ISSN 2039-1676


11 marzo 2019

La Consulta esclude l’illegittimità di una legge regionale che obblighi la Regione a costituirsi parte civile in determinati procedimenti penali

Corte cost., sent. 22 gennaio 2019 (dep. 8 marzo 2019), n. 41, Pres. Lattanzi, Red. Prosperetti

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Si segnala che, con la pronuncia di cui in epigrafe, la Consulta ha dichiarato non fondata una questione inerente all’art. 2, c. 1 della legge della Regione Veneto del 26 gennaio 2018, n. 1, la quale stabilisce l’obbligo in capo alla Regione Veneto di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio con imputazioni concernenti i delitti di cui agli artt. 416-bis e 416-ter del codice penale o delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen.

Secondo il giudice rimettente, tale norma violava la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale di cui all’art. 117, secondo comma, 2 lett. l), Cost., contrastando con l’art. 74 c.p.p., il quale prevede per il titolare dell’azione civile non già un obbligo, ma la mera facoltà di costituirsi parte civile nel processo penale.

La Corte deduce l'infondatezza della questione dal fatto che alla norma regionale censurata – la quale peraltro replica il contenuto di identiche disposizioni di legge di altre Regioni – non può attribuirsi alcun rilievo di carattere ordinamentale o processuale, ma la stessa «esaurisce (…) la sua funzione all’interno della Regione e, come tale, appare espressione, del tutto legittima, del potere di indirizzo politico-amministrativo spettante al Consiglio regionale nei confronti degli altri organi dell’ente».

(Silvia Bernardi)