ISSN 2039-1676


26 novembre 2018 |

Due questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina dell’omicidio e delle lesioni stradali: deroga al giudizio di bilanciamento e automatismo della revoca della patente

Trib. Torino, Sez. VI pen., ord. 8 giugno 2018 (dep. 8 giugno 2018), Giud. Villani

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1. Con l’ordinanza che può leggersi in allegato, il Tribunale di Torino ha sollevato due diverse questioni di legittimità costituzionale relative alla nuova disciplina in materia di lesioni stradali colpose[1] introdotta nel 2016, argomentando in ragione del possibile contrasto con gli artt. 3 e 27, co. 1 e 3 Cost. Le questioni sono state in particolare sollevate in relazione:

all’art. 590 quater c.p., nella parte in cui dispone il divieto di equivalenza o prevalenza dell’attenuante del concorso di colpa (art. 590 bis, co. 7 c.p.)[2] sulle aggravanti legate alla violazione delle norme del codice della strada (art. 590 bis, co. 5 c.p.);

all’art. 222 co. 2 e 3 ter c. strada, nella parte in cui prevede l’obbligatorietà, in caso di condanna, della sanzione accessoria della revoca della patente[3] e il divieto di conseguire un nuovo titolo abilitativo prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca stessa.

 

2. I fatti oggetto del giudizio a quo sono i seguenti: l’imputata, alla guida della propria autovettura, investe un pedone, causandogli delle lesioni giudicate guaribili in sessanta giorni; entrambi avevano impegnato l’incrocio nonostante l’indicazione luminosa del semaforo proiettasse luce rossa. Pacifico è il concorso di colpa, stante la violazione colposa delle norme del codice della strada da parte di entrambi.

 

3. Come si è anticipato, la prima delle due questioni sollevate dal Tribunale di Torino[4] è relativa all’art. 590 quater c.p. La disposizione, introdotta con la legge 41/2016, vincola il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. stabilendo il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti – diverse da quelle previste agli art. 98 e 114 c.p. – su alcune aggravanti delle lesioni personali stradali (e dell’omicidio stradale)[5], tra cui l’aver attraversato un’intersezione con luce semaforica rossa (art. 590 bis, co. 5 c.p.). Per effetto di tale disposizione, qualora il giudice riconosca la sussistenza di circostanze attenuanti[6], queste ultime potranno comportare una riduzione della pena che inciderà solo sul quantum già determinato a seguito dell’applicazione delle circostanze aggravanti.

In concreto, dunque, la pena minima applicabile, in casi come quello descritto, è di nove mesi di reclusione; ciò poiché la pena prevista per il delitto aggravato, la cui cornice edittale varia da anni uno e mesi sei fino ad anni tre di reclusione, può essere ridotta fino alla metà in virtù dell’attenuante del concorso di colpa. La disposizione incide notevolmente sulla pena minima in concreto applicabile per la fattispecie sopra considerata. Si noti, infatti, che l’applicazione del combinato disposto degli artt. 590 bis co. 5, co. 7 e 590 quater c.p. comporta una pena minima sei volte maggiore rispetto a quella applicabile qualora il Giudice, se non esistesse questa disposizione, operando il giudizio ai sensi dell’art. 69 c.p., dovesse ritenere prevalenti le circostanze attenuanti: partendo dalla pena base da mesi tre fino ad anni uno di reclusione, riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti ed applicate nella loro massima estensione, il minimo della pena sarebbe pari a mesi uno e giorni quindici di reclusione[7]. La rilevanza pratica della questione sollevata è pertanto evidente.

 

4. Il Tribunale di Torino ha così motivato la propria decisione circa la non manifesta infondatezza della questione, qui esposta per punti:

- secondo la giurisprudenza della Consulta, la predeterminazione legale da parte del legislatore dell’esito del giudizio di bilanciamento delle circostanze, è compatibile con i principi costituzionali quando non risulti manifestamente irragionevole o arbitraria[8] e sempre che non comporti una modifica degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale[9] (ciò avviene quando l’alterazione è tale da vanificare la ragione giustificatrice – da ricercarsi nei principi costituzionalmente sanciti, quali il principio di offensività o di uguaglianza – dell’originaria differenziazione delle diverse cornici edittali);

- il Giudice rimettente non ha ritenuto la disposizione de qua conforme ai canoni emergenti dalla giurisprudenza appena citata; l’art. 590 quater c.p., infatti, comporta – a giudizio del tribunale di Torino – un indiscriminato aumento della pena ed elimina arbitrariamente ed irragionevolmente la possibilità per il giudice di parametrare la stessa all’effettivo grado di colpa, ponendosi in contrasto con gli artt. 3 e 27 co. 1 Cost.;

- ciò emerge in maniera chiara dal confronto di due casi ipotetici  sostanzialmente molto simili, ma disciplinati – alla luce della normativa esaminata – in modo irragionevolmente difforme; si pensi a un imputato che, alla guida della propria autovettura, abbia provocato delle lesioni in concorso di colpa con la persona offesa: egli sarà sanzionato con pene molto diverse a seconda che gli sia mosso un rimprovero per colpa generica o per colpa specifica; infatti solo in questo secondo caso, a fronte della violazione delle norme del codice della strada che comportano l’applicazione delle aggravanti di cui all’art. 590 bis co. 5 c.p., opererà il limite di equivalenza o prevalenza delle attenuanti disposto dall’art. 590 quater c.p.;

- tale differenziazione agli occhi del Tribunale di Torino appare non solo irragionevole, in violazione dell’art. 3 Cost., ma anche non proporzionata al reale disvalore della condotta posta in essere[10]; siffatta disparità, dunque, ben potrebbe esser percepita come ingiusta da chi la subisce: una percezione che comprometterebbe la finalità rieducativa cui la sanzione è preordinata e si porrebbe in contrasto con l’art. 27 co. 3 Cost.

