, di per sé descrittive di ben specifiche forme di offesa a beni giuridici.

In questo senso, ci pare impossibile non rintracciare quale elemento intrinseco di ogni condotta violenta posta in essere contro un individuo una precisa offesa al bene giuridico della sfera fisica individuale[10], offesa che certamente non può essere ritenuta interamente ricompresa nella lesione di un bene quale il buon andamento della pubblica amministrazione; similmente, la specificità della condotta di minaccia non può che essere la compromissione dell’integrità psichica e della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo[11].

In aggiunta a simili osservazioni, peraltro, ci pare difficile non notare come sia intrinsecamente contraddittorio argomentare la sussistenza di una pluralità di offese, aventi a oggetto soggetti passivi differenti, pur considerando il reato in questione come mono-offensivo; delle due infatti l’una: o si riconosce che il delitto di resistenza a pubblico ufficiale offende, accanto al generale interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, anche beni giuridici di natura prettamente personale, facenti capo ai pubblici agenti, o altrimenti si è costretti ad ammettere l’unicità della lesione al bene giuridico pubblicistico, sebbene questa si sia di fatto concretizzata nell’interferenza nel processo volitivo di una pluralità di soggetti chiamati ad agire in nome e per conto della pubblica amministrazione.

 

9. In conclusione, la qualificazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale quale reato pluri-offensivo ci sembra l’unica soluzione idonea a non svalutare né l’importanza di simili beni giuridici, dotati peraltro di rilievo costituzionale, né la scelta del legislatore di vincolare la fattispecie incriminatrice in questione a modalità della condotta tipiche, di per sé dotate di un intrinseco significato offensivo.

Anche seguendo questa differente strada, del resto, la soluzione della questione in esame sarebbe stata la medesima, dovendosi certamente riconoscere una pluralità di reati ex art. 337 cod. pen. nel caso in cui l’offesa al fondamentale bene dell’integrità-psicofisica riguardi individui differenti.

 

 


[1] In questo senso, da ultimo, Cass. pen., Sez. VI, sentenza del 25.05.2017, n. 35227, Provenzano; in precedenza, all’interno della medesima Sesta sezione, cfr. Cass. pen., sentenza del 17.05.2012, n. 26173, Momodu, Cass. pen., sentenza del 26.09.2011, n. 38182, De Marchi, e Cass. pen., sentenza del 22.06.2006, n. 35376, Mastroiacovo.

[2] Così di recente Cass. pen., Sez. VI, sentenza del 28.09.2017, n. 52725, Diop; cfr. anche Cass. pen., Sez. VI, sentenza del 12.07.2017, n. 39341, Damiani; Cass. pen., Sez. VI, sentenza del 14.12.2016, n. 4123, Mozzi; Cass. pen., Sez. VI, sentenza del 9.05.2014, n. 37727, Pastore.

[3] Si veda per tutti F. Antolisei – L. Conti, Manuale di diritto penale. Parte generale, XVI ed., Milano, 2003, pp. 221-223.

[4] Tra gli altri, T. Padovani, Diritto penale, XI ed. Milano, 2017, p. 139.

[5] Il riferimento è ad A. Aimi, Le fattispecie “di durata”. Contributo alla teoria dell’unità o pluralità di reato, Pavia, in corso di pubblicazione, pp. 287-288.

[6] Cfr. A. Aimi, Le fattispecie “di durata”, cit., pp. 335-336; così del resto anche G. Marinucci – E. Dolcini – G. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, VII ed., Milano, 2018, p. 559, che osservano come “di concorso di reati potrà parlarsi solo quando si sciolga l’alternativa ‘unità-pluralità’ di reati a favore del secondo termine”.

[7] Così A. Aimi, Le fattispecie “di durata”, cit., p. 344.

[8] In questo senso, F. Antolisei – L. Conti, Manuale di diritto penale, cit., pp. 519-520; T. Padovani, Diritto penale, cit., p. 451-453; contra, ad es., G. Marinucci – E. Dolcini – G. Gatta, Manuale di diritto penale, cit., p. 562.

[9] Cfr. in particolare F. Viganò, La tutela penale della libertà individuale. I - L’offesa mediante violenza, Milano, 2002, e G.L. Gatta, La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante, Roma, 2013.

[10] F. Viganò, La tutela penale della libertà individuale, cit., p. 255 ss.

[11] G.L. Gatta, La minaccia, cit., p. 53; in tema di resistenza a pubblico ufficiale, nello specifico, cfr. pp. 83-84.