ISSN 2039-1676


11 febbraio 2019

Riforma del giudizio abbreviato e inapplicabilità ai delitti puniti con l'ergastolo: il parere del CSM

Delibera del 6 febbraio 2019

Pubblichiamo in allegato il parere del CSM, approvato dal plenum il 6 febbraio 2019, sulla proposta di legge di riforma del giudizio abbreviato, all'esame del Parlamento. 

Per leggere il testo della proposta di legge AC 392/C, abbinata alla proposta di legge AC 460/C, avente ad oggetto "Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo", clicca qui. La proposta di legge è stata approvata il 6 novembre 2018 dalla Camera ed è attualmente in corso di esame in commissione Giustizia al Senato.

Riportiamo di seguito testualmente, per comodità del lettore, una sintesi dei contenuti del parere stesso, come pubblicata sul sito del CSM (clicca qui).

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Il testo normativo è incentrato sulla eliminazione della possibilità, per l’imputato, di accedere al giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo. La ratio della proposta di legge è quella di garantire una risposta sanzionatoria severa in presenza di fatti di particolare gravità e allarme sociale.

A tal proposito, il parere – richiamando la giurisprudenza costituzionale – rileva che rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore l’introduzione di limiti all’accesso ai riti premiali rispetto a reati il cui trattamento sanzionatorio è indice di massimo disvalore per l’ordinamento, fermo restando il divieto di irretroattività di previsioni che incidono sul trattamento sanzionatorio.

La delibera rileva che la contrazione degli spazi applicativi per il giudizio abbreviato potrebbe avere significative ripercussioni sul complessivo assetto del sistema giudiziario, ed in particolare sul carico di lavoro delle Corti di assise, anche in considerazione del fatto che un sistema accusatorio, per essere efficace, necessita del massimo spazio possibile per i riti alternativi.

Un ulteriore problema riguarda l’accesso al rito abbreviato da parte dei collaboratori di giustizia che – pur beneficiando di un trattamento sanzionatorio di favore per espressa previsione di legge – non potrebbero accedere al giudizio stesso perché la preclusione configurata dal disegno di legge è ancorata all’imputazione. Di conseguenza, tale limitazione potrebbe avere un effetto negativo sulla scelta di accedere alla collaborazione con la giustizia.

Il parere segnala poi il problema ermeneutico che potrebbe porsi in presenza di imputazioni cumulative in cui coesistono contestazioni preclusive del rito abbreviato e contestazioni davanti alle quali lo stesso è ammissibile: difatti, ove si accedesse alla tesi favorevole ad una richiesta “parziale” di abbreviato (relativa, cioè, ai soli reati per i quali lo stesso è ammissibile), così garantendo il trattamento premiale per l’imputato, si avrebbe come effetto la celebrazione di due distinti processi e, quindi, un aggravio del carico di lavoro degli uffici giudiziari.

La delibera, quindi, individua – quale possibile strumento per raggiungere l’obiettivo di evitare una eccessiva distanza fra gravità del fatto e sanzione irrogata senza incidere eccessivamente sull’effetto deflattivo dei riti – un intervento sul trattamento sanzionatorio, piuttosto che sul tipo di rito.

Successivamente, il parere analizza le ulteriori modifiche al Codice di procedura apportate dal disegno di legge, modifiche funzionali ad armonizzare l’impianto codicistico alla novella sopra descritta.

In particolare, una parte delle disposizioni è funzionale a consentire il recupero del rito premiale nelle ipotesi in cui, nel corso del giudizio, la qualificazione giuridica del fatto muti “a favore” di fattispecie delittuose che invece consentano l’accesso al giudizio abbreviato. A tal proposito, viene rilevata la mancanza, nell’assetto delineato nella proposta, di una previsione che consenta – a fronte di una diversa qualificazione del fatto - la reiterazione della richiesta di abbreviato dichiara inammissibile nella fase introduttiva dell’udienza preliminare o a seguito di decreto di giudizio immediato.