 

5. La seconda questione sollevata, come si è detto, riguarda l’art. 222 c. strada, come riformato dalla L. 41/2016. La disposizione stabilisce che, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati di omicidio e lesioni stradali[11] – anche a fronte della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena – deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida (co. 2), con il connesso divieto di conseguire un nuovo titolo abilitativo prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca[12] (co. 3 ter).

 

6. Il Tribunale di Torino ha motivato come segue circa la non manifesta infondatezza:

- il Giudice rimettente ha valutato i co. 2 e 3 ter art. 222 D. Lgs. 285/1992 in contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza tutelati dall’art. 3 Cost., nella parte in cui non permettono alcuna valutazione e graduazione delle sanzioni accessorie, adeguandole così al caso concreto[13];

- tale irragionevolezza e sproporzione trova conferma nel confronto con la scelta del legislatore – attuata con la medesima novella legislativa – di differenziare sul piano penalistico tra lesioni colpose gravi, gravissime e omicidio colposo, attribuendo alle tre ipotesi differenti trattamenti sanzionatori, indicatore inequivocabile di un diverso disvalore (a differenza delle sanzioni accessorie che, si ribadisce, sono applicate indistintamente e senza variazione alcuna ai casi di lesioni colpose gravi, gravissime e omicidio colposo);

- in merito poi alla natura della sanzione, il Giudice, pur d’accordo con la Corte di Cassazione sulla qualificazione della revoca come sanzione amministrativa, non condivide l’esito a cui la stessa giunge, ossia che l’obbligatorietà dell’applicazione della misura “derivi da una scelta legislativa rientrante nei limiti dell’esercizio ragionevole del potere giudiziario … non sindacabile sotto il profilo della pretesa irragionevolezza, in quanto fondata su differenti natura e finalità rispetto alle sanzioni penali[14]”. Il Giudice torinese ritiene, infatti, che l’evidente contraddittorietà risultante dal confronto tra sanzioni penali e amministrative sia indice della manifesta irragionevolezza dei commi 2 e 3 ter, circostanza che rende legittimo il sindacato della Corte Costituzionale. Peraltro, neanche la finalità preventiva che caratterizza tali sanzioni può giustificare che siano travalicati i limiti della ragionevolezza senza incorrere in censure di incostituzionalità.

- infine, il Tribunale di Torino ha invece ritenuto manifestamente infondata la questione sollevata dalla difesa dell’imputata sui medesimi commi 2 e 3 ter in relazione all’art. 27 Cost., in rapporto alla finalità rieducativa della pena, trattandosi pacificamente di sanzioni amministrative, pertanto estranee all’applicazione di tale principio.

 

* * *

 

8. In effetti, sembra anche a noi che le citate disposizioni, ritenute di dubbia legittimità costituzionale, diano adito ad alcune perplessità.

Per quanto riguarda la prima questione, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale poc’anzi ricordata, secondo cui i limiti al giudizio di bilanciamento delle circostanze introdotti dal legislatore possono considerarsi leciti fintanto che “non trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio[15]” e non determinino “un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale[16]”, il nuovo art. 590 quater c.p. sembrerebbe presentare alcune criticità.

L’esempio proposto nell’ordinanza di rimessione – con riferimento al diverso trattamento sanzionatorio in caso di colpa specifica e di colpa generica – ben sottolinea come a fronte di condotte pressoché identiche – in entrambi i casi l’automobilista provoca in concorso di colpa col pedone delle lesioni a quest’ultimo – corrispondono pene profondamente diverse nel minimo – pari a un mese e quindici giorni in un caso e a nove mesi di reclusione nell’altro – esclusivamente sulla base del fatto che il responsabile abbia agito, rispettivamente, con colpa generica oppure con colpa specifica. La natura specifica della colpa, consistente nella violazione di norme codificate sulla circolazione stradale, di per sé non più gravi rispetto a norme cautelari relative alla stessa materia, e non codificate, non ci sembra giustifichi una simile disparità di trattamento, che risulta pertanto problematica alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e altresì difficilmente conciliabile con il principio di colpevolezza e con la finalità rieducativa della pena (art. 27 co. 1 e 3 Cost).

 

9. Anche in merito alla seconda questione – ossia l’assenza di graduazione nell’applicazione delle sanzioni accessorie – sorgono fondati dubbi. Pur rientrando tra le competenze del legislatore le scelte circa l’opportunità di sanzionare una determinata condotta e circa la quantificazione delle sanzioni, è altresì vero che tale potere incontra il limite della manifesta irragionevolezza[17].

