ISSN 2039-1676


04 marzo 2019

Le Sezioni unite sulla restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale

Cass., Sez. un., c.c. 28 febbraio 2019, Pres. Carcano, Rel. Di Stefano, ric. Innaro (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 28 febbraio 2019, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art.175 comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con legge n. 67 del 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento debba essere riferita solo alla conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium” o anche a quella contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari».

Secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data soluzione nei seguenti termini:

«La conoscenza deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium. Tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., che non è di per sé sufficiente a garantire all'imputato anche quella del processo, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza».

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni difformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

La nostra Rivista ha già pubblicato l’ordinanza di rimessione (Sez. I, ord. 5 novembre – 3 dicembre 2018, n. 54050), con una nota di S. Ciampi, Notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ed effettiva conoscenza del procedimento: alle sezioni unite l’ultima parola sulle condizioni di innesco della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale.

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite immediatamente dopo il deposito. (G.L.)