Il confronto con le sanzioni penali, come suggerito nell’ordinanza di rimessione, evidenzia quantomeno un’incongruenza: si applicano le medesime sanzioni amministrative accessorie al responsabile di un omicidio colposo stradale aggravato dallo stato di ebbrezza alcolica – punito con la reclusione da otto a dodici anni – e al conducente che, in concorso di colpa col pedone, abbia provocato delle lesioni gravi a quest’ultimo – punito con la reclusione da un mese e quindici giorni a sei mesi.

Il legislatore ha dunque riconosciuto un diverso disvalore alle condotte in esame, prevedendo per le stesse pene principali di diversa e proporzionata gravità: tuttavia – questo è il punto – non ha dato seguito a tale distinzione sul piano delle sanzioni amministrative accessorie, che non sono invece modulate in base alla diversa gravità delle condotte considerate.

A quella che è certamente, come si diceva, un’incongruenza, è dubbio tuttavia che possa porre riparo la Corte Costituzionale. La questione sottoposta al Giudice delle leggi è, infatti, niente affatto semplice; essa riguarda sanzioni ritenute – anche dal giudice rimettente – come di natura amministrativa, salvo poi richiedere che ad esse si applichino una serie di principi in tema di rapporto fra disvalore e quantum sanzionatorio che prettamente si riferiscono alla materia penale, e che discendono tradizionalmente dall’applicazione, sì, dell’art. 3 Cost., ma nel combinato disposto con gli artt. 27 co. 1 e 3 Cost., non evocabili nella misura in cui si ritiene che le sanzioni di cui si tratta non appartengono, appunto, alla ‘materia penale’. Si noti però come, benché il giudice torinese abbia pacificamente escluso la riconducibilità delle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 3 ter art. 222 c. strada all’alveo della ‘matière pénale’ così come individuata nella giurisprudenza della C. eur. dir. uomo, nondimeno tale valutazione non è incontrovertibile, soprattutto facendo leva sulla innegabile componente afflittiva, oltre che preventiva, della sanzione.

 

 


[1] L. 23 marzo 2016 n. 41.

[2] La questione, peraltro, era già stata sollevata dal G.I.P. del Tribunale di Roma con ordinanza del 16 febbraio 2017.

[3] Anche questa seconda questione era già stata oggetto di rimessione alla Consulta da parte del G.O.P. di Forlì con ordinanza del 23 febbraio 2018.

[4] Per mera completezza si segnala altresì che il Tribunale ha ritenuto irrilevante la terza delle questioni sollevate dalla difesa dell’imputata relativa all’art. 224 co. 2 D. Lgs. 285/1992; la norma, infatti, riguarda le modalità concrete di attuazione della misura della revoca della patente, un’attività meramente esecutiva, demandata al prefetto, estranea (e susseguente) all’oggetto della decisione.

[5] Di cui agli artt. 589 bis co. 2, co. 3, co. 4, co. 5, co. 6, 589 ter, 590 bis co. 3, co. 4, co. 5, co. 6 e 590 ter c.p., ipotesi introdotte dalla L. 41/2016.

[6] Come in questo caso l’attenuante del concorso di colpa di cui al 590 bis co. 7 c.p., circostanza già riconosciuta nel capo d’imputazione.

[7] Diversamente, in caso di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti, il minimo della pena sarebbe pari a mesi tre di reclusione.

[8] Sentenza n. 68/2012 Corte Cost.

[9] Sentenza n. 251/2012 Corte Cost.

[10] Si finisce, infatti, per punire con cornice edittali profondamente diverse autori di eventi pressoché uguali con uguale percentuale di colpa, in entrambi i casi minima.

[11] Art. 589 bis e 590 bis c.p.

[12] Il termine è raddoppiato nei casi in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’art. 186 co. 2 l. b) e c) e co. 2 bis, art. 187 co. 1 e 1 bis; è ulteriormente aumentato a dodici anni se l’interessato non ha ottemperato agli obblighi di cui all’art. 189 co. 1 e si sia dato alla fuga.

[13] Peraltro, nell’ordinanza di rimessione vi è espressa menzione di come gli altri due intervalli previsti dal co. 3 ter del medesimo articolo, non permettano una commisurazione in concreto della sanzione accessoria; nel primo caso il trattamento deteriore dipende dalla commissione di un delitto e, nel secondo caso, da condotte e condanne pregresse, non attinenti dunque alle modalità del fatto.

[14] Cfr. Cass. Pen. Sez. 4, sent. 16 maggio 2017 n. 42346, Tosolini, in CED Cassazione n. 270819.

[15] Sentenza n. 68/2012 Corte Cost.

[16] Sentenza n. 251/2012 Corte Cost.

[17] Cfr. in tal senso la sentenza n. 144 del 2005 Corte Cost. e le ordinanze n. 297/1998; n. 319/2002; n. 323 del 2002; n. 172/2003; n. 234/2003; n. 212/2004; n. 109/2004; n. 262/2005.